regolamento, organizzazione e funzionamento della camera

(*) Testo approvato dalla Camera il 18 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, aggiornato con le modificazioni successivamente introdotte, così come indicato a piè di pagina per ogni articolo o comma modificato

Indice del Regolamento della Camera dei Deputati
REGOLAMENTO 7
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (*) 7
PARTE PRIMA 7
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CAMERA 7
CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI 7
ART. 1 7
ART. 2 7
ART. 3 (*) 7
CAPO II 8
DEL PRESIDENTE, DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO 8
ART. 4 8
ART. 5 (*) 8
ART. 6 9
ART. 7 9
ART. 8 10
ART. 9 10
ART. 10 10
ART. 11 10
ART. 12 (*) 10
ART. 13 12
CAPO III 12
DEI GRUPPI PARLAMENTARI 12
ART. 14 12
ART. 15 (*) 13
ART. 15-BIS (*) 14
CAPO IV 14
DELLE GIUNTE 14
ART. 16 (*) 14
ART. 16-BIS (*) 15
ART. 17 (*) 17
ART. 17-BIS (*) 18
ART. 18 18
ART. 18-BIS (*) 19
ART. 18-TER (*) 19
ART. 18-QUATER (*) 21
CAPO V 21
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 21
ART. 19 21
ART. 20 22
ART. 21 23
ART. 22 (*) 23
CAPO VI 24
DELL’ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELL’ORDINE DEL GIORNO 24
DELL’ ASSEMBLEA E DELLE COMMISSIONI 24
ART. 23 (*) 24
ART. 24 (*) 26
ART. 25 (*) 28
ART. 25-BIS (*) 29
ART. 26 29
ART. 27 30
ART. 28 30
CAPO VII 30
DELLE SEDUTE DELL’ASSEMBLEA, DELLE COMMISSIONI E DEL PARLAMENTO A CAMERE RIUNITE 30
ART. 29 30
ART. 30 31
ART. 31 31
ART. 32 31
ART. 33 32
ART. 34 32
ART. 35 32
CAPO VIII 32
DELLA DISCUSSIONE 32
ART. 36 33
ART. 37 33
ART. 38 33
ART. 39 (*) 33
ART. 40 (*) 34
ART. 41 35
ART. 42 35
ART. 43 35
ART. 44 36
ART. 45 (*) 36
CAPO IX 37
DEL NUMERO LEGALE E DELLE DELIBERAZIONI 37
ART. 46 37
ART. 47 38
ART. 48 38
ART. 48-BIS (*) 38
CAPO X 39
DELLE VOTAZIONI 39
ART. 49 (*) 39
ART. 50 40
ART. 51 40
ART. 52 41
ART. 53 41
ART. 54 42
ART. 55 (*) 42
ART. 56 42
ART. 57 43
CAPO XI 43
DELL’ORDINE DELLE SEDUTE E DELLA POLIZIA DELLA CAMERA (*) 43
ART. 58 43
ART. 59 44
ART. 60 44
ART. 61 44
ART. 62 (*) 45
CAPO XII 45
DELLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI 45
ART. 63 46
ART. 64 46
ART. 65 46
CAPO XIII 47
DEL BILANCIO DELLA CAMERA 47
ART. 66 47
CAPO XIV 47
DEGLI UFFICI DELLA CAMERA 47
ART. 67 47
PARTE SECONDA 47
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO 47
CAPO XV 47
DELLA PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE 47
ART. 68 48
ART. 69 (*) 48
ART. 70 48
ART. 71 49
CAPO XVI 49
DELL’ESAME IN SEDE REFERENTE 49
ART. 72 49
ART. 73 (*) 49
ART. 74 (*) 50
ART. 75 (*) 51
ART. 76 51
ART. 77 52
ART. 78 52
ART. 79 (*) 52
ART. 80 55
ART. 81 (*) 55
CAPO XVII 55
DELL’ESAME IN ASSEMBLEA 55
ART. 82 55
ART. 83 (*) 56
ART. 84 (*) 57
ART. 85 (*) 57
ART. 85-BIS (*) 58
ART. 86 (*) 59
ART. 87 61
ART. 88 62
ART. 89 62
ART. 90 63
ART. 91 63
CAPO XVIII 63
DELL’ESAME NELLE COMMISSIONI IN SEDE LEGISLATIVA 63
ART. 92 63
ART. 93 (*) 64
ART. 94 (*) 65
ART. 95 66
CAPO XIX 66
