Vorrei ricordare che il legittimo impedimento non ha niente a che vedere con Silvio Berlusconi, ma con il regolamento interno alle istituzioni politiche future. E vengo al dunque. Il legittimo impedimento fa parte di quei “poteri” speciali al Premier e a ministri, gia’ bocciati con il referendum confermativo del 2006. Qui non si tratta di garantire solo un immunita’ speciale a chi e’ destinato ( con i consensi) a gestire lo Stato, ma di dare un appropriazione indebita, contraria al diritto costituzionale d’ eguaglianza tra i cittadini, in violazione dell’ articolo 68, che pubbico interamente:”
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. (*)
NOTE: (*) L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.»
Badate bene che anche con le modifiche del 93, il parlamentare italiano resta ancora ben protetto da tentativi di persecuzioni:” Senza autorizazzioni del parlamento..” Quanto e’ vero che oggi molti parlamentari in attesa di giudizio o con condanne di primo e secondo grado sono ancora in parlamento. Basti pensare che solo in Francia, Spagna e Grecia, esiste una forma di legittimo impedimento, negli altri paesi europei coloro che sono sospettati di reati ( o presunti tali) eticamente si dimettono. Mentre in Italia grazie ad una mala interpretazione dell’ articolo 68* e l’ articolo 27**: “L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.”. Ambedue gli articoli sono stati per decenni abusati e male interpretati dal legislatore. (1*) Senza autorizazzione a procedere, va riferito esclusivamente al primo comma, ossia:” I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.” Come parlamentari e non come cittadini! Come cittadini sono ancora eguali difronte alla legge. ( 2**) La presunzione di colpevolezza, vale anche per l’ innocenza. Se dovessimo basarci solo sulla presunzione di colpevolezza, in carcere ci sabebbero, solo i condannati in via definitiva, mentre tutti sappiamo che una buona meta’ dei tetenuti, nelle nostre carceri, sono in attesa di giudizio per aver magari rubato una mela.