Ancora veleni sulla mediazione civile da parte dell’O.U.A. e dell’ordine degli avvocati di Firenze. Al di là delle deliranti osservazione ed intimazioni ai giudici ordinari, “di disapplicare la mediazione obbligatoria” vi è una legge comunitaria, una nazionale e circolari ministeriali alle quali i giudici non possono disattendere.
Ad alleggerire il clima interviene il presidente dell’A.N.P.A.R. Giovanni Pecoraro.
La verità è una sola ci sono nella base dell’avvocatura grida ruggenti ed urlanti, perché “la casta” non è riuscita a mantenere le personalistiche posizioni di privilegio, hanno lavorato e continuano a lavorare contro i giovani. Da ciò che dicono, questi signori, deduco che – subita la sconfitta per la mancata “sospensione” dell’obbligatorietà da parte del TAR – vogliono insegnare ai giudici ordinari quello che dovrebbero o non dovrebbero fare. Questi “signori illustrissimi del diritto” stanno interpretando in modo erroneo la Carta dei diritti fondamentali dell’uomo, secondo loro “ il Giudice su richiesta di una delle parti, può dichiarare la procedibilità della domanda disapplicando l’art. 5 comma 1 del D. Leg. n. 28/2010, perché in contrasto con l&rs! quo;art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.
Il richiamato art. 47, dice Pecoraro “che ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare” e che la causa deve essere conclusa entro un termine ragionevole” . Due principi fatti propri dal legislatore e dall’Unione europea con l’emanazione del D.Leg.vo 28/2010 e con la Direttiva del Parlamento Europeo n.52/2008. Infatti sia il primo provvedimento che il secondo, sono stati emanati nel rispetto di salvaguardare in un qualsiasi momento – le parti lo manifestino – la loro “sovrana volontà” ad espletare il tentativo di conciliazione, per alcune materie se, così non fosse stato legiferato, non ci sarebbe stato, né l’effetto deflattivo né il potersi difendere da solo.
A questa riflessione ne aggiungo un'altra. Chi lo dice che la mediazione civile è prerogativa di risoluzione solo per gli avvocati di esperienza? Non è così! Il programma formativo per mediatore professionale tutto prevede tranne che lo studio approfondito di norme giuridiche cogenti. Dunque ben venga il medico mediatore professionale idoneo ad essere designato in una risoluzione di controversia in materia di sanità, ovvero di un ingegnere in materia di confini o meglio ancora un medico ed un avvocato o un ingegnere e un avvocato.
Piuttosto, continua Pecoraro, il dramma vero, riguarda “gli attuali esperti del diritto” che stanno cominciando a pagare delle responsabilità che l’O.U.A. ha accumulato in tanti anni in materia di mediazione.Hanno presentato la “nostra” mediazione con una storia lunga e tumultuosa senza precedenti pur di salvaguardare le posizioni di privilegio di pochi a svantaggio dei giovani, di altri ordini professionali e del legislatore. In che misura è giustificato questo allarmismo sulla mediazione? Le radici del pensiero “conciliativo” non sono nate certamente dal cervello di chi non ha mai avuto a che fare con la mediazione. Non sono più permesse leggi a favore delle “caste”. Nulla di personale contro la base degli avvocati – continua Pecoraro – nel corso degli ultimi decenni, gli avvocati hanno invaso il campo in settori professionali non propri. Sono ovunque: nel tributario, nella revisione legale, nella mediazione creditizia, nel settore immobiliare e tanti altri ancora, aggiungendo elementi di incertezza nel comune pensare dei cittadini.
C’è bisogno di pulizia e trasparenza, per questo dice Pecoraro – ci vuole un colpo di spugna deciso e rapido per chi ha intenzione di sovvertire il nuovo, ai cittadini non piace chi esercita il potere per il potere. In tutte le cose ci vuole dignità e coerenza.
Ufficiostampa ANPAR