Questa settimana la rubrica “Periscopio” è dedicata alla questione del voto amministrativo ai cittadini stranieri residenti in Italia. E Felice Besostri prende la parola come esperto di diritto pubblico comparato presso la facoltà di Scienze politiche della Statale di Milano.
Si può essere favorevoli, o contrari alla concessione del diritto di elettore attivo e passivo ai cittadini stranieri residenti in Italia o essere semplicemente perplessi.
Chi è favorevole, però, non deve prendere in giro né i cittadini italiani, né quelli stranieri.
Il segretario del PD, Walter Veltroni, ha sollecitato il Presidente della Camera Fini ad impegnarsi ad accelerare l’approvazione di un disegno di legge costituzionale per la concessione del diritto di voto agli stranieri, ovviamente non comunitari, residenti nel nostro paese.
Nella XIV Legislatura (2001-2006) l’allora Segretario di AN presentò un disegno di legge in tal senso.
Dove sta l’imbroglio?
Per concedere l’elettorato attivo e (udite! udite!) anche passivo ai cittadini stranieri residenti non serve una legge costituzionale, basta una legge ordinaria. L’art. 10 c. 2 della Costituzione stabilisce che “La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”.
Infatti la possibilità per gli stranieri di partecipare alla vita politica locale è prevista in una convenzione internazionale conclusa nell’ambito del Consiglio d’Europa. Si tratta della Convenzione n. 144 sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale stipulata a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
L’Italia l’ha ratificata con legge 8 marzo 1994 n. 203 ma limitatamente ai capitoli A e B, tralasciando il Capitolo C – Diritto di voto alle elezioni locali.
L’art. 6, c. 1 della Convenzione prevede che lo straniero possa votare ed essere eletto se risiede da almeno cinque anni prima delle elezioni.
Il secondo comma dell’art. 6 concede agli stati di limitare il diritto al voto.
Basta una semplice legge di un articolo per dare il diritto di voto e l’eleggibilità agli stranieri: modificare la legge 203/1994 abrogando nel titolo e nell’articolo 1 le parole “limitatamente ai Capitoli A e B”. Questo è quanto, il resto è chiacchiera. (ADL)