Tra le 9 disposizioni, due erano state da me sollecitate con l’interpellanza n. 2-00919 del 12 gennaio 2011 e l’interrogazione n. 4-10930 del 16 febbraio 2011.
L’ interpellanza richiedeva proprio l’impugnazione dell’articolo 46 della legge regionale n. 34/2010 che introduce disposizioni in materia di incompatibilità alla carica di consigliere regionale prevedendo che, “anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 4 della legge 154/1981 e dall’articolo 65 del d.lgs. n. 267/2000, le cariche di Presidente e Assessore della Giunta Provinciale e di Sindaco e Assessore dei Comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale”.
Secondo il Consiglio dei Ministri tale previsione risulta costituzionalmente illegittima in quanto, eliminando dall’ordinamento regionale qualsivoglia incompatibilità della carica di consigliere regionale con quelle di Presidente e Assessore provinciale e di Sindaco e Assessore comunale, contrasta con l’articolo 122, 1° comma, della Costituzione; inoltre, disciplinando di fatto le cause di ineleggibilità e di incompatibilità delle cariche di Presidente di Provincia e Assessore provinciale e del Sindaco e Assessore comunale previste all’articolo 65 del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 265/2000), lede altresì la potestà legislativa esclusiva statale ponendosi in contrasto con quanto disposto all’articolo 117, 2° comma, lettera p) della Costituzione, in materia di ordinamento degli enti locali.
L’ interrogazione da me presentata il 16 febbraio u.s., chiedeva, altresì, l’impugnazione dell’articolo 15, sempre della legge regionale n. 34/2010, relativo alle disposizioni in materia di conferimento di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all’amministrazione.
Secondo il Consiglio dei Ministri, il contenuto del citato ed impugnato articolo 15 si pone in contrasto sia con l’articolo 40, comma 1, lettera f) del d. lgs. 150/2009, che ha fissato precisi limiti al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, sia con l’articolo 117, 2° comma, della Costituzione in quanto pone una deroga all’applicazione di una norma statale in materia, quale l’ordinamento civile, di esclusiva competenza statale.
On. Angela Napoli
Coordinatrice Regionale FLI Calabria