FEDI (PD): Decreto mille — proroghe: impegno per le detrazioni fiscali per carichi di famiglia

Presentato in Commissione bilancio, a prima firma Fedi e Narducci, l’emendamento che estende ai residenti all’estero le detrazioni fiscali per carichi di famiglia.
Avevamo segnalato l’urgenza di un provvedimento che ristabilisse il principio dell’equità per i residenti all'estero che producono un reddito assoggettabile a IRPEF in Italia – ha ricordato l’On. Marco Fedi. L’emendamento, sottoscritto dai deputati del PD eletti all’estero, è stato presentato nel decreto mille proroghe (AC 4865).
In assenza di una proroga – continua Fedi – molti lavoratori rimarrebbero in una condizione di sostanziale disparità nei confronti dei residenti nel territorio nazionale. Il termine è scaduto a fine 2011 e la mancata proroga non consentirebbe a tanti lavoratori residenti all’estero di accedere a questa tipologia di detrazioni. Si tratta di lavoratori con famigliari a carico il cui datore di lavoro e sostituto d’imposta è, in molti casi, una pubblica amministrazione dello Stato italiano.
In sede parlamentare il Governo si era ripetutamente impegnato ad adottare iniziative normative che superassero il limite temporale e che prevedessero la definitiva estensione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia ai residenti all'estero. Stiamo lavorando affinché vi possa essere il parere favorevole convergente dei gruppi parlamentari e del Governo.

On. Marco Fedi
Scheda detrazioni fiscali per carichi di famiglia
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha esteso le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, previste dall'articolo 1, comma 1324, ai lavoratori ed alle lavoratrici residenti all'estero limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che:
a) gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite previsto dall'articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato,
b) di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi famigliari.
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato, con decreto 2 agosto 2007, n. 149, recante regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le norme applicative della legge. Il limite temporale, inizialmente limitato agli anni 2007, 2008 e 2009, è stato prorogato al 2010 e poi, in virtù dell’articolo 1, comma 54, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011) fino al 2011.

I residenti all'estero, che producono un reddito assoggettabile ad IRPEF in Italia, sono oggi posti in una condizione di sostanziale disparità nei confronti dei residenti nel territorio nazionale, a causa di un limite temporale ingiusto. Si tratta di lavoratori con famigliari a carico, che non godono nel Paese di residenza di benefici connessi ai carichi famigliari, il cui datore di lavoro e sostituto d’imposta è, in molti casi, una pubblica amministrazione dello Stato italiano. Il Governo si è ripetutamente impegnato ad adottare iniziative normative che prevedano il superamento del limite temporale e che prevedano la definitiva estensione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia ai residenti all'estero.

Riteniamo che, l’introduzione dell'articolo 40, comma 1-ter, della legge 15 luglio 2011, n. 111, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che ha previsto la riduzione delle detrazioni fiscali e l'articolo 18 del decreto-legge 201/2011 che modifica il comma 1-ter dell'articolo 40 della legge 15 luglio 2011, n. 111, introducendo una nuova norma che disciplina l'aumento delle aliquote IVA e stabilendo un regime transitorio delle agevolazioni fiscali, incluse le detrazioni per carichi di famiglia, garantisca la copertura garantita dalle maggiori entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.
In questa ottica, con la legge delega in materia fiscale che comporterà la revisione completa del regime delle imposte sul reddito e delle detrazioni fiscali, chiediamo che il nuovo regime fiscale e le detrazioni d'imposta, incluse le detrazioni per carichi di famiglia, si applichino anche ai residenti all'estero che producono un reddito assoggettabile ad IRPEF in Italia sia nel periodo transitorio che nel nuovo regime fiscale.

Consapevoli dell’orientamento generale del Governo in materia di riforma fiscale, chiediamo di superare, nell’immediato, ogni disparità di trattamento nei confronti dei residenti all'estero che producano un reddito da lavoro dipendente assoggettabile a IRPEF in Italia, soprattutto quando il sostituto d'imposta è una pubblica amministrazione dello Stato italiano, ed a garantire che nella riforma fiscale vengano tutelati i diritti dei residenti all'estero che producono reddito soggetto a imposte sui redditi delle persone fisiche, puntando alla parità di trattamento tra residenti nel territorio italiano e residenti all'estero, sui redditi prodotti in Italia, e prevedendo l'introduzione definitiva e senza limiti temporali di tutte le nuove norme fiscali, anche per i residenti all'estero.
Per quanto attiene alla copertura finanziaria, è opportuno rilevare che non si tratta di un costo aggiuntivo a carico dello Stato poiché il regime delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia era già in vigore fino al 31/12/2011 e che comunque la copertura è garantita, come per tutto il regime delle detrazioni, dalle entrate IVA.

AC 4865

Art. 29

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto art. 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.»

I deputati
Fedi Marco, Narducci Franco, Bucchino Gino, Farina Gianni, Garavini Laura, Porta Fabio

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