Nei paesi democratici, l'elezione è il metodo con cui i cittadini scelgono i propri rappresentanti negli organi della legislatura, ma in alcuni casi anche del esecutivo e del giudiziario, nonché a livello regionale e locale. L'elezione si svolge con voto segreto per garantire la libertà dei votanti.
Le leggi elettorali non sono solo meri meccanismi di traduzione di voti in seggi, ma definiscono il “potere degli elettori” e la relativa possibilità di incidere sulla formazione del Governo in maniera più o meno stringente.
Esistono diverse tipologie di elezioni pubbliche:
 Elezioni politiche, per l'elezione del parlamento o del governo del Paese;
 Elezioni amministrative, per l'elezione dei rappresentanti e degli esecutivi locali
 Elezioni primarie, per stabilire in anticipo il candidato a capo di una determinata coalizione alle venture elezioni politiche/amministrative.
Per le elezioni pubbliche si utilizzano diversi sistemi elettorali, cioè metodi per scegliere i candidati eletti in base ai voti espressi:
 nel sistema maggioritario, l'area su cui si vota viene suddivisa in collegi in ciascuno dei quali si elegge un solo candidato: il candidato che prende almeno un voto in più di ciascuno degli altri vince (anche se non ha ottenuto la maggioranza del totale dei voti).
 nel sistema proporzionale, si usano delle circoscrizioni più grandi, in ciascuna delle quali si eleggono più candidati. In questo caso ogni partito o movimento politico presenta una propria lista di candidati, e da ciascuna lista viene eletto un numero di candidati in proporzione ai voti ottenuti. Il sistema proporzionale può essere “con preferenze” o “con liste bloccate”: nel primo caso l'elettore può anche indicare la propria preferenza per uno o più candidati all'interno di una lista, e vengono eletti i candidati che ottengono più preferenze (fermo restando il numero di eletti spettante a ciascuna lista). Nel secondo caso i candidati sono scelti secondo l'ordine in cui compaiono in lista.
 sono possibili anche sistemi misti, nei quali una parte dei candidati viene eletta con sistema proporzionale e una parte con sistema maggioritario.
 inoltre possono essere imposte delle “quote di sbarramento”: in questo caso vengono esclusi tutti i candidati delle liste che non raggiungono un numero predeterminato di voti (ad esempio il 4% dei voti validi).
Un sistema elettorale è composto da due elementi fondamentali: il sistema di votazione e il metodo per l'attribuzione seggi. Quest'ultimo richiede una formula che si basa su due distinti principi – quello maggioritario e quello proporzionale – o sulle varie commistioni dette usualmente sistemi misti.
Il sistema maggioritario
Oggigiorno il sistema maggioritario è basato su un collegio uninominale che viene assegnato a colui che vince l'elezione in quella sfida (sistema uninominale); in passato, invece, non era infrequente la sua applicazione utilizzando collegi plurinominali, poi aboliti perché distorcenti la rappresentanza politica in una maniera intollerabile per un ordinamento democratico[1
Nel sistema maggioritario si dà spazio a un aspetto di governabilità: i suoi sostenitori ne sostengono la democraticità in quanto, spingendo i partiti a presentarsi agli elettori riuniti in coalizioni, permette ai cittadini una sorta di “elezione diretta” della maggioranza, e di conseguenza del governo. Nei sistemi elettorali maggioritari infatti, solitamente le coalizioni sono guidate da subito da un leader presentato agli elettori che potranno, votando i suoi partiti, elevarlo direttamente alla presidenza del nuovo governo
L'aspetto negativo del maggioritario è, lo abbiamo visto, la scarsa, se non nulla, rappresentanza e di conseguenza tutela delle formazioni politiche minori. Per ovviare a tale problema, il metodo solitamente utilizzato è quello dell'introduzione di quote proporzionali che sottraggano una parte dei seggi in palio alla regola uninominale generale, per attribuirli con meccanismi tipici o similari a quelli proporzionali. Essenziale a tal fine è il collegamento espresso a livello nazionale dei singoli candidati uninominali in più ampie liste di partito o coalizione.
Il sistema uninominale
In un contesto uninominale, in linea di principio, ci sono due metodi per designare il rappresentante di un determinato collegio: uno nel quale vince l'elezione chi ottiene la maggioranza relativa dei voti qualunque essa sia, e un secondo in cui vince solo chi ottiene la maggioranza assoluta, il 50%+1 delle preferenze. In quest'ultima ipotesi, non essendo improbabile che il corpo elettorale si frazioni non indicando alcun candidato vincente, è da prevedersi di norma un secondo turno di votazioni, a meno che l'elettore non possa operare una classificazione dei candidati, meccanismo che permette un'istantanea individuazione del vincitore della contesa politica.
