“Spero che quest’anno ai pensionati italiani residenti all’estero aventi diritto, l’Inps erogherà, unitamente alla rata di dicembre e come previsto dalla legge, l’importo aggiuntivo di 154 euro che fino ad ora è stato sempre negato”. L’On. Bucchino lancia un appello a pensionati e patronati di richiedere all’Inps il rispetto di un diritto che da sette anni è sempre stato ingiustamente negato ai pensionati residenti all’estero i quali hanno fatto richiesta di detassazione alla fonte della loro pensione (quasi tutte le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni fiscali prevedono la tassazione della pensione Inps nel Paese di residenza).
Secondo l’On. Bucchino la mancata erogazione dell’importo aggiuntivo, art. 70, comma 7, legge n. 388/2000, ai residenti all’estero titolari di pensione italiana detassata alla fonte è una clamorosa svista delle autorità competenti , che, enfatizza il parlamentare “nonostante le mie ripetute sollecitazioni, lettere al Ministero del Lavoro ed all’Inps e persino una interrogazione parlamentare, non è fino ad oggi stata corretta”.
L’articolo 70 succitato – spiega l’On. Bucchino – ha previsto, a partire dal 2001, un importo aggiuntivo di 300.000 lire da corrispondere in presenza di particolari condizioni reddituali, unitamente alla rata di dicembre, ai pensionati titolari di pensioni il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo.
Si tratta di una norma universale il cui unico vincolo ai fini della corresponsione dell’importo aggiuntivo è l’accertamento di due requisiti: l’importo complessivo delle pensioni (nel caso delle pensioni in convenzione deve essere presa in considerazione anche la pensione estera) che non deve superare il trattamento minimo e i redditi assoggettabili ad Irpef del titolare e del coniuge (il pensionato non deve possedere un reddito complessivo individuale assoggettabile all’Irpef relativo all’anno stesso superiore ad una volta e mezza il predetto trattamento minimo e, se coniugato, un reddito complessivo coniugale superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo).
Invece esclusi dal beneficio, ci ricorda l’Inps tutti gli anni a dicembre con una sua circolare (circolare che stranamente non è stata emanata nel 2007 e forse non sarà emanata anche quest’anno), sono i titolari di pensione italiana residenti all’estero che in virtù di quanto stabilito dalla convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni fiscali stipulata dall’Italia con il loro Paese di residenza hanno fatto domanda di detassazione della pensione italiana.
Si tratta di una decisione giuridicamente infondata, non prevista – sottolinea il parlamentare eletto nella Ripartizione nord e centro America – da nessuna norma legislativa e non giustificata da alcuna inferenza logico-deduttiva. Basta leggersi l’articolo 70 succitato per capire che l’aumento spetta a tutti coloro i quali soddisfino i requisiti previsti, a prescindere da considerazioni di natura fiscale (che sarebbero erroneamente alla base della decisione restrittiva dell’INPS).
La vigente normativa recita all’articolo 70, commi da 7 a 10, della legge n. 388/2000:
“A decorrere dall'anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e' corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue. Tale importo aggiuntivo e' corrisposto dall'INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto:
a) non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo;
b) non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 7 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo di cui al comma 7 e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 300.000 annue, l'importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite… L'importo aggiuntivo di cui al comma 7 non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali”.
Appare incontrovertibile – afferma Bucchino – dalla testuale e precisa lettura della norma che non esiste ALCUNA causa ostativa affinché la prestazione in oggetto non sia erogata anche ai titolari di pensione italiana in convenzione internazionale che abbiano richiesto ed ottenuto la detassazione alla fonte del pro-rata italiano. Allora abbiamo a che fare semplicemente con una colossale svista che ha escluso per tanti anni migliaia di pensionati italiani residenti all’estero (una quantificazione esatta non è semplice fare perché intervengono numerose variabili normative come ad esempio la compatibilità con le maggiorazioni sociali e lo sforamento del trattamento minimo) da un beneficio dovuto. Ritengo quindi indifferibile – sostiene il parlamentare – una riconsiderazione dell’Inps in ordine all’esclusione finora attuata per evitare così di continuare a negare un diritto evidentemente spettante per legge e un eventuale contenzioso che si rivelerebbe inutile e dispendioso.
Nel frattempo – conclude l’On. Bucchino – invito tutti i pensionati residenti all’estero i quali soddisfano i requisiti previsti ed hanno chiesto la detassazione della pensione alla fonte (e cioè in Italia), a richiedere all’Inps tramite il loro patronato di riferimento l’erogazione dell’importo aggiuntivo di 154 euro per l’anno 2008. Si tratta ovviamente di una prestazione che beneficerebbe soprattutto i pensionati italiani residenti in America Latina e che più di tutti avrebbero bisogno di un sostegno economico. E’ altresì ovvio che l’importo aggiuntivo spetta, fermo restando il requisito reddituale, anche ai pensionati italiani residenti all’estero i quali non abbiano fatto domanda di detassazione alla fonte (a questi soggetti l’Inps, si presume, avrebbe dovuto erogare la prestazione d’ufficio sin dal 2001).