Ritengo necessario tornare sullo scandaloso problema dei diritti previdenziali ingiustamente negati ai pensionati italiani residenti all’estero – comunica l’On. Bucchino – visto che non si muove nulla e nessuno.
Tra poco verrà erogata la tredicesima mensilità ai pensionati titolari di pensione italiana e con essa, a tutti colori i quali ne hanno diritto, verrà erogato l’importo aggiuntivo di 154 euro.
Questa somma verrà erogata a tutti con l’eccezione – come succede dal 2001 – dei pensionati italiani residenti all’estero i quali hanno fatto richiesta all’Inps di detassazione alla fonte della propria pensione (e cioè la stragrande maggioranza dei pensionati italiani residenti all’estero i quali sono obbligati a chiedere la detassazione alla fonte in virtù di quanto stabilito dalla quasi totalità delle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale stipulate dall’Italia).
Abbiamo già spiegato a tutti i motivi per cui l’esclusione da questa prestazione degli italiani residenti all’estero è giuridicamente errata.
Abbiamo illustrato i contenuti della legge finanziaria n. 388/2000, art. 70, comma 7, che prevede, a partire dal 2001, un importo aggiuntivo di 300.000 lire da corrispondere in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno in presenza di particolari condizioni reddituali ai pensionati titolari di pensioni il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo (per i residenti all’estero devono essere presi in considerazione i redditi e le pensioni estere) OVUNQUE ESSI RISIEDANO.
Abbiamo presentato interrogazioni parlamentari, scritto ai ministeri ed agli enti competenti, invitato i patronati ad essere più vigili, presentato un esposto alla Procura di Roma, denunciato questa violazione normativa agli organi di stampa – senza ottenere fino ad ora concreti risultati.
Mi rivolgo allora direttamente a voi pensionati italiani residenti all’estero e vi invito a fare ricorso all’Inps – nel modo che ritenete più opportuno – per ottenere il diritto negato.
La misura è colma e solo tramite i ricorsi (spero una valanga) sarà possibile costringere l’Inps a pagare il dovuto compresi gli arretrati per nove anni.
Ricordo ai pensionati italiani residenti all’estero che in base alla legge in vigore l’importo aggiuntivo spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo italiano vigente (reddito che per il 2009 è pari a 8.934,90 euro), ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo ( e cioè 17.869,80 euro).
QUINDI l’unico vincolo ai fini della corresponsione dell’importo aggiuntivo è l’accertamento di due requisiti: l’importo complessivo delle pensioni (nel caso delle pensioni in convenzione deve essere presa in considerazione anche la pensione estera) che non deve superare il trattamento minimo italiano (al netto dei trattamenti di famiglia) e i redditi assoggettabili ad Irpef del titolare e del coniuge. Nei confronti dei soggetti per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di 154 euro, l'importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.
Accertati questi requisiti, l’Inps deve automaticamente erogare l’importo aggiuntivo di 154 euro.
Cari pensionati, vi invito a fare sentire la vostra voce altrimenti ho l’impressione che l’Inps continuerà a ignorare questo vostro sacrosanto diritto.