Ai direttori delle testate on-line non si può addebitare la responsabilità  di non aver rimosso dal sito un commento inviato da un lettore e ritenuto diffamatorio

Ai direttori delle testate on-line non si può addebitare la responsabilità di non aver rimosso dal sito un commento inviato da un lettore e ritenuto diffamatorio. Lo sottolinea la Cassazione che ha annullato senza rinvio la condanna per omesso controllo nei confronti dell'ex direttore dell'edizione on-line dell'Espresso.

Consapevoli delle peculiarità delle edizioni on-line, i giudici di merito
della Corte di Appello di Bologna avevano addebitato al direttore non l'omesso
controllo ma l'omessa rimozione del commento.

Accogliendo le obiezioni difensive, la Suprema Corte – con la sentenza 44126 del 29 Novembre 2011 – rileva che tra l'editoria cartacea e quella elettronica non c'è solo una “diversità strutturale” ma “altresì la impossibilità per il direttore della
testata on-line di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori, il che
rende evidente che la norma penale che punisce l'omesso controllo non è stata
pensata per queste situazioni, perchè costringerebbe il direttore ad una
attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente,
senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita”.

Per quanto riguarda le differenze tra on-line e stampa cartacea, la Cassazione
ricorda che “perchè si possa parlare di stampa in senso giuridico, occorrono
due condizioni: che vi sia una riproduzione tipografica e che il prodotto di
tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso
una effettiva distribuzione tra il pubblico”.

La sentenza, peraltro, ha certamente degli aspetti discutibili: premessa l’indubbia differenza fra una testata cartacea e una testata on-line, se è vero che non può (rectius, non deve) essere punito un direttore responsabile per aver pubblicato sul sito un commento di un lettore, la fattispecie per la quale era stato punito non era tanto questa, quanto l’omessa rimozione dal sito stesso, una volta avvenuta la pubblicazione: attendiamo ulteriori sentenze, prima di stabilire un principio che, al momento, mi pare ancora in via di definizione.

Buon Lavoro

Avv. Mauro Mazzoni

Presidente dell'Accademia Forense

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