DELL’ESAME IN SEDE REDIGENTE 66
ART. 96 (*) 66
CAPO XIX-BIS (*) 67
DEI DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE 67
ART. 96-BIS (*) 67
CAPO XIX -TER (*) 68
DELL’ESAME DEGLI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO 68
ART. 96-TER 69
CAPO XX 69
DEI PROGETTI DI LEGGE COSTITUZIONALE 69
ART. 97 70
ART. 98 70
ART. 99 70
ART. 100 70
CAPO XXI 71
DEL BILANCIO E DEL RENDICONTO DELLO STATO 71
ART. 101 71
CAPO XXII 71
DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE QUESTIONI REGIONALI 71
ART. 102 71
ART. 103 72
ART. 104 72
ART. 105 72
ART. 106 73
CAPO XXIII 73
DEI PROGETTI DI LEGGE GIÀ ESAMINATI NELLA PRECEDENTE LEGISLATURA 73
ART. 107 73
CAPO XXIV 74
SEGUITO DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 74
ART. 108 74
CAPO XXV 75
DELLE PETIZIONI 75
ART. 109 75
PARTE TERZA 75
PROCEDURE DI INDIRIZZO, DI CONTROLLO E DI INFORMAZIONE 75
CAPO XXVI 75
DELLE MOZIONI E RISOLUZIONI 75
ART. 110 75
ART. 111 75
ART. 112 76
ART. 113 76
ART. 114 (*) 76
ART. 115 (*) 77
ART. 116 77
ART. 117 78
ART. 118 79
CAPO XXVII 79
DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA, DEL BILANCIO, DEL RENDICONTO, DEI DOCUMENTI DI POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA E DELLE RELAZIONI GOVERNATIVE 79
ART. 118-BIS (*) 79
ART. 119 (*) 80
ART. 120 (*) 82
ART. 121 (*) 83
ART. 122 84
ART. 123 (*) 84
ART. 123-BIS (*) 85
ART. 124 86
CAPO XXVIII 86
DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L’ATTIVITÀ DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 86
ART. 125 (*) 86
ART. 126 (*) 87
ART. 126-BIS (*) 87
ART. 126-TER (*) 88
ART. 127 (*) 89
ART. 127-BIS (*) 89
ART. 127-TER (*) 90
CAPO XXIX 90
DELLE INTERROGAZIONI 90
ART. 128 90
ART. 129 90
ART. 130 91
ART. 131 91
ART. 132 91
ART. 133 91
ART. 134 92
ART. 135 92
ART. 135-BIS (*) 92
ART. 135-TER (*) 93
CAPO XXX 94
DELLE INTERPELLANZE 94
ART. 136 94
ART. 137 94
ART. 138 95
ART. 138-BIS (*) 95
CAPO XXXI 95
DELLE DISPOSIZIONI COMUNI A MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI 95
ART. 139 96
ART. 139-BIS (*) 96
CAPO XXXII 96
DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI 96
ART. 140 96
ART. 141 97
ART. 142 97
CAPO XXXIII 97
DELLE PROCEDURE DI INDAGINE, INFORMAZIONE E CONTROLLO IN COMMISSIONE 97
ART. 143 (*) 97
ART. 144 98
ART. 145 98
CAPO XXXIV 99
DEI RAPPORTI CON IL CNEL 99
ART. 146 99
ART. 147 99
CAPO XXXV 99
DEI RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI 99
ART. 148 100
ART. 149 100
ART. 150 100
PARTE QUARTA 101
DISPOSIZIONI FINALI 101
CAPO XXXVI 101
ENTRATA IN VIGORE 101
ART. 151 101
ART. 152 (*) 101
ART. 153 (*) 101
ART. 153-BIS (*) 101
ART. 153-TER (*) 102
DISPOSIZIONE TRANSITORIA 102
ART. 154 (*) 102
REGOLAMENTO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

(*) Testo approvato dalla Camera il 18 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, aggiornato con le modificazioni successivamente introdotte, così come indicato a piè di pagina per ogni articolo o comma modificato.