Possiamo dunque distinguere fra tre sistemi elettorali uninominali.
 Il sistema uninominale a un turno o plurality con maggioranza relativa: trattasi del più semplice e più antico meccanismo elettorale in assoluto, prevedendo la vittoria del candidato avente riportato il maggior numero di preferenze. È il sistema in vigore nel Regno Unito e nella stragrande maggioranza degli Stati Uniti[2]. Questo tipo di scrutinio tende a sovrarappresentare i partiti più grandi, a parziale detrimento di quelli medi ma soprattutto di quelli piccoli[3]. Nel caso di un sistema partitico stabile e ben consolidato, questo metodo comporta inoltre una tendenza naturale degli elettori al voto strategico in caso di evidente incapacità o impossibilità di vittoria del candidato preferito.
 Il sistema uninominale a doppio turno o majority: tale tipo di scrutinio pone la clausola del raggiungimento della maggioranza assoluta per ottenere l'elezione di un candidato al primo turno, ricorrendosi in caso contrario ad un secondo appuntamento elettorale. Il numero di candidati ammessi a questo secondo turno divide questo tipo di scrutinio in due sottosistemi: il primo, il più classico, è quello che vede contendersi il seggio i due candidati più votati al primo turno (in tale ipotesi, il secondo turno assume il nome di ballottaggio), e veniva utilizzato in Italia prima della Grande Guerra; il secondo, utilizzato attualmente in Francia, elimina dalla contesa solamente i candidati che non abbiano raggiunto una determinata soglia[4], consentendo quindi l'eleggibilità nella seconda tornata anche a maggioranza relativa. Il sistema a doppio turno incoraggia l’elettore a esprimere un voto sincero al primo turno, mentre comporta la tendenza al voto strategico nella seconda tornata.
 Il sistema uninominale a voto alternativo con maggioranza assoluta o instant runoff: è la versione a turno unico del sistema majority. Tipicamente usato come base del sistema elettorale australiano, prevede la possibilità per l'elettore di non votare un singolo candidato, ma di classificare tutti i candidati secondo il proprio ordine di gradimento. Qualora nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta di prime preferenze, il candidato meno votato viene eliminato, e le sue schede vengono ripartite fra i rimanenti candidati seguendo le seconde preferenze in esse riportate. Il meccanismo continua in tal guisa finché nessun candidato residuo abbia raggiunto la prescritta maggioranza assoluta.
Esempio di voto alternativo.
La particolarità del sistema elettorale uninominale – specie di quello basato sulla maggioranza relativa – è quella di distorcere la rappresentatività aumentando la vittoria in termini di seggi del primo partito o coalizione a danno relativo del secondo e a gravissimo danno del terzo partito. Per esempio, dati tre partiti A, B e C che si classifichino rispettivamente primo (45% dei voti), secondo (30%), e terzo (25%), è facile immaginare che – sempre per esempio – il primo otterrà il 55% dei seggi, il secondo 30% e il terzo 15%. Ovviamente, per i partiti, con questo sistema elettorale, è più importante vincere di misura in più collegi possibili che non vincere in pochi collegi con alta maggioranza.
All'interno dei sistemi uninominali poi, quelli a doppio turno tendono a premiare i partiti di centro, mentre quelli a turno unico favoriscono formazioni ideologicamente più schierate. Il motivo di ciò è facilmente comprensibile: se si va al ballottaggio, qualora vi sia presente un partito di centro che parta anche da una posizione di svantaggio, esso ne uscirà tendenzialmente vincitore, perché saprà, meglio del suo avversario, attrarre i voti dei partiti esclusi: quelli di sinistra se si troverà a confrontarsi con un avversario di destra o viceversa.
Il sistema proporzionale
Elemento caratterizzante del sistema proporzionale è l'assegnazione dei seggi in circoscrizioni elettorali plurinominali, suddividendoli fra le varie liste in proporzione ai voti ottenuti. Si presenta quindi come un sistema elettorale basato sulla democraticità e rappresentatività in quanto permette di fotografare la situazione reale del Paese.
