L’On. Bucchino ha inviato ai Presidenti dei patronati italiani
operanti anche all’estero il seguente appello:
Cari Presidenti,
in qualità di deputato eletto nella Circoscrizione Estero ho svolto nella passata e nella presente legislatura una costante attività di segnalazione, e talvolta denuncia, di diritti previdenziali negati ai nostri connazionali residenti all’estero.
In particolare ho contestato quelle che ritengo essere gravi inadempienze dell’Inps
– che si configurano come vere e proprie violazioni normative -, e la paralisi dell’attività istituzionale per il rinnovo e la stipula delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Su queste questioni irrisolte sarebbe stato e sarebbe importante l’interessamento dei Patronati.
Espongo le questioni più rilevanti:
Importo aggiuntivo
Ho richiesto al Ministero del Lavoro ed all’Inps, tramite interrogazioni ed iniziative politiche, la concessione anche ai pensionati residenti all’estero, con pensione detassata alla fonte, dell’importo aggiuntivo pensionistico di 154 Euro (introdotto dalla legge finanziaria per il 2001) da erogare sulla mensilità di dicembre come avviene per tutti i residenti in Italia i quali soddisfino determinati requisiti reddituali.
In base alla legge finanziaria n. 388/2000, art. 70, comma 7, è stato previsto, a partire dal 2001, un importo aggiuntivo di 300.000 lire da corrispondere in presenza di particolari condizioni, unitamente alla rata di dicembre, ai pensionati titolari di pensioni il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo;
l’importo aggiuntivo viene erogato anche ai titolari di pensione italiana – sia autonoma (perfezionata con l’esclusivo utilizzo della contribuzione versata in Italia) che in convenzione internazionale (perfezionata con il meccanismo del cumulo dei contributi versati sia in Italia che all’estero in Paesi con i quali l’Italia ha stipulato una convenzione bilaterale di sicurezza sociale) – residenti all’estero;
esclusi dal beneficio da parte dell’INPS, ci ricorda l’Istituto previdenziale italiano tutti gli anni a dicembre con una specifica circolare (che dopo la mia denuncia non viene più emanata da due anni), sono i titolari di pensione italiana residenti all’estero, che in virtù di quanto stabilito dalla eventuale convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni fiscali stipulata dall’Italia con il loro Paese di residenza, hanno fatto domanda di detassazione della pensione italiana;.
ritengo si tratti di una decisione giuridicamente infondata, non prevista da nessuna norma legislativa e non giustificata da alcuna inferenza logico-deduttiva. Basta leggersi l’articolo di legge che ha introdotto il beneficio per capire che l’aumento spetta a tutti coloro i quali soddisfino i requisiti previsti a prescindere dalla residenza e da considerazioni di natura fiscale (che sarebbero erroneamente alla base della decisione restrittiva dell’INPS).
Maggiorazione aggiuntiva
Si tratta di una prestazione introdotta nel 2003 a cui hanno diritto migliaia di pensionati, soprattutto in America Latina, che non viene erogata all’estero dal 2004, e che presenta una forte criticità interpretativa tanto che ho il dubbio che alcuni operatori del settore non ne conoscono neanche l’esistenza o hanno serie difficoltà di comprenderne i contenuti.
Sono alcuni anni (quattro o cinque) che l’INPS non paga ai pensionati italiani residenti all’estero l’ulteriore aumento della maggiorazione sociale in violazione di quanto previsto dalla legge finanziaria n. 289 per il 2003. La negazione del diritto è purtroppo passata inosservata o è stata addirittura tollerata. Come si ricorderà, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la legge finanziaria n. 448 ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale che garantiva, previa verifica della condizione reddituale prevista dalla legge, un importo di pensione fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità. La maggiorazione spetta anche ai pensionati italiani residenti all’estero titolari di pensione autonoma o in convenzione internazionale. Per poter ottenere l'incremento della maggiorazione sociale, i titolari di pensione devono avere almeno 70 anni di età. L'età può essere ridotta (fino a 65 anni) in ragione di un anno di età ogni cinque anni di contribuzione. Per la riduzione dell’età anagrafica nel caso di pensioni in regime internazionale deve essere considerata utile anche la contribuzione estera presa in considerazione ai fini del diritto della pensione stessa. Inoltre con specifico riferimento ai pensionati italiani residenti all’estero, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la legge finanziaria n. 289/2002 ha stabilito che l’aumento della maggiorazione sociale debba comunque garantire un reddito proprio complessivo, comprensivo della stessa maggiorazione e delle prestazioni previdenziali e assistenziali a carico degli organismi esteri e di redditi conseguiti all’estero, che assicuri un potere d’acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con Euro 516,46 mensili per tredici mensilità per l’anno 2003 (e di importi progressivamente più alti ogni anno fino a raggiungere gli attuali euro 594,64 ). L’introduzione del concetto di reddito equivalente era intesa a parificare il potere d’acquisto dei nostri connazionali i quali vivono in ambiti geografici economicamente diversificati. Ma soprattutto la legge n. 289 stabiliva che l’aumento della maggiorazione sociale ai pensionati i quali vivono in Paesi economicamente disagiati, avrebbe potuto superare, con un ulteriore incremento il limite massimo dei 123,77 Euro stabilito dalla legge. Per ottenere l’ulteriore incremento (che ribadisco non viene erogato da alcuni anni) oltre al soddisfacimento dei requisiti reddituali, è necessario essere cittadini italiani (requisito non previsto per la maggiorazione sociale ordinaria di 123 euro).