PARTE PRIMA
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CAMERA
CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1
1. I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

ART. 2
1. L'Assemblea è presieduta, all'apertura di ogni legislatura, dal più anziano per elezione tra i Vicepresidenti della legislatura precedente. Quando nessuno di essi sia presente, si risale ai Vicepresidenti delle legislature anteriori. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano per età.

2. I Segretari provvisori sono quattro, scelti fra quelli delle legislature anteriori secondo il criterio previsto nel comma 1. In loro mancanza, si scelgono i deputati più giovani.

ART. 3 (*)
1. Costituito l'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Presidente proclama eletti deputati i candidati che subentrano a candidati eletti per la quota proporzionale già proclamati eletti in collegi uninominali, nonché ai deputati optanti tra più circoscrizioni, condizionatamente alla convalida della loro elezione nel collegio uninominale o nella circoscrizione di opzione.

2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente per i relativi accertamenti una Giunta provvisoria composta dei deputati membri della Giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La presidenza della Giunta provvisoria è attribuita secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2; assume le funzioni di segretario il deputato più giovane d'età tra i componenti la Giunta provvisoria.

(*) Articolo modificato il 6 ottobre 1998. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

CAPO II
DEL PRESIDENTE, DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO

ART. 4
1. Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, la Camera procede alla elezione del proprio Presidente.

2. L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera. Dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.

ART. 5 (*)
1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari esistenti all'atto della sua elezione. A questo fine prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.

4. Qualora, a seguito delle votazioni di cui al comma 2, uno o più Gruppi non risultino rappresentati, si procede all'elezione di un corrispondente numero di Segretari, che ha luogo in una successiva seduta, nella data stabilita dal Presidente della Camera.

5. I Gruppi parlamentari costituiti dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza effettuata ai sensi del comma 2, qualora non siano già rappresentati nell'Ufficio di Presidenza stesso, e i Gruppi che, a seguito di modificazioni intervenute, vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante possono chiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari.

6. Prima di procedere all'elezione ai sensi dei commi 4 e 5, il Presidente della Camera promuove le opportune intese fra i Gruppi. Nella votazione, ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, appartenendo ai Gruppi non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti. Non è ammessa l'elezione di più di un Segretario per ognuno di tali Gruppi.

7. I Segretari eletti ai sensi dei commi 4, 5 e 9 decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in cui essi entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.

8. Qualora debbano essere sostituiti componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi del comma 2, che per qualsiasi causa siano cessati dalle funzioni, il Presidente della Camera fissa la data dell'elezione. Nella votazione, che ha luogo separatamente per la sostituzione di Vicepresidenti, Questori o Segretari, ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nome, se i componenti da eleggere sono in numero non superiore a due; se sono in numero superiore, si applica l'articolo 56, comma 1. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

9. Qualora per qualsiasi causa cessino dalle funzioni i componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi dei commi 4 e 5, su richiesta dei Gruppi che a seguito di ciò vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante, si procede a nuova elezione ai sensi del comma 6.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 14 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

ART. 6
1. Lo spoglio delle schede per la elezione del Presidente è compiuto in seduta pubblica dall'Ufficio provvisorio di Presidenza.

2. Lo spoglio delle schede per le altre elezioni è compiuto da dodici deputati estratti a sorte. La presenza di sette deputati è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.

ART. 7
1. Il Presidente della Camera informa della costituzione dell'Ufficio di Presidenza il Presidente della Repubblica e il Senato.

ART. 8
1. Il Presidente rappresenta la Camera. Assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il Regolamento, e dell'amministrazione interna. Sovrintende a tal fine alle funzioni attribuite ai Questori e ai Segretari.

2. In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.

ART. 9
1. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente; a tal fine possono essere da lui convocati ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

ART. 10
1. I Questori curano collegialmente il buon andamento dell'amministrazione della Camera, vigilando sull'applicazione delle relative norme e delle direttive del Presidente.

2. Essi sovrintendono alle spese della Camera e predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo. Sovrintendono inoltre al cerimoniale e al mantenimento dell'ordine nella sede della Camera secondo le disposizioni del Presidente.

