CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA:Termini di costituzione in giudizio nelle opposizioni a decreto ingiuntivo dopo il nuovo orientamento della Suprema Corte: la posizione del Consiglio

– Il Presidente e il Consigliere Segretario, alla luce della decisione delle SS.UU. n. 19246 del 9 settembre u.s., in tema di termini assegnati per la costituzione dell'opponente nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo aver approfondito la questione anche alla luce del dibattito emerso nella Commissione consiliare di Diritto e Procedura Civile, chiedono che il Consiglio adotti una propria delibera in cui prende posizione con riferimento alle possibili conseguenze negative che il nuovo ordinamento comporta sui giudizi in corso. Illustrano brevemente la problematica a tutti i Consiglieri che non avessero avuto ancora cognizione della sentenza sopra menzionata.

IL CONSIGLIO

RILEVATO

Che le Sezione Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza del 9 settembre 2010, n. 19246, hanno ritenuto che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, “esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'art 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti alla metà”.

Che, “per consolidato orientamento di questa Corte nel giudizio di opposizione, la tardiva costituzione va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta la improcedibilità dell'opposizione”.

Che l'applicazione dei principi di diritto innanzi enunciati e richiamati avrà rilevante incidenza sui giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in corso e che si andranno ad instaurare atteso che:

a- il termine di costituzione che l'opponente è tenuto a rispettare è di 5 giorni dalla notifica dell'atto di opposizione, anche quando l'opponente ha concesso all'opposto i termini liberi per comparire previsti dall'art. 163 bis, comma 1°, c.p.c.;

b- la violazione dell'indicato termine, in quanto causa di improcedibilità dell'opposizione darà luogo all'ulteriore conseguenza della dichiarazione di esecutività del decreto opposto che assumerà forza di giudicato.

OSSERVA

Quanto ai giudizi ancora in corso, si evidenzia che le Sezioni Unite hanno fornito una interpretazione dell'art. 645 c.p.c. che non ha però tenuto conto dei ritardi con i quali gli Ufficiali Giudiziari restituiscono l'originale notificato dell'atto di citazione in opposizione, con la conseguenza che l'opponente, per evitare decadenze, è costretto ad iscrivere a ruolo la causa con la sola produzione di una copia semplice di tale atto.

Pertanto, a fronte di una dichiarata esigenza di assicurare una coerenza sistematica, si andrà ad ulteriormente incentivare una pratica non formale e non prevista dal sistema processuale pratica che tra l'altro impone alla difesa dell'opponente di depositare in Cancelleria, successivamente all'iscrizione ma sempre prima dell'udienza di comparizione, l'originale dell'atto di opposizione con la relata di notifica; attività quest'ultima che non è prevista dal sistema processuale e tanto meno è indicata tra le voci della tariffa forense.

Quanto ai giudizi ancora in corso, si evidenzia che le Sezioni Unite hanno fornito una interpretazione delle disposizioni dell'articolo 645, comma 2°, c.p.c. che ha modificato l'ultra cinquantennale e costante indirizzo della stessa Corte di cassazione e delle giurisdizioni di merito, secondo il quale i termini di costituzione dell'opponente erano ridotti alla metà, solo quando l'opponente si era avvalso della facoltà concessagli dall'indicato comma 2° dell'art. 645 c.p.c.; pertanto, quando venivano concessi all'opposto i termini ordinari di comparizione, rimaneva pacifico che la costituzione dell'opponente poteva essere effettuata nel termine di giorni 10 dalla notifica dell'atto di opposizione.

E' noto che l'indicato indirizzo giurisprudenziale è stato seguito in numerosissimi giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto, come è stato osservato in giurisprudenza e rilevato dalle Sezioni Unite, il ricorso dell'abbreviazione dei termini, previsto dal comma 2° dell'art. 645 c.p.c. finiva col gravare di pressanti adempimenti unicamente la parte opponente e non assicurava una reale accelerazione del processo di opposizione.

Si è quindi in presenza di una situazione processuale relativamente alla quale l'applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite e la conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione, andrebbe ingiustamente a penalizzare gli opponenti a solo ed esclusivo vantaggio degli opposti (molto spesso le parti economicamente forti del rapporto giuridico fonte dei diritti in contestazione) così anche svilendo la funzione del Giudice che, relativamente a numerosissimi giudizi in corso, sarà chiamato unicamente ad accertare e sancire la decadenza processuale della parte opponente (convenuta); e non la sussistenza dei diritti e fondatezza delle pretese che la parte opposta (attrice) ha indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo.

Ciò premesso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

CONTESTA VIBRATAMENTE

Che le Sezioni Unite della Corte di cassazione abbiano fornito un'interpretazione della lettera dell'art. 645 c.p.c., che al di là delle dichiarate “esigenze di coerenza sistematica”, ha di fatto indicato un principio di diritto per conseguire l'”esigenza pratica” della drastica riduzione del contenzioso in corso che trova fonte nelle opposizioni a decreto ingiuntivo; obiettivo questo che, se conseguito senza che il Giudice si sia pronunciato sulle domande delle parti, darà luogo ad un ulteriore vulnus del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale.

ATTESO

Vieppiù che il Consiglio Nazionale Forense con un inequivocabile comunicato stampa ha chiesto, con fermezza, una legge urgente che impedisca le dichiarazioni in massa delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l'opponente non si sia costituito nel termine di 5 giorni.

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

CHIEDE

1) Ai Responsabili degli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte d'Appello di Roma di adottare, preliminarmente tutti i provvedimenti più efficaci per assicurare la più sollecita restituzione degli atti di opposizione a decreto ingiuntivo, anche prevedendo l'istituzione presso gli uffici notifiche dei Tribunali a maggiore estensione territoriale una corsia preferenziale per la notifica e la restituzione degli indicati atti, tanto da consentire l'iscrizione al ruolo con il deposito dell'originale dell'atto di citazione.

2) Al Parlamento ed al Governo una norma urgente così come indicato dal Consiglio Nazionale Forense al fine di evitare questa devastante “improcedibilità di massa”.

Nel frattempo informa i propri iscritti/Colleghi che nel ricorso al Giudice avente ad oggetto la richiesta di rimessione in termini prevista dal comma 2 dell'art. 153 c.p.c. può individuarsi un concreto rimedio per superare nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in corso le conseguenze negative di una iscrizione a ruolo effettuata nei termini ordinari.

E ciò in quanto:

a. con la novellazione dell'art. 153 c.p.c, operata dalla Legge 18 giugno 2009, n, 69, la remissione in termini è divenuta un istituto di carattere generale dell'ordinamento processuale applicabile con riferimento a qualsivoglia tipologia di termine;

b. l'utilizzazione dei termini ordinari per la costituzione in giudizio effettuata sulla scorta dei costanti indirizzi ultradecennali delle giurisdizioni di legittimità e di merito, costituisce una sicura causa di decadenza non imputabile alla parte.

In ordine alla possibilità di ricorrere al Giudice per ottenere la remissione in termini, si segnala che il Giudice Unico del Tribunale di Nola, II Sezione Civile, Dott.ssa Caterina Costabile, nella procedura 8011/09, con ordinanza del 28/9/2010, ha d'ufficio sottoposto alle parti la questione relativa alla improcedibilità della opposizione, anche al fine di valutare un'eventuale istanza di rimessione termini.

Il Consiglio delibera l'immediata esecutività e la pubblicazione sul sito.

Roma, 11 ottobre 2010

Il Consigliere Segretario Il Presidente

Rodolfo Murra Antonio Conte

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