Aspetto positivo, quindi, che salta subito all'occhio è la possibilità di una rappresentanza parlamentare che rifletta in maniera meno distorta possibile la reale situazione politica di un paese, con una significativa tutela delle minoranze. Qualora i partiti siano notevolmente frazionati, però, il proporzionale riflette questo frazionamento reale in parlamento e la formazione di un governo richiede coalizioni che uniscano più partiti, con conseguente forte instabilità.
Si è detto che l'inconveniente maggiore provocato dalla proporzionale è quello di creare instabilità governativa, sia perché, garantendo i partiti minori, consegna loro in verità la possibilità di condizionare i governi in misura ben maggiore del proprio reale peso elettorale, sia perché, a causa dell'alta frammentazione, le maggioranze sono spesso assai risicate ed esposte a continue imboscate da parte dell'opposizione.
Per ovviare al primo inconveniente, sono stati elaborati sistemi che limitino il meccanismo proporzionale sottraendo i partiti minori ai benefici che esso fornirebbe loro. Esistono due metodi, uno implicito ed uno esplicito, per ottenere tale scopo:
I meccanismi proporzionali sono essenzialmente due: quello del quoziente e i più alti resti, e quello dei divisori e le più alte medie.
Metodo del quoziente
Nella prima famiglia di metodi proporzionali, si stabilisce un quoziente elettorale che sarà il costo di un seggio in termini di voti, e si vede quante volte tale quoziente entra nel totale dei voti che una lista ha preso in una circoscrizione. La parte decimale del quoziente servirà per assegnare i seggi che non si è riusciti ad assegnare con le parti intere del quoziente. Tali seggi andranno alle liste che avranno i resti[5] più alti in ordine decrescente.
Per individuare questo quoziente elettorale, ci sono vari metodi:
Metodo dei divisori
Voto di preferenza
Il sistema proporzionale può prevedere o meno la possibilità per l'elettore di esprimere una o più preferenze per un candidato all'interno della lista votata. In questo caso, vengono eletti nell'ambito di ogni lista i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze. Se invece non è previsto il voto di preferenza, i candidati vengono scelti secondo l'ordine in cui compaiono in lista, delegando ai partiti l'individuazione degli eletti: si parla in questo caso di lista bloccata.
Il voto di preferenza ha benefici controversi. A favore vi è la maggiore possibilità di scelta per l'elettore; contro vi è il fatto che il singolo candidato, per ottenere la preferenza, è costretto ad una costosa campagna elettorale personale, e la necessità di raccogliere i fondi necessari può potenzialmente stimolare episodi di corruzione.
Sistemi corretti (o misti)
Come abbiamo visto, non esiste un sistema elettorale che si possa considerare perfetto, ma entrambi i tipi possiedono i propri vantaggi e i propri svantaggi. Per ovviare a tali inconvenienti, cercando di recuperare le caratteristiche positive di ciascun sistema ma limitando quelle negative, si sono col tempo andati ad elaborare sistemi corretti, o misti, dei due modelli originari.
Sistemi maggioritari corretti
 Molto brevemente, la differenza fra proporzionale e maggioritario si può riassumere così: il maggioritario favorisce la governabilità, il proporzionale favorisce la rappresentatività: col primo il parlamento è egemonizzato da pochi partiti, col secondo il parlamento ha una composizione abbastanza fedele all'orientamento degli elettori. Spetta al legislatore decidere quale dei due utilizzare.
 Vi è però un'importante eccezione alla regola appena descritta, costituita dai partiti regionalisti. Un partito piccolo ma fortemente concentrato sul territorio, infatti può non solo uscire indenne da un'elezione maggioritaria, ma anzi al contrario rafforzato, ottenendo fino al monopolio della rappresentanza politica nelle regioni in cui esso è particolarmente radicato.
La situazione italiana è complessa e differenziata a seconda del tipo di elezione. Il sistema proporzionale puro, in auge per tutte le elezioni italiane prima del 1993, è ancora usato per le elezioni del Parlamento europeo, basandosi su cinque circoscrizioni interregionali più una circoscrizione nazionale per il recupero dei resti.
