Conoscere la Casagit 2

Casagit

Nel 2009 gli associati alla Casagit 2 in attività giornalistica erano 200. Così è indicato nel bilancio (che alleghiamo in formato pdf) approvato quest’anno. L’adesione, secondo le statistiche, è in crescita (107 nel 2008 e 134 nel 2007). Questo vuol dire che la “formula” è gradita? Forse rappresenta semplicemente l’unica scappatoia che possono utilizzare i colleghi senza contratto e senza diritti. Nel contempo, può essere un atto di denuncia di una situazione generale di sempre più forte sfruttamento. Ma non vogliamo, in questa occasione, fare un’analisi su chi si associa e perché lo fa. Ci preme invece ribadire che non troviamo sindacalmente e umanamente giusto che ci sia una discriminazione tra chi ha un contratto e chi no. E che questo avvenga proprio quando in gioco c’è la salute. Non si può proporre il pagamento ridotto del contributo (924 euro annui per il 30 per cento e 1848 euro per il 60 per cento) e riconoscergli prestazioni indirette limitate al 30 o al 60 per cento. Cadono, in questo caso sia il principio di solidarietà che quello di mutualità, che sono alla base della Casagit. Viene mancare, cioè, la principale forma di cooperazione sociale che si basa sulla reciproca tutela e assistenza. Così come perde di significato il valore della solidarietà, cioè di quell’atteggiamento di benevolenza e comprensione, ma soprattutto, come tutti sappiamo: “di sforzo attivo e gratuito, atto a venire incontro alle esigenze ed ai disagi di qualcuno che ha bisogno di aiuto”.

Facciamo alcuni esempi. Chi aderisce alla Casagit 2 può usufruire solo delle prestazioni indirette, cioè non può utilizzare i Poliambulatori e deve sempre, comunque, anticipare il costo della prestazione o del servizio sanitario e attendere il rimborso nella misura percentuale da lui scelta.

Chi è iscritto alla Casagit 2 (tipologia del 30 per ceto), qualora volesse passare alla Gestione principale deve lasciar passare due anni, quindi passare per altri due anni al regime del 60 per cento. Solo dopo quattro anni gli sarà consentito di accedere ai vantaggi della Gestione principale.

E ancora: la recessione può avvenire solo dopo tre anni dall’iscrizione. Inoltre “il diritto ad ammalarsi” e pertanto di avere il rimborso della quota di spesa, scatta solo dopo sei mesi dall’iscrizione. Infine il socio della Casagit 2 non potrà mai estendere ai familiari i vantaggi dell’assistenza. E’ evidente la discriminazione, inaccettabile sempre, ancora di più all’interno di una categoria.

La Casagit 2, anche per gli esempi che abbiamo indicato, sembra andare proprio in questa direzione, opposta a quella indicata dai padri fondatori. Questo, per noi non è giusto. E non lo è anche alla luce di quanto precisa l’art. 1 dello Statuto: “…La Casagit è ispirata ai principi della mutualità ed ha lo scopo primario di assicurare ai soci e ai loro familiari un sistema integrativo dell’assistenza dovuta dal Servizio sanitario nazionale…”. Occorre quindi fare qualcosa per ottenere l’equiparazione dei diritti. In caso contrario non resta altra scelta che meditare sull’opportunità di uscire dalla Cassa.

Scarica i documenti
Bilancio Casagit 2009

COS’E’ LA CASAGIT
La Casagit è un’associazione privata, nata per volontà del Sindacato unitario dei giornalisti, a carattere nazionale e senza fini di lucro. È stata costituita con voto unanime dal Consiglio della Federazione Nazionale della Stampa italiana, in adempimento del voto degli organi esecutivi della stessa Fnsi, dell’Ordine e dell’Istituto di previdenza, allo scopo di assicurare ai soci e ai loro familiari un sistema integrativo dell’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale.

La riforma sanitaria è entrata in vigore il 1° gennaio 1980, ma anziché attenderla si preferì avviare subito l’attuazione, con la Casagit, della struttura integrativa per fornire alla categoria un supporto immediato, anche se ridotto di interventi, per giungere così con strutture e mezzi finanziari adatti all’appuntamento con la riforma.

La scelta è stata lungimirante, perché quando la riforma è entrata in vigore, alla Casagit aveva già aderito la maggioranza dei giornalisti, mettendola in condizione di allargare le sue fasce di intervento.

