Il biologico avrà  presto la sua legge quadro nazionale

Dopo sette anni sarebbero in dirittura d’arrivo, con l’unificazione dei diversi disegni di legge, le “nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico”
di Alberto Grimelli
Sta procedendo assai spedito l’iter della nuova legge quadro nazionale sull’agricoltura biologica.
Dopo che la Commissione sui disegni di legge dell’Aula di Montecitorio ha unificato diversi testi, la Camera ha approvato il testo che ora è allo studio della Commissione agricoltura del Senato.

Il testo in discussione ha origini ormai antiche: avviato il progetto nel 2002, solo a fine 2003 iniziarono i lavori, ma prima della fine della legislatura il Governo riuscì solo ad approvare il testo in Consiglio dei Ministri, senza tuttavia che questo potesse approdare in Parlamento. Nel 2006, ripresero i lavori sul testo, con non poche tensioni, sia all’interno del settore che con le Regioni, e prima della fine prematura della legislatura fu possibile fare solo le audizioni in Commissione Agricoltura.

Nonostante l’ampio consenso bipartisan ormai acquisito, anche ad inizio dell’attuale legislatura il provvedimento si è arenato in Commissione agricoltura della Camera, per contrasti di “primogenitura” fra i gruppi parlamentari.

“Il nostro auspicio – afferma Paolo Carnemolla, Presidente Federbio – è che con le prossime audizioni sul testo, già condiviso dai gruppi parlamentari al Senato, se ne possa davvero completare in tempi rapidi la messa a punto e si possa rapidamente riprendere l’iter nelle Commissioni competenti in modo da vedere finalmente un traguardo temporale a questa lunghissima vicenda”.

Le novità

“Accanto alla riforma del sistema nazionale di certificazione, che costituisce la parte più rilevante ed attesa del provvedimento – dice Paolo Carnemolla, Presidente di Federbio – importanti novità ed opportunità si prevedono per il nostro settore. Vengono infatti disciplinate materie nuove ed importanti come i distretti biologici, il verde pubblico e la ristorazione, oltre a specificare e favorire elementi organizzativi e risorse dedicati per il Bio nazionale, come le organizzazioni dei produttori.”

Il dettaglio
L'utilizzo del termine “biologico”, nonché dei rispettivi termini derivati o delle abbreviazioni in uso, impiegati singolarmente o combinati con altri, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti, è consentito esclusivamente per i prodotti biologici che rispettano le norme del regolamento e della presente legge.

È istituito il logo nazionale per le produzioni biologiche.

Si definisce “vino biologico” il vino prodotto con uve provenienti da vigneti condotti con metodo biologico in conformità alle disposizioni di cui al regolamento e alla presente legge, nonché ottenuto in conformità al disciplinare emanato con decreto del Ministro.

Costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali sia assolutamente preponderante:
a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare ed industriale di prodotti con il metodo biologico di cui al regolamento nonché alla normativa nazionale e regionale adottata in conformità a tale regolamentazione comunitaria;
b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali.
Le regioni individuano, nei rispettivi territori di competenza, le aree da destinare a distretti biologici. Nel caso di aree contigue appartenenti a regioni diverse, le regioni interessate concordano metodi e termini per la gestione del distretto interregionale.

Nei comprensori biologici non sono consentite colture ed allevamenti che utilizzino tecniche di ingegneria genetica, e nella individuazione delle aree, si deve avere precipuo riguardo alla accertata non significativa presenza di attività che non siano strettamente connesse con quella agricola.

Nelle aree di proprietà pubblica destinate a verde di cui è prevista la fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico, specialmente se in età scolare, devono essere adottate tecniche di gestione e manutenzione compatibili con il metodo biologico.

Le regioni promuovono il consumo di prodotti biologici, l'educazione alimentare e la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva stabilendone i requisiti minimi a garanzia delle imprese agricole fornitrici dei prodotti agricoli biologici e dei consumatori.

Istituiti il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità (3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010) e il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità (7 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per l'anno 2009).

Gli organismi di controllo e certificazione sono accreditati per lo specifico scopo di certificare prodotti biologici secondo la versione più recente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C, della norma europea UNI CEI EN 45011 o della guida ISO/IEC Guide 65, “Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti”, in attesa che venga istituito l'Organismo Nazionale di accreditamento italiano, in applicazione del Regolamento (CE) n. 765/2008, il quale, una volta riconosciuto formalmente, sarà il soggetto autorizzato al rilascio degli accreditamenti.

La domanda di autorizzazione degli organismi di controllo e certificazione dovrà essere corredata dallo statuto dell'organismo, dalla illustrazione della struttura, dal manuale della qualità, dalle procedure di controllo, dalla definizione delle procedure operative e dalle relative istruzioni, dall'organigramma nonché dalla certificazione dell'avvenuto accreditamento.
Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale. Qualora lo ritengano utile, possono dotarsi di sedi periferiche a livello territoriale, fatte salve le speciali disposizioni delle province autonome.
L'autorizzazione non è trasferibile; sarà valida per quattro anni e sarà rinnovabile.

di Alberto Grimelli
24 Ottobre 2009 TN 37 Anno 7

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