PRESENTATE DUE INTERROGAZIONI PARLAMENTARI PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN

Aggiornamento a cura del consulente giuridico Dr. Marcello Viganò

Atto della Camera dei Deputali
Interrogazione a risposta scritta 4/06829 al Ministero dell’Interno

In data 19 aprile 2010 è stata presentata un’interrogazione a risposta scritta al Ministero dell’Interno con la quale si richiede al Ministro di richiamare le Prefetture ad applicare la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0031543 del 02 aprile 2007 sulla corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni del codice della strade in materia di circolazione delle autocaravan.
La direttiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti emanata nel 2007 è stata recepita dal Ministero dell’Interno con circolare n. 0000277 del 14 gennaio 2008 avente ad oggetto le Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan e trasmessa a tutte le Prefetture del territorio nazionale.
Nonostante le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, ai sensi D.P.R. 03 aprile 2006, n. 180 siano organi periferici del Ministero dell’Interno, alcuni funzionari delle Prefetture di Belluno, Brescia, Grosseto, Imperia, Livorno, L’Aquila, Savona, Venezia e Verona persistono nel disapplicare le linee guida sulla circolazione e sosta delle autocaravan respingendo numerosi ricorsi proposti da parte di proprietari di autocaravan illegittimamente sanzionati.
Viceversa, degne di nota sono le Prefetture di Ancona e Gorizia le quali hanno pregevolmente accolto i ricorsi presentati ai sensi dell’art. 203 codice della strada richiamando i provvedimenti del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ispirata dall’intento di perseguire l’esatta ed uniforme interpretazione e applicazione delle norme del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha interpellato alcuni parlamentari affinché si facessero promotori dell’interrogazione ministeriale.
Grazie all’intervento dell’on. Egidio Pedrini, l’invito è stato raccolto dall’on. Antonio Razzi il quale ha presentato l’interrogazione a risposta scritta n. 4/06829 con l’obiettivo di far cessare la persistente situazione di illegittimità che obbliga i proprietari di autocaravan alla presentazione di ricorsi gerarchici o giurisdizionali con aggravio di oneri anche per la stessa pubblica amministrazione.

A tutti il compito di sollecitare il Ministro a rispondere a questo ennesimo appello dei cittadini, presentato attraverso i loro rappresentanti eletti alle Camere, affinché intervenga in modo fattivo per far applicare la legge, consentendo lo sviluppo del turismo itinerante in autocaravan. Sviluppo di questo tipo di turismo previsto e sostenuto già dal 1991 dalla Legge 336 (detta Legge Fausti dal legislatore che la portò a compimento) poi travasata in toto nel Nuovo Codice della Strada.
IL DOCUMENTO

ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06829
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 308 del 19/04/2010
Firmatari
Primo firmatario: RAZZI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 19/04/2010
Destinatari
Ministero destinatario: MINISTERO DELL'INTERNO
Stato iter: IN CORSO Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-06829 presentata da ANTONIO RAZZI
lunedì 19 aprile 2010, seduta n.308