Le scelte dei promotori costituiscono le basi sulle quali si realizza lo scopo mutualistico. È l’ispirazione mutualistica, infatti, la principale caratteristica della Casagit, applicata peraltro in forma del tutto atipica.

Alla prerogativa tradizionale delle mutue, basata sul principio della ripartizione dei rischi tra i soci (che si contrappone al principio del trasferimento di questi, proprio dell’attività assicurativa) si aggiunge un criterio di contribuzione non uniforme, ma commisurato alle capacità di guadagno di ciascuno.

Per i soci contrattualizzati, è prevista una contribuzione in percentuale, che investe la totalità del reddito prodotto dall’attività giornalistica, svolta in esclusiva, secondo quanto previsto dall’ordinamento professionale.

La contribuzione è calcolata sia sulla retribuzione relativa al rapporto principale di lavoro giornalistico, sia ai rapporti di collaborazione ed anche al trattamento ridotto di pensione Inpgi, del quale l’associato fosse titolare.

Per i soci non contrattualizzati è prevista una contribuzione parametrata alla spesa media per assistito ed articolata in tre fasce basate sul reddito del socio.

Altro aspetto non secondario della mutualità della Cassa, che riguarda tutti gli iscritti, è rappresentato dall’estensione dell’assistenza all’intero nucleo familiare a carico del socio, qualunque ne sia la consistenza, secondo il modello delle assicurazioni sociali.

Tra l’altro, la Casagit è stata la prima struttura assistenziale a garantire (dal 1997) parità di trattamento alle coppie di fatto, anche dello stesso sesso.

Nata quindi dal nulla ed anticipatrice di ben cinque anni dell’entrata in funzione del Servizio sanitario nazionale, la Casagit è diventata, nel contesto solidale di tutte le strutture di categoria (Fnsi, Inpgi, Cnog), una garanzia reale per i giornalisti italiani e per le loro famiglie.

La fase di consolidamento e di sviluppo di questo organismo si è avuta con la contrattualizzazione del contributo, avvenuta il 1° agosto 1982.

Sono state così date certezza agli investimenti da effettuare e maggiore capacità nell’offerta di prestazioni, con un’attenzione diffusa su tutto il territorio nazionale e non solo nelle aree a più elevata concentrazione di aziende editoriali.

(fonte. Casagit)

DAL SITO DELLA CASAGIT
QUELLO CHE PREVEDE LA CASSA

Dal 1° maggio 2008 sono entrate in vigore le nuove norme che regolano l’iscrizione alla Casagit 2 dei giornalisti che svolgono attività giornalistica, caratterizzata come fonte principale del loro reddito, in forma autonoma o subordinata, se regolata da contratti che non comportino l’obbligo al versamento del contributo alla Casagit.

I cambiamenti più significativi riguardano la facoltà di scegliere tra due tipologie contributive, al 30% o al 60% della spesa media per associato con esonero dal versamento della quota fissa, ed il diritto a usufruire di tutte le prestazioni, erogabili in regime di indiretta, nella misura del 30% o del 60%, come da contribuzione.

ISCRIZIONE

L’iscrizione alla gestione ridotta prevede due tipologie contributive al 30% o al 60%, da rapportare alla spesa media per associato con esonero dal versamento della quota fissa, per fruire in forma indiretta di tutte le prestazioni previste dal Tariffario Casagit, nella misura del 30% o del 60%, come da contribuzione.

Requisiti

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2 dello Statuto, possono iscriversi:

i giornalisti che svolgono attività giornalistica, caratterizzata come fonte principale del loro reddito, in forma autonoma o anche subordinata, se regolata da contratti di lavoro che non comportino l’obbligo al versamento del contributo alla Casagit.

Decorrenza iscrizione e prestazioni

Il vincolo associativo si costituisce dalla data di presentazione della domanda mentre il diritto ad usufruire delle prestazioni decorre dopo un periodo di aspettativa di sei mesi dall’iscrizione.
Tale vincolo s’intende costituito a tempo indeterminato e non può essere estinto prima del compimento del triennio obbligatorio per il quale il socio si è impegnato a versare il contributo associativo.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per gli aventi titolo ad aderire alla nuova Casagit 2 il termine per la presentazione della domanda (Mod. NC2) è di dodici mesi dall’acquisizione del titolo (iscrizione all’Ordine o data di assunzione), trascorso il quale si perde la facoltà di associarsi. La domanda deve contenere l’impegno esplicito a rimanere iscritto per almeno tre anni.

