DL 134/09 testo con le modifiche apportate alla Camera non solo per i precari

«Tentativi per fare cassa» e «chiudere il contenzioso giudiziario per i posti di dirigente scolastico in Sicilia»
IUniScuola. Ecco il DL134/09 approvato dalla Camera in data in data 22 ottobre 2009 –
[Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico 2009 2010]:
Art.1
All'art.4 della legge 3 maggio 1999 n. 124 dopo il comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente:
“14bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1,2,3 in quanto necessari per garantire la costante erogazione del sistema scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissioni in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'art. 1 comma 605 lettera c, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni”
1.bis
In attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli atti di convocazione dei supplenti, ai fini del conferimento delle supplenze stesse, avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata.
2.
Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009 2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124 e nei regolamenti attuativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo tecnico ed ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanei dei titolari, con precedenza assoluta e a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'art.1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, ed al personale Ata inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, già destinatario di contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008 2009, o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni, che non abbia potuto stipulare, per l'anno scolastico 2009 2010 la stessa tipologia di contratto, non sia destinatario di contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.
3. L'amministrazione scolastica può promuovere in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori di indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta una indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.
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