RAZZI
– Al Ministro dell'interno.
– Per sapere – premesso che:
la problematica della circolazione degli autocaravan – 200.000 immatricolati in Italia – è sempre attuale e a tutt'oggi non risultano superate tutte le situazioni discriminatorie determinate dagli enti proprietari delle strade nei confronti di tale categoria di veicoli;
ai sensi dell'articolo 185 del codice della strada e dei reiterati interventi a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non si può escludere la circolazione per gli «autocaravan» (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del codice della strada al pari di una autovettura) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo ad altre categorie di autoveicoli;
codesto Ministero ha emanato la direttiva n 227 del 14 gennaio 2008, esplicativa della direttiva del 2 aprile 2007, protocollo 0031543/2007 in materia di circolazione e sosta degli autocaravan emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 5 del codice della strada;
tale direttiva è stata emanata tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta degli autocaravan per le quali possono essere investite le prefetture, al fine di consentire alle medesime di utilizzarla come strumento istruttorio ovvero giudicante, nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'articolo 203, e di consentire alle pattuglie stradali di verificare la legittimità formale nonché sostanziale della segnaletica stradale nell'espletamento delle competenze di cui all'articolo 12;
nonostante l'emanazione di tale direttiva alcune prefetture, ingiustificatamente e con motivazioni che all'interrogante appaiono prive di aspetti sostanziali e giuridicamente rilevanti, non applicano le indicazioni procedurali e le disposizioni dettate con la direttiva in questione nell'ambito istruttorio ai sensi dell'articolo 203 sopra richiamato, rigettando i ricorsi da parte di quei soggetti interessati, i quali, dopo aver sostenuto una spesa non indifferente per l'acquisto di tale tipologia di autoveicoli, vengono privati del loro diritto alla circolazione solo perché proprietari di autocaravan;
con successiva nota protocollo 1020 del 26 febbraio 2009 il Ministero ha rammentato agli uffici territoriali del Governo la vigenza della direttiva in questione;
tuttavia, continua a persistere – nonostante le indicazioni impartite con la direttiva – una condotta omissiva da parte delle medesime prefetture, inerente ai controlli da effettuare sul territorio tramite i propri organi accertatori nell'ambito del potere conferito ai sensi dell'articolo 11 del codice della strada;
difatti non vengono sanzionati ai sensi dell'articolo 38 del codice della strada i proprietari delle strade che appongono la segnaletica anticamper illegittima, né tanto meno viene richiesta la rimozione della stessa;
tale situazione pregiudica in modo rilevante il legittimo utilizzo degli autocaravan da parte dei proprietari degli stessi, che come utenti e cittadini hanno il diritto di vedere applicata la corretta e legittima applicazione della normativa che regola la circolazione e sosta degli autocaravan -:
se il Ministro non intenda intervenire per richiamare le prefetture a una corretta applicazione della direttiva in questione, in modo tale da evitare questa persistente situazione di illegittimità, che obbliga i proprietari di autocaravan ad insistere nel riconoscimento dei propri interessi legittimi ed inevitabilmente adire gli organi giurisdizionali, con ulteriore aggravio di tempo e di spese per l'amministrazione statale, per l'inerzia dimostrata da parte di alcune prefetture. (4-06829)

Atto della Camera dei Deputali
Interrogazione a risposta scritta 4/06837al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato chiamato a rispondere all’interrogazione presentata il 20 aprile 2010 avente ad oggetto i poteri conferiti al Ministero dal codice della strada, soprattutto nei confronti degli enti proprietari delle strade.
Con tale interrogazione viene richiesta non solo l’emanazione di provvedimenti che ribadiscano la centralità dello Stato in materia di circolazione stradale ma anche l’adozione di tutti gli strumenti atti a garantire l’uniforme applicazione del codice della strada, con particolare riguardo al potere sostitutivo in caso di inosservanza, da parte dell’ente proprietario, delle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’interpello si è reso necessario per i continui fenomeni di inottemperanza degli enti proprietari delle strade ai provvedimenti del Ministero che, ai sensi del codice della strada, è competente ad impartire le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione e per l’organizzazione della segnaletica stradale.
Fino ad oggi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non era in grado di utilizzare uno degli strumenti più incisivi previsti dal codice: il potere sostitutivo in caso di inottemperanza alle diffide ed intimazioni ministeriali.
Di recente il Ministero, a seguito di una diffida, ha ottenuto dal Comune di Castiglione della Pescaia la rimozione di segnaletica giudicata illegittima (presenza di sbarre altimetriche poste all’ingresso di aree adibite al parcheggio) dimostrando di poter conseguire risultati concreti.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha contattato parlamentari di tutte le forze politiche affinché si facessero portavoce di queste richieste e grazie all’intervento dell’on. Egidio Pedrini, l’invito è stato raccolto dall’on. Antonio Razzi che ha presentato l’interrogazione a risposta scritta n. 4/06837 con l’obiettivo di stimolare il Governo a ribadire le sue prerogative nei confronti degli enti locali che spesso non riconoscono lo Stato come custode della normativa di settore (codice della strada).

A tutti il compito di sollecitare il Ministro a rispondere a questo ennesimo appello dei cittadini, presentato attraverso i loro rappresentanti eletti alle Camere, affinché intervenga in modo fattivo per far applicare la legge, consentendo lo sviluppo del turismo itinerante in autocaravan. Sviluppo di questo tipo di turismo previsto e sostenuto già dal 1991 dalla Legge 336 (detta Legge Fausti dal legislatore che la portò a compimento) poi travasata in toto nel Nuovo Codice della Strada.

