Multe e Manovra finanziaria 2011: aumento del contributo unificato per i ricorsi al GdP avverso le multe al CdS

Anche il Contenzioso tributario più caro: fuori il bollo, entra il contributo unificato. Italiani sempre più tartassati.

La manovra correttiva approvata il 30.06.2011 dal Consiglio dei Ministri introduce una serie di novità in materia di giustizia, secondo Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, destinate a produrre effetti dirompenti sul sistema e sulle tasche dei cittadini.
Sono le cifre che emergono dal Rapporto Nazionale OsMed 2010, redatto dall’ISS in collaborazione con l’AIFA che, riporta.
Infatti è scattato il 6 luglio l'aumento dal 10 al 20 % del contributo unificato che deve essere pagato da chi presenta ricorso al giudice di pace contro una multa stradale. Lo prevede l'art. 37, comma 6, della manovra correttiva di cui al decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011.
Mentre la manovra correttiva prevede la sostituzione dell’imposta di bollo con il contributo unificato degli atti giudiziari.
Ora, la tassazione degli atti processuali avviene, come detto, mediante l’apposizione della marca, che deve essere apposta ogni quattro facciate sugli originali degli atti e non nelle copie (quindi, nella copia depositata in Commissione non occorre nessuna marca). Poi, devono essere tassati, in sostanza, tutti gli atti processuali successivi, dalla presentazione della sospensiva in via autonoma, alla richiesta di rinvio dell’udienza, all’appello sino al ricorso per ottemperanza.
Il contributo unificato, invece, è dovuto parametrandolo al valore della causa, valore che viene determinato in base ai criteri dettati dall’art. 12 del DLgs. 546/92, per cui si prende come riferimento il valore delle somme richieste a titolo di imposta al netto di sanzioni e interessi.
Il contributo, ai sensi dell’art. 37 comma 6 del DL 98/2011, sarà dovuto nella seguente misura:
– 30 euro per le controversie di valore sino a 2.582,28 euro;
– 60 euro per le controversie di valore superiore a 2.582,28 e fino a 5.000 euro;
– 120 euro per le controversie di valore superiore a 5.000 e fino a 25.000 euro;
– 250 euro per le controversie di valore superiore a 25.000 e fino a 75.000 euro;
– 500 euro per le controversie di valore superiore a 75.000 e fino a 200.000 euro;
– 1.500 euro per le controversie di valore superiore a 200.000 euro.
Insomma, per le cause di valore elevato, superiore a 200.000 euro, si passa da un centinaio di euro di marche a 1.500 di contributo, con un significativo incremento di gettito per l’Erario.
1.500 euro di contributo per le cause sopra i 200.000 euro
Il valore della lite deve risultare inoltre da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso.
L’aspetto più interessante è comunque contenuto in un’altra norma, precisamente nell’art. 16 del DLgs. 546/92 così come riformato dalla manovra correttiva.
Le comunicazioni, in base alla riforma, avverranno mediante mezzi telematici, e ciò è di certo da accogliere con favore. A tal fine, l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore dovrà essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.
Attenzione però, perché all’art. 13, comma 3-bis del DPR 115/2002 viene previsto che, ove il difensore non indichi nell’atto introduttivo del giudizio il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il contributo unificato è aumentato della metà.

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