COMITATO NAZIONALE GENITORI FAMILIARI DISABILI UDITIVI

Alla cortese attenzione
Presidente Regione Piemonte
Giunta Regione Piemonte

COMITATO NAZIONALE GENITORI FAMILIARI DISABILI UDITIVI

Il Comitato Nazionale Genitori Familiari Disabili Uditivi rappresenta
la sinergia a livello nazionale di famiglie, professionisti, esponenti
della comunità scientifica e associazioni italiane. Il Comitato è
supportato a livello nazionale e locale dalla SIO (Società Italiana di
Otorinolaringoiatria, Società Italiana di Audiologia e Foniatria) e
dalla SIAF (Società Italiana di Audiologia e Foniatria) e dà voce a
soggetti diversi che hanno camminato e camminano fianco a fianco con
l’obiettivo di impedire un oltraggio alla società civile e al buon
senso: il riconoscimento della cosiddetta Lingua Italiana dei Segni
(LIS), riconoscimento che comporterebbe un mutamento di status della
persona sorda, da disabile ad appartenente ad una sedicente minoranza
linguistica sorda.

Analizzando la proposta di legge 86 della Regione Piemonte
“Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei
segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla
vita collettiva” bisogna partire da un dato di fatto e cioè che TUTTE
LE MATERIE INDICATE NELLA PDL STESSA, SONO GIÀ PREVISTE DALLA
NORMATIVA NAZIONALE che garantisce alle persone sorde che utilizzano
il linguaggio dei segni:
– a spese delle Province interpreti gestuali a scuola,
– a spese delle università l'interprete gestuale durante le lezioni,
– a spese dello Stato interpreti in sede giurisdizionale,
– a spese della RAI TV l'interprete gestuale in alcune trasmissioni di
telegiornali,
– a spese pubbliche l'attuazione degli articoli dal dodicesimo al
diciottesimo della Legge 104/92 per l'inserimento scolastico e
lavorativo,
– a spese infine degli interessati l'accompagnamento di interpreti
gestuali in tutti gli uffici pubblici, ragion per cui la normativa
assegna alle persone sorde l'indennità di comunicazione,
indipendentemente dalle condizioni economiche
Partendo dal dato di fatto suddetto e cioè che, per tutti coloro che
utilizzano o desiderano utilizzare la comunicazione gestuale il
diritto è già ampiamente tutelato e consolidato dalla Legge n. 104/92
e per la frequenza all’Università dalla Legge n.17/99, volendo
analizzare la pdl in oggetto, ci sono subito risultati lampanti alcuni
elementi:
1. IL MANCATO RIFERIMENTO AL PIANO SANITARIO REGIONALE, fiore
all’occhiello e motivo di vanto e orgoglio della Regione Piemonte che
tramite la Rete Audiologica della Regione Piemonte predispone e
organizza un percorso programmato finalizzato alla diagnosi e al
trattamento precoce dei difetti di udito neonatale. La messa in atto
di un adeguato protocollo sanitario (screening neonatale, diagnosi,
protesizzazione o impianto cocleare e abilitazione alla parola),
permette a tutte le persone sorde profonde bilaterali, di acquisire un
adeguata competenza linguistica.
2. IL RIFERIMENTO AL PRIMO TESTO DELLA PDL C. 4207 approvato in Senato
e modificato con un nuovo testo base dalla XII Commissione della
Camera in data 5/07/2011, proposta di legge che ci vede ancora
contrari, ma che ha eliminato dal titolo il riferimento al
“riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana”.
La proposta di legge nazionale C. 4207 è oggi ancora all’esame delle
competenti Commissioni della Camera dei Deputati, ma il suo iter è di
fatto fermo. Dal il 6/10/2011 in V Commissione, da quando è stato
deliberato “la richiesta di relazione tecnica”ricordando che “anche
molte associazioni hanno espresso dubbi sulla formulazione del
provvedimento in esame” ritenendo che “si debbano puntualmente
quantificare gli oneri derivanti dalla proposta” e dal 04/11/2011 in
VII Commissione, da quando quest’ultima si espressa a favore della
necessità “che gli uffici conducessero alcuni approfondimenti sul
testo del provvedimento in esame, con particolare riguardo al
significato del riconoscimento giuridico della LIS, a relativi effetti
e costi, nonché al significato della locuzione «minoranza
linguistica».
3. LA LETTURA UNILATERALE E GHETTIZZANTE DI QUESTA PROPOSTA DI LEGGE.
La pdl Regionale 86, indica nella cosiddetta Lingua dei Segni lo
strumento di “comunicazione tra udenti e sordi”. Ma se il reale
