L’On. Gino Bucchino ritiene utile informare che l’Agenzia delle Entrate, in seguito a un quesito posto dall’Inps, ha dato indicazioni, tramite una recente risoluzione, sulla procedura da seguire per agevolare il rilascio del codice fiscale ai soggetti residenti all’estero che abbiano maturato il diritto ad una prestazione erogata dall’Inps con carattere di continuità (come ad esempio la pensione di reversibilità in favore di erede).
Come è noto in base alla normativa vigente il cittadino non residente può rivolgersi alle rappresentanze diplomatico-consolari italiane del Paese di residenza qualora abbia bisogno del codice fiscale.
Tuttavia con la Risoluzione 91/E del 19 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate informa che in caso di obiettiva difficoltà del cittadino nel rivolgersi alle rappresentanze consolari e contestualmente di urgenza dell’Inps di dare seguito ai propri adempimenti, lo stesso Istituto può richiedere l’attribuzione del codice fiscale a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate indicando sulla domanda i dati anagrafici completi del titolare di pensione, il suo domicilio fiscale (dato che comunque può essere omesso se indeterminabile) e i dati relativi alla residenza estera. Una volta attribuito il codice fiscale l’Inps è tenuto a comunicarlo all’interessato. Il problema invece non si presenta nel caso di pagamento di una prestazione una tantum, come il pagamento all’erede di ratei di pensione o quote di tredicesima non riscosse, situazioni nelle quali si può prescindere – informa l’Agenzia delle Entrate – dall’indicazione altrimenti obbligatoria del codice fiscale del beneficiario qualora sia residente all’estero e sprovvisto di codice fiscale.
Per quanto riguarda invece l’Unico 2011 va ricordato che con la fine di questo mese si esauriscono non solo i tempi regolamentari per l’invio del modello di quest’anno ma anche quelli per correggere gli eventuali errori della precedente tornata.
Se tuttavia il termine del 30 settembre “salta” e il modello Unico viene presentato con un ritardo non superiore a novanta giorni, il ritardo può essere regolarizzato mediante il versamento spontaneo di una sanzione pari a 25 euro.