ART. 11
1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente.

ART. 12 (*)
1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato.

3. L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti:

a) le condizioni e le modalità per l'ammissione degli estranei nella sede della Camera;
b) l'amministrazione e la contabilità interna;
c) l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari;
d) lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio;
e) i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, nonché i doveri di riservatezza e gli altri obblighi alla cui osservanza tali soggetti sono tenuti, anche nei confronti di organi estranei alla Camera;
f) i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d), nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima.

4. L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera.

5. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dei commi 3 e 4 sono rese esecutive mediante decreti del Presidente della Camera.

6. Con regolamento approvato dall’Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado, composti da deputati in carica, che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti dell’Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi.

7. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'articolo 60.

8. L'Ufficio di Presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 7 luglio 2009. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

ART. 13
1. La Conferenza dei presidenti di Gruppo è convocata dal Presidente della Camera, ogniqualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Il Governo è sempre informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente. (*)

(*) Comma modificato il 24 settembre e il 4 novembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

CAPO III
DEI GRUPPI PARLAMENTARI

ART. 14
1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.

2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.

3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.

4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.

5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate. (*)

(*) Comma aggiunto il 24 settembre 1997 e modificato il 4 novembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

ART. 15 (*)
1. Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indìce le convocazioni, simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel Gruppo misto.

2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno o più vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera.

3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.

(*) Articolo modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

ART. 15-BIS (*)
1. Gli organi direttivi del Gruppo misto sono costituiti nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15. La loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti politiche del medesimo Gruppo. I membri delle componenti politiche così eletti rappresentano la componente alla quale appartengono nei rapporti con gli altri organi della Camera.

2. Gli organi direttivi del Gruppo misto assumono le deliberazioni di loro competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, può ricorrere al Presidente della Camera avverso tale deliberazione. Il Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il presidente del Gruppo misto e i rappresentanti delle altre componenti politiche nel medesimo costituite, ovvero sottopone la questione all'Ufficio di Presidenza.

(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997.

CAPO IV
DELLE GIUNTE

ART. 16 (*)

1. La Giunta per il Regolamento della Camera è composta di dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa è presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il quale, udito il parere della stessa Giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari Gruppi.

2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al Regolamento, i pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo nonché la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni nei casi previsti nel comma 4 dell'articolo 72 e nel comma 4 dell'articolo 93.

3. La Giunta propone all'Assemblea le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l’esperienza dimostri necessarie.

3-bis. La proposta della Giunta è discussa secondo le norme del capo VIII. Nel corso della discussione ciascun deputato può presentare una proposta contenente principî e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta. Al termine della discussione le proposte possono essere illustrate per non più di dieci minuti ciascuna e sono poste in votazione previa dichiarazione di voto di un deputato per Gruppo per non più di cinque minuti ciascuno. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo. E' ammessa la richiesta di votazione per parti separate in relazione a singoli principî e criteri direttivi.

3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti principî e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principî e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un Presidente di Gruppo o venti deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principî e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilità delle proposte si applica l'articolo 89.

4. Il testo della Giunta è approvato a maggioranza assoluta dei componenti la Camera, a norma dell'articolo 64 della Costituzione. In caso di mancata approvazione di tale testo sono poste in votazione, con le stesse modalità, le proposte sostitutive di cui al comma 3-ter, cominciando dalla proposta che più si avvicina al testo della Giunta. E' consentita una dichiarazione di voto ad un deputato per Gruppo. Non è ammessa la votazione per parti separate.

4-bis. La domanda di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata, a norma del comma 2 dell'articolo 51, prima dell'inizio della discussione. Qualora non sia stata richiesta la votazione qualificata, si procede con votazione nominale allorché sia necessario constatare la maggioranza di cui all'articolo 64 della Costituzione.

5. Le disposizioni modificative e aggiuntive al Regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 28 febbraio 1990. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

ART. 16-bis (*)

1. Il Comitato per la legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.

3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 73, comma 2, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.

4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.

5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.

6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.

7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il Regolamento.

(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997 e modificato il 20 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

ART. 17 (*)

1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce all’Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un Regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. (**) Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità.