intento di questa legge fosse la richiesta di parità di accesso dei
cittadini non udenti alla pubblica amministrazione regionale, che fine
hanno fatto tutti quei mezzi comunicativi informatici e la
sottotitolazione, servizi di cui sicuramente c’è bisogno e che
sarebbero molto meno dispendiosi, duttili, e maggiormente aggiornabili
nonché utili non solo alla persona sorda ma anche ai cosiddetti
normoudenti?
In realtà dietro a questa proposta di legge, che cerca di celare i
suoi reali intenti dietro alla richiesta di parità di accesso dei
cittadini non udenti alla pubblica amministrazione, c'è solo l'unico e
vero interesse: il riconoscimento della Lingua Italiana dei Segni,
legato a benefici economici collegati allo status di “minoranza
linguistica sorda”.
Ma se il “riconoscimento” della LIS, produce disuguaglianza, stigma,
negazione umana, emarginazione, ghettizzazione e ulteriori inutili
spese, perché elevare a rango di lingua, una gestualità che segna
irrimediabilmente la persona umana? Perché investire tante risorse
finanziarie nel diritto alla salute per poi ripiegare, in modo
lesionistico e dissipatorio sul linguaggio dei segni?
4. L’ABUSATO RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI
DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ. L'attenzione al linguaggio
gestuale è frutto dell'influenza giocata all'interno della Convenzione
ONU in oggetto da altri Paesi, dove la stessa LIS è mezzo di
comunicazione quasi esclusivo e i minori sordi vengono ancora oggi
istituzionalizzati.
Nel nostro Paese, invece, la storia si è evoluta in altro modo: le
scuole speciali sono state chiuse nel 1978 e l'integrazione della
persona sorda è intrinseca con l'abilitazione alla parola. Così come
tutte le persone sorde hanno il diritto/dovere all’inclusione, lo
Stato e le sue articolazioni sul territorio hanno il dovere di
agevolare tale inclusione con servizi adeguati di abilitazione e
mettendo a disposizione tutta la tecnologia necessaria per agevolare
la loro vita di relazione.
La legislazione italiana – e in particolare la L. n. 104/1992 e la L.
17/1999 – è notevolmente più avanzata di quanto previsto dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità e quindi, come prevede l’art. 4 della Convenzione medesima
“Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare
provvedimenti più favorevoli per la realizzazione dei diritti delle
persone con disabilità, contenuti nella legislazione di uno Stato
Parte o nella legislazione internazionale in vigore per quello Stato”
5. L’ABUSATO RIFERIMENTO ALL’ART. 3 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.
È la parola che ci fa uguali, diceva Don Lorenzo Milani e continuare
in forme di legislazione separata, significa solo continuare a
condannare le persone sorde a essere “altri”.
Per raggiungere l’obiettivo della piena inclusione, della pari dignità
sociale, è necessario la messa in atto di un adeguato protocollo
sanitario (screening neonatale, diagnosi, protesizzazione o impianto
cocleare e abilitazione alla parola), educativo e scolastico. La
Regione Piemonte ha una politica attenta e avanzata in questo campo,
che può e deve essere migliorata, ma non certo cambiando indirizzo
politico, tornando indietro, celando il problema dietro il
riconoscimento di uno strumento comunicativo anacronistico e
ghettizzante!
E non è neppure possibile parlare di educazione al cosiddetto
“bilinguismo”per i bambini audiolesi, perché come affermato dalla
comunità scientifica anche durante l’ultima audizione in XII
Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati il 18 maggio
scorso, le persone audiolese tenderebbero a preferire il canale visivo
integro e quindi l’uso del linguaggio gestuale, a quello uditivo,
deficitario, a sicuro discapito dell'abilitazione orale e a scapito
dell’apprendimento della lingua orale.
È bene essere coscienti che parlare di riconoscimento della LIS e di
bilinguismo condanna ad avere in futuro nuove persone con problemi di
handicap, persone che riproporranno gli stessi problemi che in questo
momento stiamo affrontando. Sarebbe economicamente più vantaggioso
favorire direttamente la persona sorda che eventualmente ne faccia