Non è consentito estendere il diritto alle prestazioni ai familiari.

Il termine di 12 mesi per la presentazione della domanda decorre:

– dalla data di inizio del rapporto di lavoro giornalistico di natura subordinata;

– dalla data della notifica dell’iscrizione all’Ordine

La domanda di adesione alla nuova CASAGIT2 deve contenere

– le generalità e la residenza del richiedente;

– la dichiarazione di accettare le norme statutarie e regolamentari;

– la dichiarazione di svolgimento dell’attività giornalistica come fonte primaria di reddito;

– l’impegno a comunicare immediatamente l’eventuale perdita del titolo per l’adesione;

– l’indicazione della tipologia contributiva scelta;

l’impegno a versare il contributo associativo per almeno tre anni;

MODALITÀ DI VERSAMENTO E QUOTE

I soci sono tenuti al versamento del contributo associativo, in base alla tipologia contributiva scelta, a decorrere dalla data di presentazione della relativa domanda, in rate trimestrali anticipate.
Il primo versamento da eseguire presso l’Unicredit Banca di Roma utilizzando il modulo di “Ordine di pagamento” (causale 94), deve essere effettuato all’atto della presentazione della domanda di adesione in misura proporzionale al periodo che manca al compimento del trimestre solare in corso, considerando come mese intero l’eventuale frazione di mese; la ricevuta attestante l’avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda di adesione. Le rate successive devono essere versate entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, mediante bollettino MAV.

Quote 2010

TIPOLOGIA CONTRIBUTIVA MESE TRIMESTRE

30% 77,00 231,00

60% 154,00 462,00

CRITERI APPLICATIVI

Passaggio di tipologia contributiva

E’ possibile effettuare solo il passaggio alla tipologia contributiva superiore, dopo una permanenza di 2 anni in quella precedente, fino al passaggio alla Gestione principale.

Passaggio alla Gestione principale

Il passaggio diretto alla gestione principale avviene automaticamente in caso di ammissione al trattamento di pensione a carico della Gestione principale dell’Inpgi o nel caso in cui gli associati siano tenuti al versamento del contributo in base ai contratti stipulati dalla Federazione della Stampa Italiana e recepiti dal Consiglio di amministrazione.

Solo due casi per passare dalla Gestione principale a Casagit 2

– In caso di risoluzione del rapporto di lavoro di durata inferiore a 7 mesi il socio che è passato da Casagit 2 alla Gestione principale, per contrattualizzazione, ritorna nella Casagit 2 alla tipologia contributiva di provenienza, salvo richiesta di proseguimento a titolo definitivo nella Gestione principale.

– In caso di risoluzione del rapporto di lavoro di durata superiore a 7 mesi, al quale abbia eventualmente fatto seguito il trattamento per disoccupazione/cigs, il socio che proveniva, prima di tale periodo di occupazione, da Casagit 2 o dalla Gestione principale decade dall’iscrizione e può richiedere, entro il termine dei sei mesi, di ripristinare il vincolo associativo senza soluzione di continuità, in via definitiva alla Gestione principale o anche alla Casagit 2, nella tipologia contributiva preesistente all’atto del passaggio alla Gestione principale – se già iscritto a Casagit 2 – ovvero, optando per una delle tipologie contributive previste.

Disoccupati e cassaintegrati

I benefici contributivi previsti nella Gestione principale per disoccupati e cassintegrati non sono applicabili alla Casagit 2.

Chi percepisce la pensione della Gestione separata Inpgi, mantiene il vincolo associativo

I soci che perdono il titolo per l’adesione decadono dall’iscrizione, salvo che risultino ammessi al trattamento di pensione a carico della Gestione separata dell’Inpgi. In questo caso mantengono il vincolo associativo alle medesime condizioni ricorrenti all’atto del pensionamento.

Il rapporto associativo, per quanto non esplicitamente regolamentato, è regolato dalla normativa in vigore per i soci della Gestione principale.

NORME TRANSITORIE

Per chi ha perduto la facoltà di costituire o di mantenere il vincolo associativo.