A partire dal 2003, ogni anno, il Ministero del Lavoro avrebbe dovuto – cosa che non ha mai fatto fino a quest’anno – emanare un Decreto per definire, tra l’altro, le equivalenze dei redditi e consentire così all’Inps di calcolare l’importo della maggiorazione aggiuntiva per i residenti all’estero. I pensionati residenti all’estero (alcune migliaia senz’altro in America Latina) aventi diritto a tale maggiorazione aggiuntiva – che potrebbe essere pari anche ad alcune centinaia di euro – sono stati quindi defraudati di un loro diritto e di importanti somme di denaro che avrebbero alleviato la loro situazione di disagio economico.
L’Ufficio Convenzioni internazionali dell’Inps è consapevole della inadempienza (le cui responsabilità sono numerose e composite e certamente non solo dell’Inps) e mi ha assicurato, in parte grazie anche alle mie continue pressioni e sollecitazioni, un intervento risolutivo.
Sanatoria indebiti pensionistici dei residenti all’estero
Abbiamo presentato nella scorsa legislatura una specifica proposta di legge relativa all’abbandono del recupero da parte dell’Inps degli indebiti pensionistici costituitisi sulle pensioni italiane dei residenti all’estero. La proposta di legge, che interessa decine di migliaia di pensionati emigrati e mira a condonare indebiti pensionistici non imputabili a dolo o a responsabilità dirette degli interessati, era in discussione alla Camera e non si è potuta realizzare a causa della prematura interruzione della legislatura.
Con alcuni miei colleghi stiamo ora predisponendo una nuova proposta da presentare nelle prossime settimane. Anche in questo caso il contributo dei patronati sarebbe essenziale per persuadere le autorità competenti (Governo, Ministero del Lavoro ed Inps) che la sanatoria è doverosa, necessaria e di grande impatto economico per migliaia di pensionati con redditi bassi.
Accordi bilaterali di sicurezza sociale
Nella scorsa legislatura erano in dirittura d’arrivo gli accordi di sicurezza sociale con il Canada (rinnovo) ed il Cile (nuova stipula), grazie ad una serie di iniziative e pressioni politiche, interrogazioni parlamentari. Si sarebbe trattato di un grande evento per le collettività italiane in Canada ed in Cile che avrebbe portato concreti benefici socio-previdenziali. Anche in questo caso l’interruzione della legislatura ha compromesso il lavoro svolto e la ratifica dei due accordi non si è potuta finora attuare. Sono stati inoltre interrotti iter e trattative per il rinnovo delle convenzioni con il Brasile e l’Argentina oramai obsolete e per la stipula di convenzioni in fase avanzata di trattativa come quelle con le Filippine, l’Egitto ed il Marocco. Sono invece esclusi da ogni accordo Paesi dove vivono importanti collettività italiane e di origine italiana come il Messico, il Perù, L’Ecuador, il Sud Africa, la Nuova Zelanda.
E’ a voi quindi cari Presidenti che mi rivolgo, avendo ritenuto utile ed opportuno informarvi su alcune questioni irrisolte che ritengo prioritarie nel campo della sicurezza sociale a favore delle nostre collettività emigrate. Purtroppo ho potuto constatare che accanto ad una totale assenza di volontà e interesse politico, parte della responsabilità per questa situazione di inosservanza e di “stallo” non è solo della politica ma anche delle rappresentanze sociali e sindacali che forse hanno sottovalutato la tutela previdenziale del mondo dell’emigrazione. Forse i patronati, pur consapevoli dell’esistenza di tanti problemi, nel comprensibile perseguimento di buoni rapporti con l’Inps non hanno perseguito sufficientemente queste inadempienze visto il presunto numero limitato degli aventi diritto e magari per evitare ulteriori contenziosi. Io personalmente credo che se anche un solo pensionato fosse privato di un suo diritto, gli enti preposti alla sua tutela previdenziale dovrebbero intervenire, così come credo che si rendono necessarie delle forti e serie iniziative, magari comuni e condivise, per sollecitare le autorità competenti a riprendere l’attività in questo settore e ristabilire i diritti negati.
Auspicando un vostro interesse per queste questioni incomprensibilmente ancora irrisolte e facendo affidamento sulle vostre funzioni di assistenza e di tutela per il conseguimento, anche all’estero, delle prestazioni in materia di previdenza vi auguro un buon e proficuo lavoro.
On. Gino Bucchino