I misteri di Terzigno

di Roberta Lemma

A Terzigno sono in gioco due aspetti differenti: la questione umana e quella politica. La prima, viene regolarmente ridicolarizzata e strumentalizzata; la seconda, coperta dalla segretezza. Lavoriamo dunque sulla seconda non dimenticandoci della prima: ci sono i nostri vicini di casa, i nostri amici, parenti, colleghi, commercianti sotto i colpi dei manganelli. Oltre al dovere e al diritto di cronaca, quindi, ci preme far luce su alcuni aspetti poco chiari legati a tutta la ‘vicenda–Terzigno’. Il Parco Nazionale del Vesuvio, posto sotto il vincolo paesaggistico e naturalistico, presenta tra i suoi simboli il ‘logo’ dell’Unesco. Ma da fonti non ufficiali dell'Unesco di Roma e Parigi ci è stato spiegato che il Parco non risulta affatto tra il patrimonio dell'Unesco. Solo Somma Vesuvio e Miglio D’oro sono una ‘riserva biosfera’, ma il Parco Nazionale del Vesuvio non rientra affatto nel patrimonio protetto. Alla domanda relativa al perché vi sia il logo dell'Unesco sul sito ufficiale del Parco ci è stato risposto che nessuno è al corrente di nulla e che saranno chieste delucidazioni al nostro ministro dell’Ambiente, al momento non raggiungibile. L’Ente Parco, da noi raggiunto telefonicamente, a sua volta dichiara di non saperne nulla: insomma, un mistero. Ma allora, i fondi stanziati, di chi sono? Con l’atto che riportiamo qui di seguito, l’Ente Parco dava parere negativo all’apertura di una discarica:

Atto del PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO RISERVA MAB UNESCO
(Prot. Gen. n. 8280 del 29/12/2009)

L’Ente scrive a: presidenza del Consiglio dei ministri, sottosegretario/MISA Comando Logistico Sud. Oggetto: progetto definitivo discarica in località Pozzelle Cava Vitiello nel Comune di Terzigno. Parere di competenza

L’area “Cava Vitiello” identificata nelle Linee di Piano come discarica di RSU ricade:
– nella core area della riserva MAB – Unesco “Somma, Vesuvio e Miglio d’Oro”;
– in zona soggetta a vincolo idrogeologico di cui al Regio decreto del 3 dicembre 1923, n.3267;
– in zona a Protezione integrale del Piano territoriale paesistico dei Comuni vesuviani di cui al D. m. del 4 luglio 2002 del ministero per i Beni e le Attività culturali;
– in zona soggetta a vincolo del Piano stralcio di Assetto idrogeologico ai sensi delle L. n. 267/98 e L. n. 365/2000 dell’Autorità di bacino del Sarno;
– in zona soggetta a vincolo del Piano di tutela e risanamento delle acque ai sensi del
D.lgs n. 152/99 ss.mm.ii.;
– il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, intitolato “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” indica che “di norma, gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in:
– aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del presidente della Repubblica dell’8 settembre 1997, n. 357 (i siti della Rete Natura 2000);
– aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 6,
comma 3, della legge del 6 dicembre 1991, n. 394 (quella sui Parchi nazionali).

Gli impianti, inoltre, non vanno ubicati di norma:
– in aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1ª categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e provvedimenti attuativi, aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici che, per frequenza e intensità, potrebbero pregiudicare l’isolamento dei rifiuti.
– Il decreto ministeriale del 18 settembre 2001 n. 468 denominato “Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” nonché la Legge del 31 luglio 2002 n. 179 denominata “Disposizioni in materia ambientale” individuano nove siti da bonificare di interesse nazionale, tra cui quello denominato “Aree del litorale vesuviano”, che comprende il territorio del Comune di Terzigno. Lo stesso decreto affidava al presidente della Regione Campania Commissario delegato l’individuazione all’interno del perimetro del S. I. N. delle aree da inserire nello stesso, avvalendosi dell’APAT. Con nota prot. 4017/CD/AP/U del 15 maggio 2006, il Commissariato di Governo per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania trasmetteva all’Ente Parco l’elaborato prodotto dall’ARPAC e relativo alla subperimetrazione del S. I. N. “Aree del litorale vesuviano”, che comprende al suo interno tutte le aree di cava, ex discariche e siti di stoccaggio provvisorio rientranti nel perimetro del Parco comprese quelle in agro del Comune di Terzigno, oltre ad altri siti oggetto di sversamento abusivo di rifiuti. Con decreto ministeriale 28 novembre 2006 n. 38 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2007 veniva adottato il Regolamento recante integrazioni al decreto del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati e venivano stanziati per la bonifica del S.I.N. “Aree del litorale vesuviano” 6.700.000,00 euro. Secondo le Norme Tecniche di Attuazione, all’interno del Parco non è ammessa la costruzione di nuove strade a esclusione di quelle che si rendano eventualmente necessarie ai fini della Protezione civile per l’evacuazione in caso di evento vulcanico (esiste invece una larga strada, terminata da poco, che porta i camion alle discariche con tanto di asfalto e illuminazione pubblica. Il ponte che collega i comuni vesuviani all’autostrada, strada indicata nel piano di evacuazione della Protezione civile nazionale, è invece chiuso da 14 anni, ndr).

