ALLA CAMERA LA LEGGE SULLE INCOMPATIBILITA’. On. Laratta:" Occorre fare chiarezza. I doppi ruoli sono inaccettabili"

Alla Camera la Proposta di Legge per rendere del tutto incompatabile la funzione di parlamentare con quella di presidente di provincia, sindaco e amministratore.
Presto anche l'incompatibilità tra consigliere regionale e qualsiasi altra funzione elettiva.
on. Laratta: “Si sta abusando troppo di comode interpretazioni delle leggi esistente. Occorre chiarezza: i doppi ruoli sono inaccettabili”

Assegnata alla competente Commissione parlamentare per gli Affari Costituzionali, la Proposta di Legge d'iniziativa dei deputati LENZI, CASTAGNETTI, LARATTA, OLIVERIO, LIVIA TURCO, VENTURA E ALTRI
– Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità tra il mandato parlamentare, gli incarichi di governo e cariche di amministratore locale

La proposta di legge reca disposizioni volte a prevedere l’incompatibilità tra il mandato parlamentare e i principali incarichi di amministratore locale e a confermare, semplificandolo, l’istituto dell’ineleggibilità estendendolo ai sindaci dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Ciò in un’ottica di rigorosa distinzione tra responsabilità politiche a livello nazionale e responsabilità politiche a livello locale.

Per quanto concerne i membri del Parlamento, è noto come la modifica interpretativa degli anni scorsi, ha dato luogo ad un notevole aumento di doppi incarichi. Solo alla Camera dei deputati sono attualmente nove i deputati presidenti di provincia e cinque i sindaci di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e ancora più numerosa la pattuglia di chi ha incarichi in giunta.
Per quanto riguarda gli incarichi di governo, la legge 20 luglio 2004, n. 215 ha permesso, nelle recenti elezioni amministrative, a ministri di candidarsi a sindaco, ipotesi che non ha però incontrato il favore dell’elettorato mentre c’è un caso di doppio incarico (viceministro e assessore).
Con la presente proposta di legge si intende sancire legislativamente, l’incompatibilità delle cariche di presidente di giunta provinciale e di sindaco di comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e componenti della giunta, anche quando tali cariche siano assunte successivamente all’elezione parlamentare, con quelle di parlamentare e di membro del governo.
Con questa proposta di legge si riitiene di proporre l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e la carica di presidente di provincia, di sindaco o di componente di giunta provinciale o comunale, riconoscendo una sola eccezione per i sindaci dei piccoli comuni, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Con l’articolo 2 si afferma l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato o senatore e le cariche di presidente di provincia, membro della giunta provinciale, sindaco o componente di giunta di comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Con l’articolo 3 si interviene, di conseguenza, a modificare il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Con l’articolo 4 si introduce l’incompatibilità tra membro del Governo e amministratore locale.

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