Corte costituzionale -Stop ai doppi incarichi

La Corte costituzionale ha stabilito che i deputati regionali non possono essere contemporaneamente sindaci o assessori di un comune siciliano con oltre ventimila abitanti

ROMA – I deputati dell'assemblea regionale siciliana non possono contemporaneamente assumere l'incarico di sindaco e assessore di un comune, compreso nel territorio della regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che ha così dichiarato in parte illegittima la legge sulle elezioni dei deputati dell'Ars così come modificata, sotto il profilo delle incompatibilità e delle ineleggibilità, dalla legge regionale n.22 del 2007.

La Consulta, con la sentenza n.143 scritta dal vicepresidente Ugo De Siervo, ha pertanto accolto la questione sollevata dal Tribunale di Palermo. “La dichiarazione di incostituzionalità dell'omessa previsione della causa di incompatibilità in esame non può ritenersi preclusa dall'essere la materia riservata alla discrezionalità del legislatore, giacchè il limite dimensionale cui si rapporta l'operatività della causa di incompatibilità discende direttamente ed univocamente dall'assetto normativo vigente nella regione siciliana”.

Nel caso in esame, la Corte sostiene che va data “attuazione ai principi del divieto del cumulo delle cariche e del parallelismo fra le cause di ineleggibilità e quelle di incompatibilità sopravvenute. Il legislatore siciliano, con la legge regionale n.22 del 2007 – è scritto nella sentenza – se da un lato ha disatteso tali principi, ha dall'altro lato contestualmente rideterminato la categoria dell'ineleggibilità a consigliere regionale dei sindaci e degli assessori dei comuni, compresi nel territorio della regione, circoscrivendola a quelli con popolazione superiore a ventimila abitanti”.

La Corte costituzionale conclude sostenendo di dare “semplicemente attuazione al principio sopra individuato – conclude la sentenza – che impone di configurare l'incompatibilità nelle medesime ipotesi e dentro gli stessi limiti in cui la legge regionale prevede una causa di ineleggibilità”.

Rosario Cambiano

(fonte S.w.)

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