Tutto ciò premesso ed esposto in merito al progetto in oggetto SI ESPRIME PARERE NEGATIVO per le motivazioni analiticamente edotte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate.

Nell’allegato successivo è inoltre riportato anche il parere tecnico all’Ente Parco, datato 30 marzo 2010 (Prot. Int. n. 315) e avente per oggetto le 'Linee di Piano 2010-2013 per la Gestione dei rifiuti urbani' approvate con deliberazione n. 75 del 5 febbraio 2010 e pubblicate su BURC n. 14 del 15 febbraio 2010. Parere di competenza a cura della Dott.ssa Rossella Barile e Dott.ssa Paola Conti.

Infine, si vuol evidenziare anche quanto segue:
– in data 2 maggio 2003 il SubCommissario per l’Emergenza Rifiuti dispose il conferimento delle balle di C.D.R. presso l’area della ex discarica Sari e presso l’area dell’ex discarica denominata Ammendola e Formisano;
– nel momento stesso dei primi conferimenti delle balle di C.D.R. l’Ente Parco emise ordinanze sia per il sito di Terzigno (Ordinanza n. 01/R prot. 4562 del 09.05.2007) sia per il sito di Ercolano (Ordinanza n. 02/R prot. 4563 del 09.05.2007) nei confronti del SubCommissario, della FIBE s.r.l. e dei proprietari delle aree, di sospensione ad horas delle attività di stoccaggio delle balle, nonché la rimozione dei materiali già stoccati e il ripristino dello stato dei luoghi nonché ad impugnare presso il TAR Campania le Ordinanze del SubCommissario di Governo;
– contestualmente, la Procura della Repubblica di Nola provvide al sequestro del sito di Terzigno determinando la sospensione del conferimento delle dette balle nei due siti individuati da parte della Regione Campania;
– ancora oggi risultano depositati circa duecento balle nel sito di Ercolano (Cava Ammendola Formisano) e circa settecentoquaranta in quello di Terzigno (SARI);
– per lo stoccaggio di tali balle di CDR non venne redatta alcuna forma di valutazione ambientale, ricadendo tra l’altro entrambi i siti in area Sic e ZPS;
– oltre gli impatti ambientali già segnalati nelle ordinanza emesse dall’Ente Parco e derivanti dallo stoccaggio delle balle su suolo nudo ed in assenza di qualsiasi forma di protezione delle componenti ambientali, nelle Linee di Piano 2010-2013 per la Gestione dei Rifiuti Urbani approvate con Deliberazione n. 75 del 05.02.2010 e pubblicate su BURC n. 14 del 15.02.2010 viene ribadita tutta la preoccupazione per il rischio di trascorsi conferimenti illeciti nel flusso “balle di rifiuti”, a partire da contaminazioni radioattive per l’inclusione di scarti isotopici di origine ospedaliera più volte riscontrate;
– nelle Linee Guida sopra citate non vengono indicati tempi e modalità per la redazione del Piano di caratterizzazione definitivo previsto per il S.I.N. “Aree del Litorale vesuviano”;
– nelle stesse non vengono altresì indicati tempi e modalità per l’ottemperanza
all’Ordinanza n. 01/R prot. 4562 del 09.05.2007 emessa dall’Ente parco nei confronti del SubCommissario, della FIBE s.r.l. e dei proprietari delle aree relativa alla rimozione dei materiali già stoccati ed il ripristino dello stato dei luoghi, nonché l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui al titolo V parte Quarta del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.
Per quanto sopra riportato appare completamente insoddisfacente il rinvio della risoluzione di questa problematica, che comporta oggettivi danni all’ambiente, come evidenziato nello stesso documento regionale. Questi gli atti sconcertanti che i vesuviani hanno diritto di conoscere e sui quali il Governo è chiamato a dare risposte. Risposte che si attendono anche da chi, per anni, ha pubblicizzato il Parco Nazionale del Vesuvio come paesaggio posto sotto il vincolo dell’Unesco. Lo stesso sito ufficiale dell’Ente Parco sfoggia, nella prima pagina, il logo dell’Unesco.(Laici.it)

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