esplicita richiesta! Senza contare, naturalmente, che avremmo perso
una battaglia di civiltà a favore delle persone sorde e dello loro
conquiste di autonomia e indipendenza.
6. IL PARADOSSO DEL RIFERIMENTO ALL’ART. 6 DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA: “LA REPUBBLICA TUTELA CON APPOSITE NORME LE MINORANZE
LINGUISTICHE”
Il riferimento all'articolo 6 della Costituzione relativo alla
cosiddetta LIS creerebbe dei paradossi del tutto nuovi nel campo della
tutela delle “minoranze linguistiche” che oltretutto verrebbero a
crearsi sulla base di un deficit fisico (!). Il concetto di “minoranza
linguistica” è stato elaborato in diritto internazionale con
riferimento alle categorie politico-giuridiche di nazione, popolo,
stato e stati composti da popolazioni di diverse lingue-madri, delle
quali la maggioritaria è quella della nazione e le minoritarie vanno
rispettate e tutelate grazie al principio del pluralismo linguistico.
Questo succede ad esempio in Alto Adige per il tedesco e il ladino,
regione a statuto speciale dove in tutti gli uffici pubblici, i
dipendenti sono tenuti alla conoscenza e all'uso del bilinguismo,
quello nazionale e quello delle minoranze. Tutto ciò accade solo nelle
regioni a statuto speciale, nelle altre regioni nessuno può pretendere
che nei pubblici uffici i dipendenti conoscano e usino le lingue
minoritarie. Riconoscendo la cosiddetta LIS, tutte le persone sorde,
anche tutte quelle che dagli anni ’60 – da quando cioè sono stati
inventati i primi apparecchi acustici – vengono educate all’oralismo e
che quindi non conoscono il linguaggio gestuale, verrebbero accomunate
in un'unica comunità, la sedicente “comunità minoritaria sorda”.
Chi sostiene il riconoscimento della cosiddetta Lingua Italiana dei
Segni, si riconosce quindi appartenente ad una minoranza linguistica
sorda e deve essere peraltro conscio che questo significa un
cambiamento di status per cui i sordi non sarebbero più disabili, ma
appartenenti ad una minoranza linguistica. Ne consegue che essi
dovrebbero rinunciare a tutte le tutele economiche, sanitarie, sociali
e lavorative previste dalle norme sulla disabilità per usufruire
altresì di quelle previste per le minoranze linguistiche. In sostanza
si deve scegliere se essere disabili o minoranza linguistica, le due
cose sono tra loro incompatibili. Non si può essere disabili a giorni
alterni!
7. QUESTA PROPOSTA DI LEGGE È IN CONTRASTO CON L’ART. 117 DELLA
COSTITUZIONE e in particolare con il c.2, lettera m (determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale). Garantire il diritto alla salute significa anche
promuovere, assicurare e garantire il soddisfacimento del bisogno
insopprimibile dell'abilitazione alla parola: diagnosi precoce,
protesizzazione e/o impianto cocleare, abilitazione logopedia,
educazione all’espressione. È solo attraverso il perseguimento della
condizione personale comunicativa che si può “costruire” la normale
cittadinanza.
Solo nel caso che sanitariamente sia dimostrata l’impossibilità ad
acquisire l’abilità verbale, lo Stato deve rendere fruibili le
modalità sostitutive che consentano la comunicazione e la conseguente
opportunità di relazione e inclusione.
Il Comitato Nazionale Genitori Disabili Uditivi chiede che sia portata
alla luce il reale e unico fine di questa proposta di legge, che sia
abbandonata ogni velleità ingiustificata di stigmatizzazione della
persona sorda, per operare proficuamente alla costruzione di cittadini
orgogliosi di essere semplicemente italiani.
Vogliamo infine chiudere con una riflessione in merito all’uso della
cosiddetta Lingua Italiana dei Segni; se la LIS come, sostengono
alcuni, aiuta lo sviluppo cognitivo della persona sorda e
l’apprendimento della lingua italiana, perché i sordi che sono stati
educati anche con la LIS (il cosiddetto “bilinguismo”) hanno bisogno
degli interpreti?
Cestinate quel disegno di legge! Avrete onorato la cultura dei diritti umani.

Lunedì 16 gennaio 2012

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Comitato Nazionale Genitori Familiari Disabili Uditivi
referenti

Cesarini Pibiri

Laura Brogelli http://comitatonazionalegenitorifamiliaridisabiliuditivi.wordpress.com/

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