L’On. Gino Bucchino rende noto che la Corte Costituzionale con sentenza n.172 depositata il 23 maggio 2008 ha definitivamente affossato le speranze di decine di migliaia di pensionati italiani che avevano trasferito i loro contributi in Italia dalla Svizzera.
La recente pronuncia stabilisce in pratica che le loro pensioni non potranno essere ricalcolate con il sistema più favorevole prescritto da alcune sentenze della Corte di Cassazione che teneva conto della retribuzione effettivamente percepita in Svizzera e che avrebbe fatto aumentare gli importi pensionistici.
La Consulta ha chiuso quindi una vertenza che si trascinava da tempo e che al fine di evitare pesanti esborsi in favore degli ex emigrati interessati era stata regolata dal legislatore con una specifica norma restrittiva inserita nella Finanziaria per il 2007. Tale norma che avallava l’operato dell’Inps in relazione al meccanismo di calcolo adottato e sconfessava le sentenze della Corte di Cassazione, era stata impugnata dalla Suprema Corte che chiedeva alla Consulta un giudizio di legittimità costituzionale della stessa promosso con ordinanza n.5048 del 5 marzo 2007.
Ma procediamo con ordine in merito ai contenuti e all’evoluzione di questa importanza vertenza.
L’art.1 dell’Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l’Italia e la Svizzera (14/12/62), ratificato nel 1973, prevedeva che “i cittadini italiani hanno la facoltà di chiedere, al verificarsi dell’evento assicurativo in caso di vecchiaia (o di anzianità) secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera ove non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera…”.
Fino a che non si era pronunciata a più riprese la Corte Suprema, l’Inps aveva liquidato le prestazioni pensionistiche degli emigrati i quali avevano trasferito i contributi in Italia, prendendo a riferimento come base di calcolo la retribuzione percepita in Svizzera, ma successivamente RIPARAMETRATA sulla base dell’aliquota contributiva svizzera molto più bassa rispetto a quella applicata in Italia (nel 2006 l’8% contro il 32,7%), con conseguente riduzione della retribuzione pensionabile (era un meccanismo ovviamente volto a ridimensionare le retribuzioni svizzere più elevate di quelle italiane e quindi l’importo delle pensioni).
La Corte di Cassazione, con sentenze nn. 4623/04, 20731/04 e 7455/05, aveva riconosciuto invece il diritto del lavoratore, in caso di trasferimento dei contributi svizzeri in Italia, alla determinazione del trattamento pensionistico secondo le modalità nazionali di liquidazione, cioè sulla base della effettiva retribuzione percepita nell’ultimo periodo lavorativo (fatto spesso valere in Svizzera), e quindi un aumento considerevole degli importi delle pensioni italiane.
A seguito di tali sentenze molti pensionati che avevano trasferito i contributi dalla Svizzera in Italia e che avevano versato nell’assicurazione elvetica contribuzione che era rientrata nella determinazione della retribuzione media settimanale utile per il calcolo della pensione, avevano presentato ricorsi ai Comitati provinciali dell’Inps che venivano puntualmente accolti considerata l’alta possibilità per gli interessati di ottenere pronunce favorevoli in sede giudiziaria con un notevole aggravio di costi per l’Istituto previdenziale.
A fronte di decine di migliaia di potenziali ricorsi e di elevatissimi oneri finanziari a carico delle Casse dell’Inps, e della probabile mancanza di copertura finanziaria, le autorità competenti ed il legislatore hanno deciso di emanare una disposizione tendente al superamento del contenzioso.
L’art.1, comma 777, della Finanziaria per il 2007, prevedeva appunto una disposizione tendente al superamento del contenzioso venutosi a creare in seguito alle Sentenze della Corte di Cassazione relative al trasferimento dei contributi di lavoratori italiani dalla Svizzera in Italia ed alla presa in considerazione della relativa retribuzione pensionabile.
L’art.1, comma 777, sopra citato, dava infatti una interpretazione autentica del Decreto del Presidente della Repubblica n.488 del 27 aprile 1968, e successive modificazioni ed integrazioni, e chiariva come doveva essere determinata la retribuzione pensionabile in caso di trasferimento presso l’assicurazione generale italiana dei contributi versati ad Enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni internazionali di sicurezza sociale (la possibilità di trasferimento dei contributi era stata prevista appunto fino al 2002 dall’accordo con la Svizzera).
Con tale disposizione il legislatore confermava il meccanismo di calcolo adottato dall’Inps (circolare n.324 dell’ 04/10/78) prima delle sentenze della Suprema Corte. La nuova norma aveva una efficacia retroattiva e quindi inficiava le sentenze della Corte di Cassazione.
Tuttavia la norma stabiliva che “Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.”. Ciò significa che chi aveva ricevuto gli arretrati ricalcolati dall’Inps li manteneva acquisiti. Per quanto riguarda invece tutti gli altri il cui ricorso era ancora pendente o addirittura già accolto ma non liquidato, in seguito all’Ordinanza n.5048 del 5 marzo 2007 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato non infondata la questione di legittimità costituzionale della nuova norma, tutta la materia era stata trasferita all’esame della Corte Costituzionale che ha ora chiuso definitivamente la vertenza con la Sentenza che abbiamo sopra illustrato.