di Emmanuela Bertucci
I ben noti ritardi delle Questure nel rilascio dei permessi di soggiorno hanno causato, specialmente nei periodi di ferie, notevoli problemi agli stranieri extracomunitari che vogliano viaggiare o tornare nel proprio Paese. Questi ritardi hanno costretto il Ministero dell'Interno a emanare diverse circolari per agevolare gli spostamenti degli stranieri in possesso della sola ricevuta di richiesta del permesso, tema cui abbiamo gia' dedicato un articolo: Poiche' una recente –ennesima– circolare ministeriale detta nuovi criteri, e viste le tante richieste di consigli che ci sono arrivate nella rubrica 'Cara Aduc', chiariamo se e quando gli stranieri soggiornanti in Italia possono lasciare il territorio nazionale per andare in vacanza, in altri Stati Schengen (gli Stati aderenti agli accordi di Schengen sono attualmente: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda e Norvegia), nel loro Paese di origine, o in Stati terzi.
Viaggi negli Stati Schengen
Lo straniero extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno italiano in corso di validita' puo' viaggiare nei paesi Schengen per motivi di turismo per un massimo di tre mesi. Il permesso di soggiorno chiaramente dovra' riportare una data di scadenza successiva al rientro in Italia.
Lo straniero extracomunitario in possesso della sola ricevuta delle Poste (sia per il rinnovo che per il primo rilascio del permesso) non puo' soggiornare, nemmeno per motivi di turismo, in altri Stati Schengen. Nel caso vi siano particolari, urgenti e documentate necessita' di viaggio in un Paese Schengen, si potra' chiedere alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio cartaceo, previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2006
_circolari/circolari/allegati/CIRCOLARE_POSTE_COPIA_SITO.pdf).
Lo straniero extracomunitario parente di cittadino UE puo' viaggiare liberamente negli Stati UE se in possesso di carta di soggiorno, altrimenti dovra' chiedere ai singoli Stati un visto di ingresso per motivi di turismo.
Viaggi nel proprio Paese di origine
Per gli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia e in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, la circolare del Ministero dell'Interno NR400/C/2008/2952/P/12.214.3.2 ) autorizza l'uscita e il reingresso nel territorio italiano per recarsi nel proprio Stato di appartenenza consentendo il transito nei Paesi Schengen attraverso le frontiere terrestri, marittime e aeree. Si potra' tornare a casa facendo, ad esempio, scalo negli aeroporti dei Paesi Schengen, oppure attraversandoli in auto, avendo cura di portare con se' i seguenti documenti:
– passaporto o altro documento di identita' equivalente e quindi valido per l'espatrio;
– originale o copia del vecchio permesso di soggiorno;
– ricevuta attestante la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
Questa possibilita' e' consentita esclusivamente dal 1 agosto 2008 al 31 gennaio 2009.
Per gli stranieri in attesa del primo permesso, invece nulla e' cambiato: potranno tornare a casa con la ricevuta delle Poste ma non potranno transitare in altri Paesi Schengen. Per approfondimento:
Viaggi in stati terzi
Ci sono giunte anche molte richieste relative a viaggi che cittadini stranieri extracomunitari regolarmente residenti in Italia devono intraprendere in altri Stati, non appartenenti al sistema di Schengen. In tutti questi casi, occorrera' rivolgersi all'ambasciata del Paese cui si e' diretti per sapere se sia o meno necessario richiedere un apposito visto. Gli stranieri in attesa di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno non potranno uscire e rientrare in Italia con la sola ricevuta delle Poste. In questi casi occorrera' richiedere alla Questura competente un permesso di soggiorno provvisorio, motivando le ragioni del viaggio.