DALLA PARTE DEL CITTADINO ?

Salvo modifiche, entro il 20 febbraio, nella conversione del decreto legge n. 200 approvato il 22 dicembre scorso (Misure urgenti in materia di semplificazione normativa, G.U. della Repubblica italiana – n. 298 del 22/12/2008), si eliminerà il decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14 settembre 1944: una norma che tutela chi reagisce ai soprusi dei pubblici ufficiali. Il D.L. ha tagliato 29mila leggi che vanno dal 1861 al 1947, tra cui anche il testo del 1944 senza accorgersi che così priva il cittadino di una garanzia dell'ordinamento democratico contro gli eccessi arbitrari dei funzionari pubblici: e cioè la norma che esime il cittadino dalle ricadute penali di talune sue reazioni ad atti arbitrari o illegali dell'Autorità pubblica. Insomma all'uso scorretto del potere discrezionale dei rappresentanti lo Stato. Oggi, quello che subisca un fermo per motivi infondati, quello che allo stadio si ritrovi vittima di azioni immotivate delle forze dell'ordine, quello che in piazza veda equivocato il proprio ruolo nel parapiglia di una manifestazione politica, quello che in udienza abbia un acceso confronto con un giudice prepotente, si ritrova più indifeso rispetto a potenziali soprusi di Stato. Nel codice penale, infatti, alcuni articoli puniscono la resistenza o minaccia a pubblico ufficiale (fino a 5 anni); la violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (fino a 7 anni); l'oltraggio a pubblico ufficiale (fino a 2 anni), a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (fino a 3 anni), a un magistrato in udienza (fino a 4 anni). Però, grazie all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14 settembre 1944, i cittadini sono esenti da sanzioni «quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o pubblico impiegato» abbia causato la reazione dei cittadini «eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni».

Tale norma, pur datata e ante Costituzione, è attualissima, tanto che è spesso applicata: ad esempio la Cassazione l'ha utilizzata nel 2005 per ritenere arbitrario il fermo per accertamenti e l'ammanettamento di una persona infondatamente sospettata d'essersi sottratta alla sorveglianza speciale, poi l'ha di nuovo applicata nel 2006, quindi l'ha trattata nel 2008, senza contare che anche la Consulta l'ha esaminata ancora nel 2007 nell'ordinanza numero 36.

Oggi in un regime apparentemente liberticida e garantista, ci ritroviamo a dover rimpiangere leggi promulgate in tempi di guerra.

Questo è il paradosso italiano: nulla è vero di tutto quello che appare.

Grazie dell’attenzione.

Presidente Dr Antonio Giangrande – ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE

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