Tutti coloro che alla data del 30 aprile 2008 abbiano perduto la facoltà di costituire o di mantenere il vincolo associativo, essendo scaduti i termini ordinariamente previsti per esercitarne il diritto (12 mesi per nuova costituzione, 6 mesi per mantenimento), potranno presentare domanda di adesione alla Casagit 2, entro il 30 aprile 2009.

Per questi soci , la costituzione del vincolo associativo e il versamento del contributo riferito alla fascia prescelta, decorrerà dalla data di presentazione della domanda di adesione, mentre il diritto ad usufruire delle prestazioni, erogabili nella stessa misura percentuale del contributo, decorrerà dopo un periodo di aspettativa di sei mesi dalla data di iscrizione.

Per chi è ancora nei termini per proseguire con la Gestione principale.

Coloro invece, che alla data del 30 aprile 2008, sono ancora nei termini per mantenere il vincolo associativo nella Gestione principale, dal 1° maggio 2008 potranno eventualmente esercitare la facoltà di scelta di passare alla Casagit 2, senza soluzione di continuità, entro il termine del 31 ottobre 2008.

Le opzioni per chi è iscritto alla Casagit 2 prima del 1° maggio 2008.

Per i soci iscritti alla Casagit 2 preesistente, entro il 30 aprile 2008 dovranno: confermare la loro iscrizione scegliendo con quale linea di assistenza intendono proseguire, compreso il passaggio alla gestione principale, ed impegnarsi a rispettare i relativi termini e normative.

Non ricevendo conferme, il vincolo associativo s’intenderà estinto per recesso dal 1° maggio 2008.

Potranno tuttavia essere accolte le richieste di ripristino ininterrotto di tale vincolo, nel caso in cui pervengano entro e non oltre il 31 ottobre 2008; fermo restando che il vincolo associativo decorrerà dalla data di entrata in vigore della normativa (1° maggio 2008);

I soci che proseguono l’iscrizione nella nuova Casagit 2, senza soluzione di continuità, per i quali al 30 aprile 2008 non risulti trascorso il termine di aspettativa di 3 mesi, precedentemente fissato per il conseguimento del diritto alle prestazioni, il nuovo termine di 6 mesi decorrerà dall’anzianità di iscrizione mantenuta.

Parimenti, l’obbligo del triennio di iscrizione previsto dalla nuova normativa, decorrerà dalla stessa data.

REGOLAMENTO

Costituisce titolo per l’adesione l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti.

Possono aderirvi gli aventi titolo che svolgano attività giornalistica, caratterizzata come fonte principale del loro reddito, esplicata in forma autonoma o anche subordinata, se regolata da contratti di lavoro che non comportino l’obbligo al versamento del contributo alla CASAGIT.

Il contributo associativo è opzionabile nella misura ridotta del 30% o del 60%, da rapportare alla spesa media per associato, con esclusione della quota fissa.

La domanda deve essere presentata entro 12 mesi dall’iscrizione all’Ordine ovvero dalla data di assunzione.

L’iscrizione decorrerà dalla data di presentazione della domanda e dalla stessa data decorrerà l’obbligo al versamento del contributo. Si potrà estinguere il rapporto soltanto dopo che sia trascorso almeno il primo triennio di iscrizione.

Il diritto a fruire delle prestazioni, erogabili solo in regime indiretto, nella misura del 30% o del 60% del tariffario, come da contribuzione, decorrerà dopo 6 mesi dalla data di iscrizione.

L’assistenza non può essere estesa ai familiari.

Il passaggio da una tipologia contributiva all’altra è consentito solo alla tipologia contributiva superiore, dopo la permanenza di due anni in quella precedente, fino al passaggio alla Gestione Principale.

Il passaggio diretto alla Gestione Principale, qualunque sia la tipologia contributiva di provenienza, si determina automaticamente in caso di ammissione al trattamento di pensione a carico della Gestione principale dell’INPGI o nel caso in cui gli associati siano tenuti al versamento del contributo in base a contratti stipulati dalla FNSI e recepiti dal Consiglio di amministrazione.

