Una soglia, all’italiana?

Elezioni europee: seggi anche alle liste minori
Quando il legislatore non finisce mai di sorprenderci…

Livio Ghersi

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 20 febbraio 2009, n. 10, concernente l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia. Ricordate le vibranti polemiche pubbliche sulla soglia di sbarramento? Forse, abbiamo scherzato.
L’articolo 1, lettera b), della legge afferma ciò che è conforme a tutte le leggi elettorali che prevedono soglie di sbarramento, a partire da quella tedesca per l’elezione del Bundestag: cioè che, per determinare il quoziente elettorale nazionale, l’Ufficio elettorale nazionale tiene conto esclusivamente «delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi».

Di conseguenza, soltanto le liste ammesse al riparto (cioè quelle che raggiungono o superano il 4 %) dovrebbero ottenere seggi. Più precisamente: ciascuna lista ammessa al riparto ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale sia contenuto nella propria cifra elettorale nazionale.

Qualora residuino ancora seggi, che non si sono potuti assegnare per insufficienza di quoziente, vanno alle liste con i resti più alti. Fin qui, tutto secondo logica. Ma, ecco la sorpresa. L’ultimo periodo dell’articolo 1 recita: «Si considerano resti anche le cifre nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente nazionale». I sostenitori delle liste minori danno per scontato che questa disposizione, oggettivamente ambigua, vada interpretata a loro favore, per consentire eventualmente un “diritto di tribuna”.

Qui non si tratta di legiferare bene, o male, ma di legiferare senza criterio. O si vuole la soglia, o non la si vuole. Invece, all’italiana, si fa soltanto finta di volerla e poi, sotto banco, si lascia aperta questa porticina alle liste che non raggiungeranno il 4 %. Il Legislatore non finisce mai di sorprenderci. (TerzaRepubblica)

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