In base a questa legge i cittadini italiani residenti all'estero, nell'intraprendere un giudizio in materia previdenziale ed assistenziale, non potranno più fare ricorso al Foro di Roma bensì dovranno ricorrere al Foro competente del loro ultimo luogo di residenza in Italia. La stessa cosa dovranno fare gli eredi in caso di morte del loro congiunto.
Questa legge non ci favorisce ma deteriora ulteriormente la procedura giudiziaria specialmente per chi risiede all'estero.
Di seguito alcuni punti critici della legge messi già in risalto dal patronato INCA:
– la ricerca dell'ultima residenza è talvolta impossibile;
– l'ultima residenza va documentata e questa operazione è
particolarmente difficile per chi risiede, magari da decenni, all'estero;
– le controversie previdenziali relative agli emigrati richiedono
competenze specialistiche per la coesistenza di posizioni contributive
frazionate in più paesi e l'esigenza di coordinare la disciplina
nazionale con quella estera, a seconda che esistano o meno accordi di
sicurezza sociale con il paese di attuale residenza;
– gli avvocati a cui ci si affida, dunque,devono avere forti competenze
specialistiche;
– analoghe competenze devono possedere i giudici chiamati a decidere
sulle controversie; tale specializzazione é stata acquisita dalla
magistratura previdenziale romana, che ha trattato il contenzioso legale
estero con frequenza, mentre potrebbero mancare in quei giudici chiamati
ad affrontare una questione di diritto comunitario o in regime
convenzionale una sola volta nel corso della loro attività di giudici
del lavoro;
– le carenze descritte produrranno la scomparsa di una giurisprudenza
coerente, su cui fare affidamento per la soluzione di casi analoghi.
La nuova norma presenta, inoltre, forti limiti di applicabilità :
pensiamo, ad esempio, a tutti quei casi in cui non esiste “/l'ultima
residenza in Italia/” perché la persona interessata non è stata mai
residente sul territorio nazionale.
Ciò accade, ad esempio, per:
– il coniuge di nazionalità estera del pensionato italiano deceduto. In
questo caso l'interessata non ha mai risieduto in Italia ed agisce per
ottenere la pensione di reversibilità; non si tratta, dunque, di erede
ma di soggetto che agisce per un diritto proprio ( non è applicabile
quanto é previsto per gli eredi);
– la stessa difficoltà si manifesta per il figlio maggiorenne inabile,
che chiede la pensione di reversibilità al momento del decesso del dante
causa o del genitore titolare di reversibilità;
– analoga difficoltà si presenta per coloro che hanno avuto la loro
ultima residenza in territori all'epoca italiani ma divenuti,
successivamente, territori esteri ( con la ridefinizione dei confini, si
pensi alla ex Jugoslavia) privi, dunque, di un Tribunale italiano nel
luogo dell'ultima residenza.
Si ritiene lesiva la norma dei diritti previdenziali degli italiani all'estero
poiché essa rende più difficile ed incerto l'accesso ai diritti: per questo è importante la sensibilizzione dei deputati eletti all'estero, del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, degli altri patronati del CePa allo scopo di
produrre una forte mobilitazione con l'obiettivo di annullare le nuove
disposizioni e di far ripristinare la normativa precedente.
L'argomento sarà oggetto di discussione durante la prossima riunione del Comites di Hannover che si terrà il 26 settembre.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Scigliano