PORCELLUM (MOTIVAZIONI)
Il rinnovo dei due rami del Parlamento, in seguito ai vani tentativi per pervenire ad una riforma, avverrà sulla base della “vecchia” legge elettorale, la legge 21 dicembre 2005, n. 270 (dal titolo “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”) già applicata nelle elezioni politiche del 2006. .Pur non licenziando del tutto i meccanismi del sistema maggioritario, la legge elettorale (nota anche come «Porcellum» dalla definizione di «porcata» che ne aveva dato il ministro per le Riforme, il leghista Roberto Calderoli) ha dato particolare rilevanza al “voto di partito”. Nelle intenzioni del legislatore, infatti, avrebbero dovuto garantire maggiore stabilità e governabilità il voto di lista e il premio di maggioranza in favore della coalizione di liste collegate (o della lista isolata) che raggiunga il più alto numero di voti, rispettivamente, per la Camera su base nazionale e per il Senato esclusivamente sul piano regionale. In ogni caso, per entrambi i rami del Parlamento, si applica un sistema maggioritario di coalizione, con successivo riparto proporzionale dei seggi fra le liste che partecipano alla competizione.
In particolare, il 55% dei seggi della Camera dei deputati viene assegnato allo schieramento che ottiene il maggior numero di voti. Per quanto riguarda invece il Senato, il computo è un po' diverso. Tra le coalizioni o le singole liste ammesse si procede alla divisione dei seggi spettanti alla regione, applicando la formula proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti. Se con questa operazione nessuna coalizione o lista raggiunge la quota di maggioranza corrispondente al 55% dei seggi della regione, questa cifra viene automaticamente assegnata alla coalizione o lista singola con il maggior numero di voti. Il rimanente 45% dei seggi viene suddiviso tra le altre coalizioni e liste singole. Dopo di che scatta la suddivisione interna, vale a dire, a loro volta, i seggi conquistati dagli schieramenti saranno ripartiti fra le liste collegate (ricorrendo ancora alla formula dei quozienti interi e dei più alti resti).
Tuttavia, questo meccanismo non trova applicazione per alcune regioni: si tratta della Valle d'Aosta, Molise e il Trentino-Alto Adige, per le quali intervengono normative specifiche. Nel dettaglio, la Valle d'Aosta, elegge l'unico senatore ricorrendo al sistema maggioritario tradizionale. Invece i due senatori del Molise sono eletti con sistema proporzionale regionale, senza il correttivo maggioritario. Infine, per il Trentino-Alto Adige si è mantenuto il precedente sistema elettorale misto: 6 senatori sono eletti, con sistema maggioritario semplice, in altrettanti collegi uninominali; mentre il settimo viene eletto in base al recupero regionale dei voti non utilizzati.
LA LEGGE
Il “porcellum”
La legge 21 dicembre 2005, n. 270 ha introdotto un sistema per l'elezione della Camera dei deputati
di tipo interamente proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza in ambito nazionale, che sostituisce quello misto precedentemente in vigore.
I 617 deputati (per i 12 deputati della Circoscrizione estero si veda più avanti) sono eletti nel territorio nazionale in proporzione ai voti ottenuti dalle liste concorrenti presentate nelle 26 circoscrizioni; un deputato viene eletto con metodo maggioritario nel collegio uninominale della Valle d'Aosta.
Per quanto concerne le candidature, la nuova disciplina prevede che i partiti politici che intendono
presentare liste di candidati possono collegarsi tra loro in coalizioni; i partiti che si candidano a governare depositano inoltre il loro programma e indicano il nome del loro leader.
Quanto alle modalità di votazione, l'elettore esprime un solo voto per la lista prescelta; non è previsto alcun voto di preferenza.
I seggi sono ripartiti proporzionalmente in ambito nazionale tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento previste dalla legge. Sono ammesse alle ripartizione dei seggi soltanto le coalizioni che abbiano raggiunto almeno il 10% del totale dei voti validi e, al loro interno, le liste che abbiano ottenuto il 2% dei voti, le liste rappresentative di minoranze linguistiche
con almeno il 20% dei voti della circoscrizione e la lista che abbia conquistato più voti tra quelle che non hanno conseguito il 2% dei voti. Partecipano inoltre alla ripartizione dei seggi le liste che non fanno parte di alcuna coalizione, a condizione che abbiano avuto almeno il 4% dei voti a livello
nazionale.
Alla coalizione di liste (o alla lista non coalizzata) più votata, qualora non abbia già conseguito almeno 340 seggi, è attribuito un premio di maggioranza tale da farle raggiungere il numero di seggi in questione.
