Poveri noi. Che fine faranno i provvedimenti emessi da un Consiglio del nostro Ordine in composizione illegittima ?

Nelle scorse elezioni consiliari (tenutesi a gennaio-febbraio 2010) per legge non poteva candidarsi un avvocato componente della precedente sessione dell’esame di avvocato, ma illegittimamente esso si candidò e ritengo che fu così illegittimamente proclamato eletto e da allora ha partecipato alle adunanze consiliari, costituendo il collegio che ha emesso tantissime deliberazioni.

La legge è chiarissima.

Il sesto comma dell’art 22 del r.d.l. 27.11.1933, n 1578 sull’Ordinamento della professione di avvocato, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.1.1934, n 36, come modificato dall’art 1-bis del d.l. 21.5.2003, n 112 recante Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18.7.2003, n 180, dispone sacrosantamente:

“ Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. “.

Dunque, il Consigliere, illegittimamente tale, non avrebbe dovuto svolgere funzioni consiliari solitarie, ne’ comporre il collegio consiliare, partecipando alle deliberazioni e -ovviamente- influenzando gli altri in camera di consiglio.

Se non mi sbaglio, gli avvocati e praticanti che hanno subìto una deliberazione nei rispettivi confronti, ad esempio in campo disciplinare, non resteranno tranquilli, ne’ il Consiglio potrebbe ora elencare tutte le deliberazioni alle quali ha partecipato illegittimamente quel Consigliere e – inaudita altera parte – rideliberarle in massa, ma dovrebbe riconvocare tutti i soggetti destinatari di quei provvedimenti prima di ratificarli o modificarli.

Il giorno 11 febbraio 2010 avevo fatto depositare presso il CNF il ricorso avverso la proclamazione illegittima di quel (quindicesimo) eletto, instando affinché venisse riconosciuto eletto il candidato che si era classificato al sedicesimo posto, il tutto basato sulla riferita disposizione legale del 2003 sulla incandidabilità alle elezioni consiliari.

Il CNF aveva salutato nel 2003 come sacrosantamente moralizzatrice quella disposizione e, soprattutto, da allora la aveva applicata, dichiarando l’ineleggibilità (per la incandidabilità) di alcuni componenti di Consigli degli Ordini territoriali che avevano fatto parte delle commissioni d’esame precedenti.

Sbalorditivamente, sul mio ricorso, il CNF aveva sollevato incredibilmente il dubbio di costituzionalità di quella disposizione (non potendo respingere il ricorso e così dovendo applicare la disposizione stessa). Il Consigliere illegittimamente componente del Consiglio dell’Ordine romano restò da allora in carica.

Con l’Ordinanza n 138 del 15 aprile scorso la Corte Costituzionale ha ovviamente dichiarato la manifesta infondatezza dello straordinario dubbio che si era fatto venire il CNF.

Ora lo stesso CNF non potrà che annullare la proclamazione del febbraio 2010 di quel quindicesimo Consigliere e riconoscere eletto il sedicesimo candidato.

Una mossa banalmente ingenua potrebbe essere che l’illegittimo Consigliere si dimetta di corsa, così sperando forse di far dichiarare dal CNF la cessazione della materia del contendere, ma la “mossa” sarebbe vana, poiché il ricorrente avrà invece diritto ed interesse ad ottenere dal CNF (che ormai dovrà applicare la legge, senza altri dubbi) il riconoscimento della sua elezione, previo annullamento della illegittima proclamazione, il che comporterà -direbbe un ovviologo – gravi conseguenze.

Ahinoi.

Il Vostro Federico Bucci

Studio dell'Avv Federico Bucci
via S Maria Mediatrice 1, 00165 Roma
tel 06.6383755 – 6383919
fax 06-6383731

Lascia un commento

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: