di Emmanuela Bertucci
E’ del settembre 2009 l’ultima sanatoria per colf e badanti extracomunitari, che consentiva l’emersione del lavoro nero e la regolarizzazione di migliaia di stranieri clandestini. “Autodenunciatevi, pagate 500 euro e, se la vostra pratica andra’ a buon fine, la/il colf otterra’ il permesso di soggiorno e il datore di lavoro non sara’ punito ne’ amministrativamente ne’ penalmente per gli illeciti connessi al rapporto di lavoro nero”.
Nel caso in cui invece la domanda di emersione sia rigettata per mancanza di uno dei requisiti stabiliti dalla legge, “vi sarete semplicemente autodenunciati, quindi il/la colf verra’ espulsa e il datore di lavoro sanzionato amministrativamente e processato penalmente”.
Anche i non addetti ai lavori comprenderanno immediatamente che e’ fondamentale avere la sicurezza di essere in possesso di tutti i requisiti necessari, per evitare di mettersi da soli il cappio attorno al collo… Fra i requisiti richiesti, i lavoratori extracomunitari non devono risultare “condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice”.
Cosa si deve intendere “per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice”? Cosa vuol dire “previsti”? Due possibilta’:
(a) Non essere mai stati condannati per i reati elencati in quegli articoli;
(b) non essere mai stati condannati per reati per i quali e’ previsto l’arresto (obbligatorio o facoltativo che sia?).
La domanda ha grande rilievo perche’ molti stranieri extracomunitari clandestini hanno gia’ subito una espulsione -se non di piu’- con successiva condanna ex art. 14 (5) ter (violazione dell’ordine di accompagnamento del Questore), reato – appunto, per il quale e’ previsto l’arresto facoltativo; ne consegue che se interpretiamo la norma nel modo (a) gli stranieri, e i loro datori di lavoro, potranno partecipare alla regolarizzazione, se la intendiamo nel modo (b), no.
Quale che sia l’interpretazione corretta, o l’interpretazione scelta, l’importante e’ che sia data subito, e sia univoca. Le regole devono essere stabilite prima, e non vanno cambiate in corsa in corsa. E in effetti cosi’ pareva essere: la norma andava intesa nel senso (a) secondo le indicazioni che lo stesso Ministero dell’Interno dava nei giorni in cui si potevano presentare le domande.
Salvo poi, appunto l’emissione di una circolare che, oggi, invita gli sportelli a interpretarla nel senso (b), con queste conseguenze:
– rigetto della domanda di emersione;
– espulsione dello straniero;
– sanzione amministrativa e procedimento penale per i datori di lavoro che avevano fatto queste richieste;
– discriminazione fra datori e lavoratori le cui domande sono state gia’ processate, e fra quelli che sono ancora in attesa (i primi sono passati nonostante l’assenza del requisito secondo questa interpretazione, i secondi no).
Molto si e’ argomentato fra i giuristi su quale sia l’interpretazione corretta, se la prima o la seconda, e se dunque la circolare sia veramente solo esplicativa o se aggiunga del suo alla legge dandone una interpretazione sbagliata. Lo spazio per queste digressioni c’e’ e queste ultime non sono fini a se stesse. Ma al di la’ dell’interpretazione, il dato che balza agli occhi e’ la mancanza di linearita’, di certezza del diritto, nonche’ il tempismo ministeriale. La legge e’ dell’agosto 2009 gli Sportelli unici per l’immigrazione hanno iniziato a lavorare le domande da ottobre, 105.503 domande su 295.020 sono gia’ state definite e, ora, se ne specificano i requisiti?
L’improvviso cambio di direzione del ministero (la circolare e’ del 17 marzo, c’entreranno mica le elezioni?) lascia francamente spiazzati ed e’, ad avviso di chi scrive, illegittimo sotto diversi profili.
Invitiamo i datori di lavoro e lavoratori che per questo motivo si vedranno rigettare la domanda a presentare ricorso al Tar.