Le varie fasi della distribuzione dei seggi proporzionali sono le seguenti:
-si accerta, nelle circoscrizioni e in ambito nazionale, il totale dei voti conseguiti da ciascuna coalizione o singola lista non collegata e si individua quale di esse ha ottenuto a livello nazionale il
maggior numero di voti ai fini dell'attribuzione dell'eventuale premio di maggioranza
-si individuano le coalizioni di liste e le liste non collegate che, superando le soglie di sbarramento,
sono ammesse all'assegnazione dei seggi
-si determina su base nazionale il numero di seggi spettanti a ciascuna coalizione di liste o lista non
collegata che ha superato la soglia di sbarramento. La ripartizione è effettuata in proporzione ai voti
ottenuti con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti
-si verifica se la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il più alto numero di voti
ha conseguito 340 seggi in caso positivo, il premio di maggioranza non trova applicazione. I seggi spettanti a ciascuna coalizione sono assegnati alle liste ammesse al riparto che le compongono. Si procede quindi a distribuire in ogni circoscrizione i seggi assegnati in sede nazionale a ciascuna lista ammessa
se nessuna coalizione di liste o lista non collegata ha ottenuto almeno 340 seggi, si attribuisce a quella di esse più votata il premio di maggioranza, consistente in un numero di seggi pari alla differenza tra 340 e il numero di seggi ad essa assegnati sulla base della ripartizione proporzionale.
I 277 seggi rimanenti sono distribuiti tra le altre coalizioni o liste non collegate secondo il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti si proclamano, nelle diverse circoscrizioni, i candidati eletti secondo l'ordine di successione fissato in ciascuna lista. Se la lista dei candidati è esaurita, si attinge, nell'ordine, alla medesima lista in un'altra circoscrizione, ad un'altra lista della stessa coalizione presentata nella circoscrizione originaria, ovvero in un'altra circoscrizione.
A seguito dell'istituzione della circoscrizione Estero e dell'approvazione, nel corso della XIV legislatura, della legge relativa all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, al prossimo rinnovo delle Camere, 12 deputati saranno eletti nell'ambito delle quattro ripartizioni di tale circoscrizione.
Nella XV legislatura, perciò, ai 618 deputati eletti nelle circoscrizioni nazionali si aggiungeranno 12
deputati eletti nella circoscrizione Estero secondo le modalità stabilite dalla legge n. 459 del 2001 e
dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 104 del 2003).
VOTO ITALIANI ALL’ESTERO
Legge e Regolamento
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, N. 109, del 13 maggio 2003, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 104 del 2 aprile 2003, del Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, è stata definita e completata la normativa per disciplinare l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.
La legge principale, N. 459 del 27/12/2001, stabilisce che il voto all’estero, nell’apposita circoscrizione, può esercitarsi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato e per i referendum previsti dagli articoli della Costituzione, 75 (abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali, escluse le leggi tributarie e di bilancio, le amnistie e indulti, o le ratifiche di trattati internazionali) e 138 (leggi di revisione costituzionale, su richiesta con medesimo procedimento).
La legge 459/2001 non è applicabile in altre votazioni, né per eleggere i consigli regionali, né comunali e provinciali. Tale esclusione è stabilita nell’articolo 1, primo comma, che non ne fa alcun riferimento. La novità, introdotta la prima volta nel nostro ordinamento elettorale, è il voto per corrispondenza (art. 1, comma 2), temperato con il successivo comma 3 che mantiene il diritto di voto in Italia, nella circoscrizione del territorio nazionale in cui gli elettori sono iscritti.
Il procedimento non è lasciato alla spontaneità, ma è prevista una scelta da parte dell’elettore, una opzione, da esercitarsi per ogni votazione, e limitatamente a essa.
Detta opzione, disposta in dettaglio nel Regolamento, il DPR 104/2003, all’articolo 2, recita che l’ufficio consolare comunica al cittadino residente all’estero, che sia iscritto negli schedari consolari, che egli può optare per il voto e darne comunicazione entro trenta giorni al medesimo ufficio.
L’opzione è redatta in carta libera (art. 4 del DPR) e indica quale scelta sia stata fatta. In ogni caso la comunicazione dell’opzione deve pervenire all’ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo all’indizione delle votazioni (DPR 1041, articolo 4, comma 5).
I successivi articoli del Regolamento prescrivono i provvedimenti per aggiornare gli elenchi degli elettori, per istituire i comitati anagrafici e elettorali, ripartire gli elettori nelle circoscrizioni (artt. 5, 6, 7). I dettagli di detto aggiornamento sono prescritti in altra apposita legge, N. 104 del 27 maggio 2002, che per altro vincola le cancellazioni a procedure di accertamento (art. 1).
Tuttavia, i cittadini cancellati per irreperibilità sono reiscritti e possono esercitare il voto per corrispondenza se essi si presentano all’ufficio consolare entro l’undicesimo giorno che precede la data delle votazioni (art. 16, DPR 104/2003).