3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni; quand'anche queste siano date, il Presidente della Camera non le comunica all'Assemblea. Possono essere sostituiti, su loro richiesta, i deputati che siano chiamati a far parte del Governo ovvero ad assumere la presidenza di un organo parlamentare.

4. Qualora la Giunta non risponda per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non sia possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede a rinnovare la Giunta.

(*) Articolo modificato il 6 ottobre 1998. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.
(**) Regolamento approvato dalla Camera il 6 ottobre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 1998. Il Regolamento è entrato in vigore nel giorno precedente la data di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati della XIV legislatura.

ART. 17-bis (*)
1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta.

2. Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica o per un ufficio con esso incompatibile.

3. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, e la legge elettorale non preveda che esso venga attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive, il Presidente della Camera proclama eletto il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dalla Giunta delle elezioni.

4. Per le deliberazioni su proposte formulate dalla Giunta delle elezioni la Camera può essere convocata anche successivamente al suo scioglimento.

(*) Articolo approvato il 6 ottobre 1998.

ART. 18

1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.

2. Trascorso il termine previsto nel comma 1 senza che la relazione sia presentata, né la Giunta abbia richiesto proroga, il Presidente della Camera nomina fra i componenti la Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente, e iscrive senz'altro la domanda al primo punto dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui è scaduto il termine.

2-bis. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati possono formulare proposte motivate in difformità dalle conclusioni della Giunta. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. L'Assemblea è sempre chiamata a deliberare sulle richieste di autorizzazione relative ai provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare. (*)

3. La stessa procedura prevista nei precedenti commi si applica quando la domanda di autorizzazione a procedere abbia per oggetto il reato di vilipendio delle Assemblee legislative. In tal caso la Giunta può incaricare uno o più componenti per un preventivo esame comune con incaricati della competente Giunta del Senato.

4. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16.

(*) Comma aggiunto il 20 maggio 1993. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

ART. 18-bis (*)
1. Il Presidente della Camera invia immediatamente alla Giunta di cui all'articolo 18 gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini delle deliberazioni sulle richieste di autorizzazione a procedere previste dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

(*) Articolo approvato il 28 giugno 1989.

ART. 18-ter (*)
1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea con relazione scritta, nel termine tassativo e improrogabile di trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale concernenti i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione. Prima di deliberare, la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì, qualora ne faccia richiesta, di prendere visione degli atti del procedimento.

2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.

3. Al di fuori del caso previsto dal comma 2, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

4. La richiesta di autorizzazione è iscritta di norma al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui viene presentata la relazione da parte della Giunta, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5. Nel caso di decorso del termine previsto nel comma 1 senza che la relazione sia stata presentata, il Presidente della Camera nomina fra i componenti della Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente all'Assemblea, e iscrive la richiesta di autorizzazione, di norma, al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui è scaduto il termine, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5.

5. Qualora non risulti possibile, procedendo a norma del comma 4, assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere.

6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

7. L'Assemblea è chiamata a votare, in primo luogo, sulle proposte di cui al comma 2. Nel caso in cui queste ultime siano respinte e non siano state formulate proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Sono quindi messe in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, le quali si intendono respinte qualora non abbiano conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La reiezione di tali proposte è intesa come deliberazione di concessione dell'autorizzazione.

8. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di tali soggetti.

(*) Articolo approvato il 28 giugno 1989.

ART. 18-quater (*)
1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea, nel termine tassativo e improrogabile di cinque giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di autorizzazione formulate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Prima di deliberare, la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili.

2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria. In ogni altro caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione.

3. Per l'iscrizione della richiesta di autorizzazione all'ordine del giorno dell'Assemblea si osservano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 18-ter. Qualora non risulti in tal modo possibile assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione.

4. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni formulate dalla Giunta. Qualora venga respinta la proposta di restituire gli atti all'autorità giudiziaria, di cui al precedente comma 2, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di formulare ulteriori conclusioni.

(*) Articolo approvato il 28 giugno 1989.

CAPO V
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

ART. 19
1. Ciascun Gruppo parlamentare, subito dopo la costituzione, designa i propri componenti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione e dandone comunicazione immediata al Segretario generale della Camera.

2. Il Presidente della Camera, sulla base delle proposte dei Gruppi, distribuisce quindi fra le Commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia rispecchiata la proporzione dei Gruppi stessi, i deputati che non siano rientrati nella ripartizione a norma del precedente comma nonché quelli che appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni.

3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. Ogni Gruppo sostituisce però i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione.

4. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo, appartenente ad altra Commissione ovvero facente parte del Governo in carica. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del deputato interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al presidente della Commissione (*).

5. Il presidente dà notizia alla Commissione delle sostituzioni avvenute a norma dei precedenti commi.

6. La facoltà di sostituzione non è in alcun caso ammessa in sede consultiva per i deputati appartenenti alla Commissione cui è destinato il parere.

7. Deputati appartenenti al medesimo Gruppo possono, ciascuno non più di una volta nel corso dello stesso anno, chiedere alla presidenza del Gruppo di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La presidenza del Gruppo se aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il quale comunica ai presidenti delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.

(*) Comma modificato il 23 luglio 1987. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

ART. 20
1. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l’elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.

2. Nell’elezione del presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

3. Per la nomina, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede a norma del comma 2.

4. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

5. Dalla data della loro costituzione, le Commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati.

ART. 21
1. Il presidente della Commissione la rappresenta, la convoca formandone l'ordine del giorno, ne presiede le sedute; ne convoca l'ufficio di presidenza; può convocare, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, i rappresentanti designati dai Gruppi.

2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

ART. 22 (*)
1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
II – Giustizia;
III – Affari esteri e comunitari;
IV – Difesa;
V – Bilancio, tesoro e programmazione;
VI – Finanze;
VII – Cultura, scienza e istruzione;
VIII – Ambiente, territorio e lavori pubblici;
IX – Trasporti, poste e telecomunicazioni;
X – Attività produttive, commercio e turismo;
XI – Lavoro pubblico e privato;
XII – Affari sociali;
XIII – Agricoltura:
XIV – Politiche dell'Unione europea.

1-bis. Il Presidente della Camera specifica ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente.

2. La Camera può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi.

3. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire all’Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge; in sede redigente a norma dell'articolo 96. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione secondo le norme della parte terza del presente Regolamento.

4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno Comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun Comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione e di esse vien fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva. Ciascun componente la Commissione può chiedere, entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 1° agosto 1996. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

CAPO VI
DELL’ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELL’ORDINE DEL GIORNO
DELL’ ASSEMBLEA E DELLE COMMISSIONI

ART. 23 (*)
1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi.

3. Il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, che interviene alla riunione con un proprio rappresentante. Il Presidente della Camera può convocare preliminarmente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. Il Governo comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di priorità, almeno due giorni prima della riunione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.

4. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.

5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame, ovvero su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonché per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99.

6. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera. In tal caso, il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5 e inserendo nel programma stesso le proposte dei Gruppi parlamentari, nel rispetto della riserva di tempi e di argomenti di cui all'articolo 24, comma 3, secondo periodo.

7. Il programma formato ai sensi del comma 6 diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma.

8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.

9. Il programma è aggiornato almeno una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti, anche in relazione all'esigenza dell'effettivo svolgimento dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni e ai fini dell'osservanza della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 79.

10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, è riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attività inerenti al mandato parlamentare.

11. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

ART. 24 (*)
1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per tre settimane. Il Governo, informato della riunione, vi interviene con un proprio rappresentante e comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.

2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera è definitivo ed è comunicato all'Assemblea. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.

5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni.

6. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l’esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.

8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8.

10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza.

11. I termini per gli interventi svolti dai deputati a titolo personale o per richiami al Regolamento sono fissati dal Presidente.

12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario. Il Presidente della Camera dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione.

13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

ART. 25 (*)
1. Il presidente della Commissione convoca l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del calendario, che avviene secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 23 e 24. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, nella prima seduta compresa nel calendario dei lavori della Commissione stessa, predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'articolo 23.

3. Per l'esame dei progetti di legge in sede legislativa e redigente si applicano i commi 7, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 24.

4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-bis e 127.

5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo.

6. Il Presidente della Camera può sempre inv

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