Non è dunque consentito il passaggio da una tipologia contributiva superiore a quella inferiore, salvo i casi seguenti:

– o in caso di risoluzione di rapporto di lavoro, di durata inferiore a 7 mesi, che abbia dato luogo al passaggio, per tale durata, alla Gestione principale di iscritti alla CASAGIT 2, per intervenuta contrattualizzazione, determina alla cessazione di tale periodo di occupazione, il ritorno automatico del socio alla tipologia contributiva di provenienza, conservandone l’anzianità. Il medesimo però può richiedere il proseguimento, a titolo definitivo, nella Gestione principale;

– o in caso di risoluzione di rapporto di lavoro di durata non inferiore a 7 mesi, al quale abbia eventualmente fatto seguito trattamento per disoccupazione/cigs, il socio che proveniva, prima di tale periodo di occupazione, da CASAGIT 2 o dalla stessa Gestione Principale, decade dall’iscrizione, ma può richiedere, entro il termine di sei mesi, di ripristinare il vincolo associativo, senza soluzione di continuità, con adesione alla CASAGIT 2, alla stessa tipologia contributiva che preesisteva all’atto del passaggio alla Gestione Principale ovvero, in assenza, con opzione. Il medesimo però può richiedere il proseguimento, a titolo definitivo nella Gestione Principale.

I benefici contributivi previsti nella Gestione Principale per disoccupati e cassintegrati non sono applicabili alla CASAGIT 2.

I soci che abbiano aderito alla CASAGIT 2, nel caso abbiano a perdere il titolo che aveva dato luogo a tale adesione, decadono dall’iscrizione, salvo che risultino ammessi al trattamento di pensione a carico della Gestione separata dell’INPGI. In tal caso mantengono il vincolo associativo alle medesime condizioni sussistenti al momento del pensionamento.

Il rapporto associativo, per quant’altro non esplicitamente disciplinato, è regolato dalla normativa in vigore per i soci della Gestione Principale.

LE PRINCIPALI DOMANDE

Quali sono i requisiti per aderire alla Casagit 2?

Possono iscriversi tutti i giornalisti che svolgono attività giornalistica, caratterizzata come fonte principale del loro reddito, in forma autonoma o anche subordinata se regolata da contratti di lavoro non sottoscritti dalla Fnsi presentando:

la domanda di adesione, il certificato d’iscrizione all’Albo e l’attestazione di versamento della prima quota contributiva.

Sono un giornalista iscritto all’Ordine posso iscrivermi alla Casagit 2?

Si. Il termine per la presentazione della domanda è alternativamente:

12 mesi dalla:

– data di notifica dell’iscrizione all’Ordine

– data di inizio del rapporto di lavoro giornalistico di natura subordinata (non sottoscritto dalla FNSI);

Se mi iscrivo alla Nuova Casagit 2, posso assistere i miei familiari a carico?

No. Non è consentito. L’adesione è prevista per i soli giornalisti.

Con l’adesione alla Nuova Casagit 2, si può accedere alle prestazioni del Poliambulatorio?

No. La Nuova Casagit 2 prevede il rimborso delle spese solo in forma “indiretta” in base al tariffario Casagit nella stessa misura percentuale, scelta all’atto dell’iscrizione. Non è previsto l’accesso alle prestazioni in regime di convenzione diretta.

Sono iscritto alla Casagit 2 alla tipologia contributiva del 30%, posso passare alla Gestione principale?

No. Se sono trascorsi 2 anni di permanenza nella tipologia contributiva del 30% deve passare prima alla tipologia contributiva del 60%. Solo dopo ulteriori 2 anni di permanenza nella tipologia del 60% potrà passare alla Gestione principale.

Ho ricevuto la comunicazione di decadenza dalla gestione principale, per raggiunto termine del periodo di trattamento contributivo agevolato per disoccupazione. Posso aderire alla Casagit 2?

Si, presentando, entro il termine di 6 mesi dalla data della comunicazione di decadenza, domanda di adesione alla Casagit 2.

Sono un socio iscritto alla gestione principale. Posso iscrivermi alla Casagit 2?

Solo se la richiesta sia conseguente alla cessazione di un rapporto di lavoro di durata non inferiore a 7 mesi, regolato da contratti FNSI, al quale abbia eventualmente fatto seguito il trattamento per disoccupazione/cigs. (vedi Casagit 2/Criteri applicativi).

In tutti gli altri casi non è possibile effettuare il passaggio dalla gestione principale alla Casagit2.

Sono iscritto alla Casagit 2 da due anni, posso recedere?

No. E’ possibile recedere solo dopo che siano trascorsi tre anni dall’iscrizione.

La volontà di recedere dal vincolo associativo deve essere manifestata per iscritto ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è pervenuta la richiesta e non può avere efficacia retroattiva.

(fonte, Casagit)

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