Premesso che..
Ad esclusione del Capo dello Stato le altre tre piu’ alte cariche istituzionali, Presidente della Camera, Predidente del Senato e del Consiglio, alle origini sono stati eletti come rappresentanti di uno o dell’ altro partito. Con l’ attuale legge elettorale delle liste bloccate al cittadino non piu’ sovrano, non viene dato quel diritto di scelta democtatica, che possiammo chiamare, scelta diretta del proprio rappresentante. Quindi la presunzione da parte del capo del governo di rappresentare l’ intero paese e’ del tutto falsa.
L’ immunita’ del parlamentare e’ gia’ prevista dall’ art. 68 Molto probabilmente il Lodo Alfano e lo dico da perfetto profano e’ in netto conflitto sia con il suddetto articolo che con l’ articolo terzo: tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge. Ma vediamo cosa recita di preciso l’ articolo 68 ( in modo che anch’io me ne faccio una cultura )
Ecludendo la modifica costituzionali del 93 appottate all’ articolo, la quale permise al potere esecutivo di dimostrare al cittadino, che quasi la meta’ dei parlamentari italiani erano corrotti.
[art. 68… I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espesse e dei voti dati nell’ esercizio delle loro funzioni. ]
(Un principio di liberta’ ed autonomia del parlamentare introdotto per la prima volta dal parlametarismo inglese gia’ prima della rivoluzione francese con la sola differenza che all’ attuale in inglilterra esiste un codice di disciplina morale unica al mondo: “ Il parlamentare inglese indagato o presunto si dimette “ )
Questa norma ( insindacabilita’) ha il preciso scopo di evitare il parlamentare possa sentirsi in qualche modo condizionato o ricattato. Ma la pecca dell’ insindacabilita’ si estende anche alle affermazioni o azioni rese dal parlamentare in qualita’ di singolo cittadino, una questione che in passato e’ stata molto dibattuta. E’ opinione ( dico opinione ) di tutti i parlamentari che la tutela operi anche al di fuori delle attivita’ parlamentari, una chiara interpretazione ad personam dell’ articolo “chiamati a rispondere delle opinioni espesse e dei voti dati nell’ esercizio delle loro funzioni” e’ chiaro il riferimento alle funzioni parlamentari e non fuori. Conferendo anche all’ parlamentare uscente un ingiusto privilegio, ponendolo al di sopra agli altri candidati. . Ecco fermiamoci un attimo e riguardiamo al lodo Alfano. L’ immunita’ retroattiva in questo caso al capo del governo lo pone in una condizione di superiorita’(divinita’ ) rispetto sia nei comfronti dei suoi colleghi, che a qualsiasi altro cittadino.
L’ immunita’ penale !
Tutti sappiamo come funziona, la richiesta di autorizzazione a procedere e’ inoltrata dal Giudice al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, che la trasmette alla Giunta per le autorizzazioni, al Senato denominata Giunta per le elezioni e le immunita’. La riforma del 93 ha ridotto l’ ambito di applicabilita’ dell’ immunita’ penale al fine di evitare il ripetersi di abusi da parte del parlamentare. Con il lodo Alfano si ritorna alla prima Repubblica se non addirittura allo Statuto Albertino, rifrasando: “niun alta carica puo’ essere arrestata se non in forza di un autordine” Un errore gravissimo passare una legge ordinaria e non rimodificare costituzionalmente l’articolo 68, con un emandamento che avrebbe limitato l’ insindacabilita’ alle sole attivita’ istituzionali Questo e’ il solo modo per disciplinare e condurre il parlamentare italiano allo stesso livello di quello di altri paesi. Il parlamentare e’ parlamentare ( o dovrebbe esserlo ) nel parlamento, fuori e’ un cittadino comune con pari dignita’ ed e’ eguale davanti alla legge.
Detto cio’, e’ facile gabbare lo Santo ma e’ difficile fuggire dalle realta’ e condizioni del Paese.