Si riparla sempre più spesso di imposta patrimoniale. Abbiamo già espresso in passato le nostre riserve su una misura che rischia di colpire i contribuenti che, per loro forma mentis non hanno mai cercato soluzioni artefatte, per nascondere il loro patrimonio. Si tratta di contribuenti che hanno dichiarato i loro redditi ed hanno di conseguenza intestato a loro stessi i beni o i titoli. Dall’altro lato ci stanno i soliti speculatori, che hanno evaso le tasse, e per evitare di essere oggetto di controlli, grazie anche a stuoli di consulenti, hanno ricercato meccanismi di occultamento dei loro beni o di interposizione giuridica, proprio per non rischiare di farne emergere a livello personale il loro patrimonio e la sua entità. Spesso hanno esportato clandestinamente il denaro all’estero e quando non era possibile hanno reso non trasparenti immobili e titoli attraverso società fiduciarie o comunque entità giuridiche impersonali .
Con questi presupposti noi potremo accettare una imposta patrimoniale solo a condizione che vi siano norme capestro per far emergere i patrimoni nascosti e riferirli alle persone fisiche che ne hanno la “reale” titolarità.
In particolare:
1. per far emergere le unità immobiliari “fantasma”, in quanto non censite (secondo l'Agenzia del Territorio si tratta di due milioni di unità): obbligo dei proprietari a denunciarne l'esistenza e la consistenza entra 60 giorni, trascorsi i quali la loro emersione, comunque avvenga, comporta l'applicazione delle norme già previste per i beni sottratti alla mafia (la legge n. 109 del 1996, che ha introdotto il principio per cui il denaro, i beni immobili e le aziende appartenenti alla criminalità organizzata sono da restituire alla collettività, per un riutilizzo che abbia finalità sociali). Dunque: immediata confisca e vendita all'asta. Oltre al reato penale.
2.per far emergere unità immobiliari e patrimoni immobiliari costituiti all'estero: obbligo di dichiarare entro 60 giorni la loro esistenza e consistenza da parte del soggetto privato residente in Italia a cui il patrimonio si riferisce. Trascorso il termine la loro emersione, comunque avvenga, comporta l'applicazione delle norme sopra citate, già previste per i beni sottratti alla mafia e cioè: immediata confisca e vendita all'asta. Oltre al fatto penale.
2. per riferire le unità immobiliari nascoste dentro le società di comodo al proprietario persona residente in Italia: attribuzione, ai fini della patrimoniale, pro quota ai soci persone fisiche come risultanti dal Libro dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso il socio fosse persona giuridica residente in Italia, utilizzo dello stesso criterio a cascata. Nel caso di soggetto estero il caso rientrerebbe in quelli di cui al punto 2).
3. per riferire beni di rilevante valore (ad esempio barche da diporto, yacht, ecc.) nascoste dentro le società di comodo al proprietario persona residente in Italia: meccanismo come sopra.
Credo che a queste condizioni si potrebbe anche accettare una proposta di patrimoniale, comunque non al di sotto della soglia di 1,5 milioni di euro di patrimonio.