GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’
Cass. Penale sez. VI del 05 febbraio 2010 numero 9082 (Oggetto: ESTRADIZIONE)
I timori di ritorsioni o di minacce di familiari o comunque di privati residenti nel territorio dello Stato richiedente non rientrano nelle ipotesi normative astratte in cui sussista la possibilità per il giudice italiano di pronunciare sentenza contraria alla estradizione ai sensi dell'art. 698 e 705 c.p.p. ovvero a norma dell'art. 3, comma 2, l. n. 300/1960 di ratifica della Convenzione europea di estradizione.
Cass. Civile sez. I del 05 febbraio 2010, numero 2699 (Oggetto: notifica appello a soggetto defunto)
La dichiarazione di morte della parte, contenuta nella relata di notifica della sentenza di primo grado, effettuata su istanza degli eredi, equivalendo alla comunicazione del decesso eseguita con le stesse modalità dal procuratore costituito ai sensi dell'art. 300, primo comma, cod. proc. civ., determina la nullità della notificazione dell'atto di appello effettuata nei confronti della parte defunta, sussistendo ormai la legittimazione passiva esclusiva degli eredi medesimi.
Cass. Penale sez. IV del 05 febbraio 2010, numero 16130 (Oggetto: confisca del mezzo adoperato per commettere il reato)
La confisca del veicolo è disposta in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato “per” commettere un reato, dunque al fine di commettere un reato. È necessario quindi che il rapporto strumentale tra il mezzo ed il reato sia conseguenza di una volontaria condotta tendente alla commissione del reato: il mezzo, cioé, deve essere stato adoperato nell’intendimento di commettere il reato, donde la conseguenza che è richiesta la cosciente manifestazione della volontà dell'agente in tal senso. Deve pertanto ritenersi che non si applica la confisca nelle ipotesi in cui il rapporto strumentale tra l'agente ed il mezzo non sia conseguenza di una volontaria, cioé dolosa, manifestazione di volontà tesa alla realizzazione dell'illecito, ma solo di una condotta ascrivibile a titolo di colpa.
Cassazione Civile sez. II del 04 febbraio 2010, numero 2653 (Oggetto: petizione ereditaria)
In tema di petizione ereditaria, ai fini della salvezza dei diritti acquistati dal terzo per effetto di convenzione a titolo oneroso contratta con l'erede apparente, è necessario che lo stesso terzo, ai sensi dell'art. 534, comma secondo, cod. civ., assolva all'onere di provare la sua buona fede all'atto dell'acquisto, consistente nella dimostrazione dell'idoneità del comportamento dell'alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero erede, nonché dell'esistenza di circostanze indicative dell'ignoranza incolpevole di esso acquirente circa la realtà della situazione ereditaria al momento dell'acquisto.
Cass. Civile sez. III del 02 febbraio 2010, numero 2352 (Oggetto: rapporto gerarchico – Mobbing)
In una fattispecie di rapporto gerarchico professionale, quale quello che ricorre tra il primario di un reparto ospedaliero di chirurgia pediatrica e l'aiuto anziano già operante nel reparto, rapporto che integra un contatto sociale dove la posizione del professionista dequalificato è presidiata da precetti costituzionali, costituisce fatto colposo che configura illecito civile continuato ed aggravato dal persistere della volontà punitiva e di atti diretti all'emarginazione del professionista, la condotta del primario che, nell'esercizio nell'esercizio formale dei poteri di controllo e di vigilanza del reparto, estrometta di fatto l'aiuto anziano da ogni attività proficua di collaborazione, impedendogli l'esercizio delle mansioni cui era addetto. Tale condotta altamente lesiva è soggettivamente imputabile al primario, come soggetto agente, ed esprime l'elemento soggettivo della colpa in senso lato, essendo intenzionalmente preordinata alla distruzione della dignità personale e dell'immagine professionale e delle stesse possibilità di lavoro in ambito professionale, con lesione immediata e diretta dei diritti inviolabili del lavoratore professionista.
GIURISPRUDENZA DI MERITO
Corte di Appello di Roma del 04 febbraio 2010 (Oggetto: contratto di compravendita – accettazione della merce)
In tema di compravendita, l'accettazione della merce restituita da parte del venditore, senza neppure la comunicazione di una riserva di verifica dei difetti, costituisce comportamento idoneo ad essere valutato come implicito riconoscimento della esistenza dei difetti, ancorché non risulti seguito da un impegno del venditore di intervenire per sostituire la merce restituita con altra. Impegno che, del resto, ove accettato dall'acquirente, integrerebbe l'ipotesi affatto distinta della novazione della originaria obbligazione assunta dal venditore, laddove il semplice riconoscimento vale solo ad esonerare l'acquirente dall'onere di denunzia dei vizi.
Trib. Roma, 04 febbraio 2010 (Oggetto: Locazione di immobili)
Non può essere accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione di immobile ad uso di abitazione per inadempimento nella corresponsione dei canoni di locazione se l'adempimento è stato reso impossibile proprio dalla parte locatrice che, dopo aver chiesto al conduttore di pagare il canone tramite bollettini, omette di trasmetterglieli. (Nel caso di specie il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto di locazione sul presupposto che l'omessa consegna dei bollettini al conduttore e il diniego di altre diverse forme di pagamento del canone rappresentasse un comportamento frustrante eventuali iniziative del conduttore in ordine alla esecuzione del pagamento in forme diverse, rendendogli così impossibile l'adempimento, pur riconoscendo tuttavia che il debitore non aveva nemmeno provato ad adempiere in qualsiasi altra forma e adempiendo solo in udienza).
T.A.R. LOMBARDIA Milano, sez. II, 05 febbraio 2010, n. 667
In tema di sanzioni per violazione del codice della strada, la mancata comunicazione della decurtazione che dovrebbe seguire alle infrazioni commesse, non consentendo al trasgressore di venire a conoscenza della progressiva diminuzione del suo punteggio complessivo, in modo da poter frequentare i corsi di recupero appositamente istituiti con d. m. 29 luglio 2003 è in contrasto con la ratio dell'istituto della patente a punti, in violazione dell'art. 126-bis del codice della strada. Infatti nel sistema delineato dall'art. 126-bis del d. lgs. n. 285 del 1992, ad ogni violazione del codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest'ultimo di “riparare” alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del codice della strada.
MOSTRE ED EVENTI A ROMA
L'Arte a misura di bambino. Kinder Art e l'Altro Rinascimento
Propone un programma di attività didattiche rivolte agli studenti delle scuole primarie ed alle famiglie, avvalendosi di una metodologia che ricerca e propone in chiave ludica attività formative come: la conoscenza della storia del Rinascimento attraverso lo studio degli ambienti, delle scenografie, dei costumi d'epoca, dell' architettura e dei personaggi; lo sviluppo delle capacità critiche e di analisi facendo interagire i ragazzi direttamente con il Museo;
la sensibilizzazione soprattutto dei bambini, ma anche di adulti e famiglie, alla cultura, all'arte ed alla storia sviluppandone la creatività e la competitività attraverso il lavoro di gruppo.
TITOLO: L'Arte a misura di bambino. Kinder Art e l'Altro Rinascimento
TIPO DI EVENTO: Visita guidata e Laboratorio
DURATA: dal 15 ottobre 2010 al 13 febbraio 2011
COSTO: 5 € a bambino, 13,50 € ad adulto
PRENOTAZIONE OBBLIGATOTRIA: 06 8413979 (dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 14.00); serveducpoloroma@gmail.com
SEDE: Roma, GALLERIA BORGHESE, Piazzale Scipione Borghese 5
FEBBRAIO: Dal martedì 8 al venerdì 11 – ore 17.00; Domenica 13 ore 16.00
RASSEGNA STAMPA
IL SOLE 24 ORE – Dimezzati i Ricorsi sulle Multe: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-02-01/dimezzati-ricorsi-multe-084355.shtml?uuid=AaD19m4C
DEONTOLOGIA
Cons. Naz. Forense 27-10-2010, n. 168
L'atto presentato al C.N.F. dal professionista al fine di censurare la delibera con la quale il C.O.A. ha disposto l'archiviazione del suo esposto nei confronti di un collega non può essere qualificato atto d'impugnazione del provvedimento del Consiglio, sia per l'inappellabilità delle decisioni di proscioglimento, che per quanto stabilita in materia penale è certamente applicabile alla materia disciplinare, sia per la totale mancanza di interesse. L'avvocato, invero, nell'ambito del procedimento di cui è promotore assume la qualifica di mero esponente e, come tale, a lui è riconosciuta, sulla base della normativa che regola il procedimento disciplinare, la sola funzione di essere di stimolo all'iniziativa disciplinare, la quale resta sempre di esclusiva competenza del C.O.A., unico titolare dell'azione disciplinare e della tutela degli interessi sottesi alla norma che si segnala violata.
L'atto presentato al C.N.F. da un avvocato al fine di censurare la delibera con la quale il C.O.A. ha disposto l'archiviazione del suo esposto nei confronti di un collega non può essere qualificato atto d'impugnazione del provvedimento del Consiglio, sia perché esso sarebbe ricorribile dal solo p.m., sia perché, non essendo atto da considerarsi definitivo, non è per sua natura soggetto ad impugnazione, ma soltanto assoggettabile a provvedimento di riapertura in presenza di elementi nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già valutati. Tale atto può peraltro essere considerato come autonomo nuovo esposto, laddove il ricorrente chieda di valutare sotto il profilo deontologico la correttezza dell'operato dei Consiglieri che hanno gestito l'attività scaturita in conseguenza del primo esposto, dovendo tuttavia essere presentato direttamente al C.O.A. territoriale nel caso in cui lo stesso, come nella specie, pur genericamente richiamando l'intero Consiglio sia invece diretto esclusivamente nei confronti del singolo Consigliere relatore. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brindisi, 31 marzo 2009).
Avv. Matteo Santini