Le operazioni elettorali, indicate negli articoli 111-23 della legge 459/2001, sono dettagliate nel regolamento 104/2003, che fissa i criteri per il deposito dei contrassegni di lista (art. 10), per l’ammissione delle liste (art. 12), per la stampa e l’invio del materiale elettorale (art. 14), per l’invio di plichi contenenti le buste all’ufficio centrale per la Circoscrizione Estero (art. 18), per le operazioni di scrutinio (artt. 19, 20).
La normativa indicata prescrive, infine, i modelli delle schede per le singole operazioni di voto (elezioni, referendum).
SISTEMI ELETTORALI IN EUROPA
SISTEMA PROPORZIONALE:
 puro (Belgio, Finlandia, Lussemburgo, Portogallo)
 con voto trasferibile (Irlanda)
 con sbarramento (Austria, Danimarca, Grecia, Olanda, Spagna, Svezia)
 misto (Germania)
SISTEMA MAGGIORITARIO:
 puro a turno unico (Gran Bretagna)
 a doppio turno (Francia)
 misto a turno unico (Italia)
PROPORZIONALE PURO
BELGIO
Camera dei rappresentanti: 150 membri vengono eletti con il sistema proporzionale in 20 circoscrizioni provinciali. I seggi spettanti a ciascuna circoscrizione vengono ripartiti proporzionalmente tra le liste di candidati con il metodo di Hondt, con recupero dei resti in sede circoscrizionale.
Camera Federale: i 40 membri elettivi vengono eletti con sistema proporzionale e con il metodo di Hondt in tre circoscrizioni regionali suddivise in due collegi elettorali, uno di lingua vallone e uno di lingua fiamminga. 21 membri sono designati dai consigli municipali, tra i loro membri, nel rispetto dei risultati relativi ai membri elettivi. 10 membri sono cooptati in base alla loro nazionalità, vallone o fiamminga.
FINLANDIA
Parlamento: 199 dei 200 membri sono eletti in 14 circoscrizioni elettorali provinciali con il sistema proporzionale. L’attribuzione dei seggi è affettuata con il metodo di Hondt alle singole liste di partito o gruppi di partiti alleati. Un seggio è riservato alle isole Aland e viene di fatto attribuito al partito che ha ottenuto il maggior numero di voti.
LUSSEMBURGO
Camera dei deputati: i 60 membri vengono eletti in 4 circoscrizioni elettorali con sistema proporzionale su liste di partito contenenti un numero di candidati non superiore agli eligendi della circoscrizione. La ripartizione dei seggi tra le liste viene effettuata con il metodo Hagenbach-Bischoff. Gli elettori possono esprimere la preferenza anche per candidati di liste diverse da quella votata.
PORTOGALLO
Assemblea della repubblica: i 230 membri vengono eletti in 22 circoscrizioni elettorali su liste chiuse di partito. La ripartizione dei seggi viene effettuata a livello circoscrizionale in proporzione ai voti ricevuti e con il metodo di Hondt. Gli elettori non possono esprimere preferenze.
Proporzionale puro con voto trasferibile
IRLANDA
Camera dei rappresentanti: i 166 membri vengono eletti direttamente in circoscrizioni cui spettano più seggi. Ad ogni elettore viene consegnata una scheda con l’elenco nominativo dei candidati e l’indicazione del partito (possono partecipare candidati non rappresentanti di partito). L’elettore scrive a fianco dei candidati un numero progressivo secondo la propria preferenza. In sede di scrutinio tutte le schede vengono raggruppate e ordinate in base al “primo voto” di preferenza espresso per i candidati. Viene quindi stabilito il quoziente elettorale, dividendo il numero delle schede valide per i seggi da assegnare più uno. Vengono dichiarati eletti per primi i candidati che hanno conseguito o superato detto quoziente; poi si procede progressivamente all’eliminazione dei candidati con il minor numero di “prime preferenze” e le seconde preferenze espresse sulle loro schede vengono attribuite ai rispettivi candidati non eliminati, fino al raggiungimento del quoziente necessario. I voti eccedenti il quoziente vengono attribuiti agli altri candidati in ordine di preferenza espressa sulla stessa scheda: così di seguito finchè, con il raggiungimento del quoziente, non vengono coperti tutti i seggi.
Senato: dei 60 membri, 11 sono designati dal primo ministro, mentre gli altri 49 vengono eletti con il metodo della Camera dalle Università e da altre istituzioni culturali o dai consigli di contea.
