Anche ai condomini tocca adeguarsi in materia di privacy, ed il principio espresso dalla sentenza n. 186 resa in data di ieri 4 gennaio 2011 della seconda sezione civile della Cassazione non fa una grinza secondo Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”: poiché secondo i giudici di legittimità costituisce un illecito affiggere sulle bacheche presenti negli spazi condominiali “le posizioni di debito” di inquilini e proprietari.
Con la suddetta decisione, infatti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un condomino del napoletano che aveva chiesto di essere risarcito dal condominio per violazione della privacy dopo l’affissione nell’androne del palazzo dei debiti che questo non aveva ancora saldato.
Nel caso di specie il proprietario di un immobile all’interno di un condominio aveva citato per danni l’amministratore perché in uno spazio comune erano stati affissi i dati relativi alla sua posizione debitoria. Sia il Tribunale civile di Napoli che la Corte d’Appello ne avevano rigettato le richieste .
I giudici di piazza Cavour investiti a loro volta della vicenda hanno cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello accogliendo il ricorso ritenendo prevalenti le esigenze di privacy dei singoli condomini rispetto a quelle di efficienza dell’amministrazione condominiale con ciò riconoscendo anche il diritto al risarcimento del danno per illiceità del comportamento tenuto quale fonte di responsabilità civile.
Per questo il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio secondo cui “la disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell’osservanza dei principi di proporzionalità e di non eccedenza rispetto agli scopi per cui i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all’accesso a terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino”.
Peraltro gli ermellini ritengono che “fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale – l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un'indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice”.
Lecce, 05 gennaio 2011
Giovanni D’AGATA