PER LO SCONTO ICI INTRODOTTO DAL CENTRO-SINISTRA IN ATTESA DELL’ABOLIZIONE

Ritengo opportuno, in attesa delle decisioni del Governo sull’ICI, ricordare ai nostri connazionali residenti all’estero i quali si accingono a pagare l’imposta comunale sugli immobili posseduti in Italia, che il Governo Prodi ha introdotto con la legge finanziaria per il 2008 una ulteriore detrazione fiscale sull’abitazione principale di cui anche loro potranno beneficiare.

Come è noto, infatti, per i cittadini italiani residenti all’estero, la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto si considera “adibita ad abitazione principale” a condizione che non risulti affittata.

La Finanziaria 2008 per agevolare i proprietari dell’abitazione principale ha previsto un’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile con un tetto di 200 euro. L’ulteriore detrazione va ad aggiungersi alla detrazione di base di 103,29 euro e ad eventuali ulteriori riduzioni che il comune riconosce. In pratica l’ulteriore detrazione si applicherà solo dopo aver sottratto dall’ammontare dell’imposta lorda la detrazione di 103,29 euro ed eventuali ulteriori sconti previsti dal regolamento comunale.
L’ulteriore detrazione non si applica alle case di lusso, ville e castelli che appartengono alle categorie catastali A1, A8 e A9. I comuni possono elevare la detrazione per l’abitazione principale fino ad abbattere totalmente l’imposta dovuta.

L’ICI è l’imposta comunale sugli immobili e deve essere pagata da tutti coloro, anche se residenti all’estero, i quali possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento.

Ricordiamo ai cittadini italiani residenti all’estero che se l’immobile è posseduto da più proprietari (ad esempio anche da entrambi i coniugi), l’imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà e versata separatamente.
L’imposta si determina applicando alla base imponibile (costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso moltiplicata per alcuni coefficienti predeterminati), l’aliquota stabilita dal Comune ove è ubicato l’immobile (compresa normalmente tra il 4 ed il 7 per mille).
I termini per il pagamento dell’ICI sono: prima rata d’acconto entro il 16 giugno; seconda rata a saldo entro il 16 dicembre, La prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta e già pagata per l’anno di imposta precedente. Ovviamente se il Comune dovesse variare l’aliquota per l’anno in corso, il contribuente, in fase di saldo, dovrà ricalcolare l’ICI dovuta per l’anno intero, sottrarre l’acconto pagato a giugno e calcolare la differenza in saldo. Il pagamento può essere effettuato anche in un’unica soluzione entro il termine previsto per l’acconto applicando l’aliquota stabilita dal Comune per l’anno in corso.

Le persone non residenti in Italia possono effettuare il versamento dell’imposta dovuta per l’intero anno in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre, con l’applicazione degli interessi del 3% sull’importo il cui pagamento è stato differito. I nostri connazionali (ma ricordiamo che un gran numero di essi non dovrà più pagare l’ICI grazie alla sensibilità del Governo Prodi ed alla risoluzione emanata dall’Agenzia delle Entrate in seguito all’intervento di alcuni parlamentari, tra cui il sottoscritto, eletti nella Circoscrizione Estero) possono versare l’imposta direttamente dall’estero tramite bonifico bancario oppure vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente.
L’ipotesi dell’abolizione dell’ICI ventilata in campagna elettorale dallo schieramento di centro-destra favorirà i possessori di abitazione principale con rendite elevate e con redditi medio-alti, visto che attualmente i possessori di redditi bassi e di immobili con rendite medio-basse sono già esenti dal pagamento dell’imposta.

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