Proporzionale con sbarramento
AUSTRIA
Consiglio Nazionale: i 183 membri vengono eletti con il sistema proporzionale in 43 circoscrizioni elettorali di 9 collegi regionali (Länder). I seggi spettanti a ciascuna circoscrizione vengono ripartiti proporzionalmente tra le liste di candidati con il metodo Hagenbach-Bischoff, con recupero dei resti in sede regionale. I partiti che non raggiungono la soglia del 4% su base nazionale non partecipano alla ripartizione dei seggi.Consiglio Federale: i 64 membri vengono eletti dalle Diete regionali.
DANIMARCA
Camera del popolo: i 175 membri vengono eletti in 103 distretti di 17 circoscrizioni elettorali corrispondenti alle contee. 135 membri vengono eletti col sistema proporzionale su liste circoscrizionali secondo una versione modificata del metodo di St. Laguë, che assicura la rappresentanza ai partiti minori. 40 membri vengono, invece, eletti tra le liste che abbiano avuto almeno un seggio circoscrizionale, abbiano avuto la percentuale di voti più alta in due circoscrizioni elettorali ed abbiano avuto almeno il 2% su base nazionale. Una volta stabilito quali partiti abbiano titolo a concorrere ai 40 seggi (detti “di compensazione”) essi vengono attribuiti loro in proporzione dei voti ottenuti su tutto il territorio nazionale. Il sistema di ripartizione dei 40 membri così eletti assicura un vantaggio ai partiti maggiori.
GRECIA
Parlamento: dei 288 membri, dodici vengono eletti in un collegio unico nazionale; gli altri 276 in 56 collegi circoscrizionali cui vengono attribuiti uno o più seggi. La votazione è unica con sistema proporzionale e per liste di partito con voto di preferenza per i candidati. La ripartizione viene effettuata con il metodo Hagenbach-Bischoff. Nei collegi cui spetta un solo deputato, questi viene eletto con la maggioranza semplice dei voti. I partiti che hanno presentato candidati in almeno ¾ delle circoscrizioni elettorali ed hanno conseguito almeno il 3% dei voti hanno assicurati da uno a tre seggi. I 12 membri del collegio unico nazionale vengono designati dai partiti più votati, che hanno presentato liste in tutte le circoscrizioni elettorali (considerate come un'unica circoscrizione nazionale), e ripartiti secondo la proporzione dei voti riportati dalle loro liste.
OLANDA
Camera: i 150 membri sono eletti con il metodo proporzionale in 18 circoscrizioni elettorali. I seggi vengono ripartiti in proporzione dei voti ricevuti dalle liste che hanno conseguito almeno lo 0,67% dei voti ed i candidati eletti in ragione del quorum ottenuto dividendo il numero complessivo dei voti validi per 150, quanti sono i deputati da eleggere.
Senato: i 75 senatori sono eletti indirettamente dai 12 consigli provinciali su liste di partiti e con sistema proporzionale.
SPAGNA
Congresso: i 350 membri vengono eletti in 52 circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province. Ciascuna provincia ha un numero fisso di seggi pari a 2, tranne alcune minori che ne hanno solo uno; gli altri seggi sono attribuiti in ragione della popolazione. I seggi vengono attribuiti a livello provinciale proporzionalmente ai voti conseguiti da liste bloccate di candidati (senza voto di preferenza), con il metodo di Hondt e a condizione che la lista abbia conseguito almeno il 3% nella circoscrizione provinciale. Nelle circoscrizioni, cui è attribuito un solo seggio, questo viene assegnato alla lista che ha riportato il maggior numero di voti.
Senato: 208 dei 252 senatori vengono eletti in 52 circoscrizioni provinciali su liste di candidati di numero pari agli eligendi; vengono eletti tutti i candidati della lista che ha riportato la maggioranza dei voti. 51 senatori vengono eletti indirettamente dai consigli delle province autonome.
SVEZIA
Camera: dei 349 membri, 310 vengono eletti in 29 circoscrizioni elettorali su liste bloccate con sistema proporzionale e con il metodo di St-Laguë. Partecipano alla ripartizione dei seggi i partiti che hanno raggiunto il 12% dei voti nella circoscrizione o il 4% su tutto il territorio nazionale. Alla ripartizione dei 39 seggi della circoscrizione nazionale partecipano le liste che abbiano riportato almeno il 12% dei voti a livello nazionale. Pur essendo un sistema a liste bloccate, gli elettori possono esprimere una preferenza per un candidato della lista: se il candidato ottiene almeno l’8% delle preferenze della lista circoscrizionale, ha diritto ad essere eletto scavalcando gli altri candidati della lista che abbiano riportato meno preferenze.
Proporzionale misto
GERMANIA
Camera: i 328 membri vengono eletti in 16 circoscrizioni elettorali regionali (Länder) con un sistema misto di maggioranza semplice e di rappresentanza proporzionale. Ogni elettore può esprimere due voti: il “primo voto” per un singolo candidato della circoscrizione elettorale; il “secondo voto” per una delle liste di partito presentate nella circoscrizione elettorale regionale. Metà dei deputati attribuiti alla circoscrizione regionale vengono eletti tra i candidati più votati individualmente; l’altra metà viene eletta in proporzione ai voti riportati dalle liste di partito e tra i candidati delle stesse che hanno riportato il maggior numero di preferenze personali con il “primo voto”. I seggi vengono attribuiti alle singole liste proporzionalmente secondo il metodo Hare/Niemeyer e tenendo conto dei seggi già conquistati dai singoli candidati con il “primo voto”. Le liste di partito non partecipano alla ripartizione dei seggi se non superano il 5% su tutto il territorio nazionale, salvo che non abbiano avuto eletti tre candidati con il “primo voto”.
Senato: I 69 membri sono designati dai singoli parlamenti regionali
Maggioritario puro a turno unico
GRANBRETAGNA
Camera dei Comuni: i 659 membri vengono eletti in altrettanti collegi elettorali. Nei singoli collegi viene eletto il candidato che ha avuto il maggior numero dei voti.
Maggioritario a doppio turno
FRANCIA
Assemblea nazionale: i 577 membri sono eletti in altrettante circoscrizioni territoriali. Al primo turno viene eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti a condizione che i voti validi rappresentino almeno un quarto degli elettori iscritti nella circoscrizione elettorale. Al secondo turno partecipano i candidati che hanno ottenuto un numero di voti validi pari o superiore al 12,5% dei voti validi della circoscrizione. Se un solo candidato ha raggiunto il quorum per accedere al secondo turno, al ballottaggio accede il secondo più votato, anche se non ha superato il 12,5% dei voti. Per vincere al ballottaggio è sufficiente la maggioranza semplice dei voti.
Senato: i 108 membri sono designati, con elezione indiretta, dai rappresentanti eletti nei consigli dipartimentali. Se i senatori da eleggere sono 4 o meno di 4, vengono designati con sistema maggioritario a doppia votazione; se sono più di 4 vengono designati con sistema proporzionale secondo la maggior percentuale di voti ottenuti.
Maggioritario misto
ITALIA
Camera dei deputati: dei 630 membri, 475 vengono eletti con il sistema maggioritario in altrettanti collegi elettorali uninominali. Gli altri 155 sono eletti con il sistema proporzionale da liste di partiti presentate in circoscrizioni regionali; le liste che superano lo sbarramento del 4% a livello nazionale si vedono assegnate i seggi secondo una graduatoria che rispetta il risultato conseguito nelle singole circoscrizioni regionali. Se le liste circoscrizionali hanno avuto candidati eletti nei collegi uninominali della circoscrizione, i loro voti vengono ridotti del numero dei voti conseguiti dal candidato “primo dei non eletti” nel collegio uninominale dell’eletto e comunque in misura non inferiore al 25% dei voti validi espressi nel collegio uninominale: questo meccanismo di scorporo ha lo scopo di garantire la rappresentanza dei partiti minori.
Senato: i 315 membri elettivi vengono eletti in venti circoscrizioni elettorali regionali, suddivise in 232 collegi uninominali. Nei singoli collegi uninominali vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Gli altri 83 seggi, distribuiti tra le singole circoscrizioni regionali, vengono coperti da candidati non risultati eletti nei collegi uninominali: la loro elezione viene determinata con il metodo di Hondt in proporzione dei voti ottenuti nella circoscrizione regionale da tutti i candidati appartenenti al medesimo partito, dopo aver detratto i voti conseguiti dai candidati eletti nei collegi uninominali.
RIMBORSO ELETTORALE
Ha diritto al rimborso elettorale solo chi ha almeno un eletto e, dunque, chi ha superato lo sbarramento del 4%
ARTICOLO RICAVATO DA FONTI UFFICIALI (EUROPEE E DA WIKIPEDIA)
Autore
Remo Pulcini