IL DOCUMENTO
ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06837
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 309 del 20/04/2010
Firmatari
Primo firmatario: RAZZI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 20/04/2010
Destinatari
Ministero destinatario: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Stato iter: IN CORSO
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-06837
presentata da ANTONIO RAZZI
martedì 20 aprile 2010, seduta n.309
RAZZI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
– Per sapere – premesso che:
sono sempre più numerose le manifestazioni di protesta da parte delle principali associazioni che tutelano il turismo itinerante e la libera circolazione, la direzione generale della sicurezza stradale del dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – in occasione di risposte ad interrogazioni parlamentari – ha più di una volta confermato l'esistenza di numerosi provvedimenti illegittimi degli enti proprietari della strada, caratterizzati da irragionevoli limitazioni nella sosta e nella circolazione degli autocaravan.
Nonostante il potere di direttiva conferito al Governo dall'articolo 5 del codice della strada, il Ministero risulta talvolta impotente di fronte a tali ripetute violazioni. In particolare, la persistente convinzione da parte degli enti proprietari delle strade – a seguito degli effetti del decentramento amministrativo – di regolamentare la circolazione stradale con disposizioni non conformi al codice della strada; nonché la continua attività omissiva e i ritardi da parte degli enti proprietari delle strade nel trasmettere la documentazione richiesta per l'espletamento della procedura istruttoria volta all'emanazione delle direttive in materia;
da ciò si deduce come gli enti proprietari delle strade abbiano talora anche un'interpretazione distorta dell'articolo 185 del codice della strada, che disciplina la circolazione e la sosta delle autocaravan;
il Ministero, sollecitato con precedenti interrogazioni parlamentari, ha sempre dichiarato di non essere in grado di utilizzare gli strumenti di regolamentazione ad acta della circolazione stradale quali il potere sostitutivo previsto dagli articoli 5 e 45 Codice della strada e 6 del relativo regolamento, nei confronti degli enti proprietari delle strade che non ottemperino alle disposizioni dettate in materia di circolazione stradale dal medesimo Ministero;
invece, con la recente vicenda del comune di Castiglione della Pescaia, giustamente diffidato dal Ministero a rimuovere sbarre altimetriche di notevole pericolosità per gli utenti della strada e per tutti i cittadini (considerato che tali manufatti impediscono l'accesso anche ai mezzi di soccorso), è stato dimostrato come il Ministero, una volta attivata la procedura ai sensi del citato articolo 45, ha ottenuto il risultato concreto dell'effettiva rimozione della segnaletica illegittima;

la presenza di segnaletica illegittima su tutto il territorio nazionale, in alcuni casi assume, come sopra detto, connotati di pericolosità estrema per la circolazione stradale e di conseguenza per gli utenti della strada – per esempio presenza ingiustificata di sbarre altimetriche o di dossi rialzati – da un punto di vista prettamente politico, tale situazione deve responsabilizzare l'ente competente in quanto il Governo ha l'obbligo di dare un segnale forte delle sue prerogative nei confronti degli enti locali che in più di un occasione, a seguito del fenomeno del decentramento, «non riconoscono» lo Stato come custode della normativa di settore – codice della strada – emanando provvedimenti in aperto contrasto con i principi cardine della regolamentazione in materia di circolazione e sicurezza stradale -:

se il Ministero non intenda:
a) adottare tutti gli strumenti giuridici a loro disposizione previsti ex lege, al fine di garantire l'uniformità territoriale nell'applicazione del codice della strada;
b) provvedere, possibilmente in tempi brevi, ad istituire un tavolo di lavoro con la partecipazioni di tutti i soggetti interessati con l'obiettivo di stabilire le condizioni per un esercizio concreto ed effettivo del potere sostitutivo in caso di inottemperanza dell'ente proprietario della strada alle disposizioni impartite dal Ministero se del caso promuovendo l'eventuale modifica dell'articolo 45 codice della strada, oltre ad una presumibile rideterminazione dell'articolo 185 codice della strada;
c) emanare eventuali provvedimenti di natura conoscitiva (direttive, circolari) ad evidenza pubblica tali da ribadire la centralità e la competenza dello Stato in materia di circolazione stradale nei confronti degli enti proprietari delle strade.

Lascia un commento

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy