Lo hanno firmato tutti i deputati eletti nella Circoscrizione Estero l’emendamento alla Finanziaria presentato dall’On. Bucchino sulla sanatoria degli indebiti pensionistici a favore dei pensionati italiani residenti all’estero.
L’emendamento dispone l’abbandono del recupero delle prestazioni pensionistiche e familiari erogate indebitamente dall’Inps ai pensionati residenti all’estero per i periodi fino al 31 dicembre 2008. Di norma si tratta di indebiti che si sono costituiti a causa dei ritardi con cui l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha acquisito le informazioni reddituali dei pensionati residenti all’estero ed effettuato la ricostituzione delle prestazioni legate al reddito (trattamento minimo, maggiorazioni sociali, prestazioni familiari).
Gli importi da restituire variano da poche centinaia a migliaia di euro: l’impatto economico, umano e psicologico sui pensionati i quali ricevono le lettere di recupero da parte dell’’Inps è devastante, considerate le precarie condizioni economiche degli interessati (aventi diritto a prestazioni legate al basso reddito) e soprattutto la loro totale buona fede che esclude la presenza di dolo. Va sottolineato che il Parlamento nel mese di luglio 2008 aveva approvato un Ordine del Giorno su questa tematica presentato da Gino Bucchino, Fabio Porta e da altri parlamentari con il quale si impegnava il Governo a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari volti a sanare la situazione degli indebiti pensionistici a carico di pensionati residenti all'estero in assenza di dolo e in presenza di determinati limiti reddituali.
Vedremo ora se questo Parlamento e questo Governo manterranno gli impegni presi con i nostri connazionali all’estero.
In particolare la proposta di legge prevede:
– la sanatoria integrale dell’indebito pensionistico qualora i soggetti interessati siano percettori di un reddito personale, prodotto sia in Italia che all’estero, imponibile ai fini IRPEF per l’anno 2008 di importo pari o inferiore a 8.640,84 euro (comma 1);
– il recupero nel limite del 50 per cento dell’indebito qualora i medesimi soggetti siano percettori di un reddito personale per l’anno 2008 superiore ai predetti 8.640,84 euro (comma 2);
– si stabilisce inoltre che la eventuale trattenuta di recupero sulla pensione non possa essere superiore ad un quinto della pensione stessa e che l’importo sia recuperato ratealmente senza interessi (comma 3);
– è stabilito infine che la sanatoria non si applica qualora sia riconosciuto il dolo dell’interessato che abbia percepito indebitamente le prestazioni a carico dell’Inps, (comma 4).