BOSSI FIRMA LA PRIMA PROPOSTA DI LEGGE FEDERALISMO FISCALE, MODELLO LOMBARDO

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UMBERTO BOSSI

La presente proposta di legge nasce dall’improrogabile esigenza di dare una concreta attuazione alle previsioni costituzionali dell’articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale. La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione ha posto le premesse per avviare un ampio processo di trasferimento di poteri dal centro alla periferia, incidendo sull’assetto delle competenze e dei rapporti tra i diversi livelli istituzionali della Repubblica.
Per il riconoscimento di una effettiva autonomia di regioni ed enti locali manca tuttavia un tassello fondamentale: l’attuazione del federalismo fiscale.
I ritardi fino ad oggi accumulati hanno condotto al perdurare di un modello di finanziamento degli enti territoriali «derivato», ossia dipendente dal bilancio statale, anzichè autonomo. Ciò ha comportato e comporta gravi disfunzioni nel rapporto tra politica e azione amministrativa e perduranti inefficienze nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
Con il superamento dell’attuale sistema di finanza derivata a favore di un moderno assetto di federalismo fiscale si consentirà l’assunzione – a tutti i livelli di governo – di decisioni politiche responsabili, rendendo trasparenti le scelte pubbliche e creando un collegamento diretto tra decisioni di spesa e decisioni di entrata.
Dall’attuazione del federalismo fiscale discenderà un nuovo stimolo a comportamenti innovativi e virtuosi (…). Nel nuovo assetto dei poteri pubblici e delle competenze tra i diversi livelli di governo (articolo 117 e 118 della Costituzione), le responsabilità legislative e amministrative degli enti territoriali sono destinate ad ampliarsi in misura significativa. Volumi consistenti di risorse finanziarie dovranno pertanto essere trasferite (…). Occorre pertanto dare prontamente attuazione alle prescrizioni dell’articolo 119 della Costituzione, assegnando agli enti territoriali le più idonee fonti di finanziamento, trovando il giusto equilibrio tra autonomia, equità ed efficienza.
L’articolo 1 della presente proposta di legge enuncia i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (…).
Tra i principi fondamentali si segnalano i seguenti:
a) l’attuazione del federalismo fiscale non deve comportare nè aumenti della spesa pubblica nè inasprimenti dell’imposizione fiscale sui cittadini;
b) l’esercizio dell’autonomia tributaria di regioni ed enti locali deve assicurare la correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso ai servizi offerti sul territorio;
c) l’attuazione del federalismo fiscale deve avvenire all’insegna della semplificazione del sistema tributario e della riduzione degli adempimenti a carico del cittadino;
d) il federalismo fiscale deve garantire la massima trasparenza ed efficienza nelle decisioni di entrata e di spesa, così da permettere il controllo della collettività sulle politiche fiscali e di spesa delle amministrazioni locali;
e) la perequazione deve ridurre ma non annullare le differenze di capacità fiscale, realizzando il giusto equilibrio tra solidarietà ed efficienza, premiando i comportamenti finanziari virtuosi e le regioni con una minore evasione fiscale.
Le regioni – come enti di programmazione – devono poter assumere ruoli di comportamento e di responsabilità rispetto alla finanza degli enti locali del territorio.
Definiti i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, i successivi articoli della presente proposta di legge danno attuazione alle previsioni costituzionali dell’articolo 119.
La proposta di attuazione dell’articolo 119 si fonda su tre pilastri:
a) il riconoscimento di ampie fonti autonome di entrata per regioni ed enti locali;
b) la previsione di meccanismi perequativi equi ed efficienti;
c) la previsione di nuove regole di coordinamento della finanza pubblica.
Perché il federalismo fiscale sia effettivo, occorre che gli enti territoriali possano disporre di fonti tributarie di entrata quantitativamente rilevanti rispetto alle necessità di spesa. Al tempo stesso, occorre che tali fonti di entrata siano trasparenti e di semplice applicazione.
A questi fini nell’articolo 2 della proposta di legge si prevede di attribuire alle regioni, a parità di pressione fiscale individuale ed aggregata, una quota consistente dell’imposta sul reddito delle perone fisiche. Secondariamente, si prevede di attribuire una compartecipazione elevata al gettito dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di devolvere alla regioni l’intero gettito delle accise, dell’imposta sui tabacchi e di quella sui giochi.
Anche per gli enti locali occorre prevedere un aumento del grado di autonomia tributaria: a tal fine si prevede di attribuire a essi la possibilità di tassare autonomamente i redditi fondiari, cosicchè essi potranno essere in grado di proseguire obiettivi autonomi del settore delle politiche abitative.
In coerenza con le prescrizioni dell’articolo 119 della Costituzione, all’articolo 3 della proposta di legge si prevede di istituire un fondo regionale per gli enti locali con particolare riguardo a quelli che abbiano minore capacità fiscale.
Il meccanismo perequativo proposto è di tipo orizzontale, così da rendere trasparenti i flussi di risorse finanziarie tra regioni affluenti e regioni traenti. Al tempo stesso l’esigenza solidaristica propria della perequazione va coniugata con criteri di efficienza; a questo fine si prevede che le differenze di capacità fiscale tra i diversi territori siano ridotte tramite la perequazione, ma non annullate, così da stimolare i territori più svantaggiati a sviluppare le proprie economie e le proprie basi imponibili.
È inoltre assegnata alle regioni – anziché allo Stato – la gestione delle risorse perequative da destinare agli enti locali dei rispettivi territori.
L’obiettivo è di coniugare le esigenze di investimento dei diversi territori con l’equilibrio della finanza pubblica complessiva. Inoltre, anche in questo ambito è assegnato un ruolo di coordinamento alle regioni rispetto agli enti locali dei rispettivi territori.
Più in generale, per assicurare un assetto stabile e condiviso alle relazioni finanziarie tra centro e periferia è prevista – sul modello di alcune esperienze federali – la costituzione di un’apposita Commissione tecnica, composta da rappresentanti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
La presente proposta, riproduce fedelmente quella deliberata dal Consiglio Regionale della Regione Lombardia il 19 giugno 2007 e presentata alla Camera dei deputati durante la passata legislatura. Essa rappresenta una base concreta di discussione in grado di dare immediato impulso all’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e con esso al federalismo fiscale che tutto il Paese e soprattutto il Nord vuole realizzato al più presto come dimostra il recente responso delle urne.
Oggi i nostri cittadini pagano le tasse e creano ricchezza ma i trasferimenti vanno ad altri. Questo rischia di compromettere non solo la locomotiva lombarda ma l’intero sistema economico italiano.
Con questa proposta di legge si apre una strada nuova, quella di un federalismo fiscale che si propone di creare un sistema equo, ma anche semplice, efficace e, soprattutto, trasparente.
Costruendo un fisco basato su pochi tributi, un solo codice e sulla semplicità delle regole si rendono meno gravosi, sia nella realtà che nella percezione, gli oneri per il cittadino contribuente,.
Concludiamo con una frase di Abraham Lincoln che diceva: «Non si può rinforzare il debole indebolendo il più forte»; pertanto la Lombardia continuerà ad aiutare le aree meno fortunate del Paese, ma è stanca di correre con le catene ai piedi. Questo progetto va nella direzione della libertà.

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