Modifiche alle norme sull’editoria legge n.62 marzo 2001 e precedente legge n.416 del 5 agosto 1981
Premessa
On.li colleghe e colleghi,
nel settore della carta stampata, in modo particolare in quello dei quotidiani, alla luce delle innovazioni tecnologiche, in specifico la diffusione dei quotidiani on-line, hanno apportato significative modifiche nel mondo delle comunicazioni.
Internet, a contribuito con la rete telematica ha sviluppare in modo realmente indipendente la notizia giornalistica. Questo significa che il lettore on-line, usufruisce di un servizio che è dato dal lavoro intellettuale del giornalista, come di quello tecnico dei programmatori e sistemisti. Un settore questo che qualora incentivato, può creare lavoro stabile e di alta professionalità.
Apportare significative modifiche a questo testo, vuole altresì esprimere in modo sostanziale e non più formale,la salvaguardia della democrazia nel nostro paese, e porre un freno all’intreccio tra i poteri bancari/industriali possessori di grande testate giornalistiche che da oltre 50 anni, condizionano in modo rilevante la politica nazionale.
In questa prospettiva il testo presentato dal governo, va visto come un momento centrale della riforma, non per i contenuti ma soprattutto per l’opportunità che si offre al Parlamento di discutere su un tema di sua esclusiva competenza.
La legge risente degli “acciacchi del tempo” in quanto risale a circa 25 anni fa, anzi per l’esattezza la sua datazione e del 8 febbraio 1948 n.48 che prende il nome “ legge sulla stampa”. Tale legge si preoccupava di rimuovere i limiti alla manifestazione del pensiero che in particolare avevano permesso le censure del periodo fascista.
La susseguente legge n.46 del 5 agosto 1981, si configurava come una risposta alla crisi del settore agli inizi degli anni ’80, causata dall’innovazione tecnologica e i punti fondamentali erano:
I provvedimenti di anticoncentrazione
Abolizione del prezzo amministrato e liberalizzazione del prezzo dei giornali.
Sostegno economico alle imprese editrici di particolare valore, più precisamente iniziano ad essere abbandonati i sostegni economici diretti alle imprese editrici a tutto vantaggio dei sostegni economici indiretti (tramite fondi speciali): questa secondo la volontà del legislatore doveva essere la vera novità.
La legge n.62 del 7 marzo 2001 Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali, si è preoccupata di ridefinire, estendendola, la nozione di “prodotto editoriale”
Con prodotto editoriale la legge ha inteso il prodotto realizzato su supporto cartaceo (giornali, libri etc) mentre, per supporto informatico la diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo. Le tipologie di editoria online sono fondamentalmente due.
Trasposizione online di riviste cartacee
Riviste nate online (editoria telematica).
Appare evidente che il legislatore pur avendo dimostrato una chiara lungimiranza, non aveva previsto l’impetuoso e qualificato sviluppo nel mondo delle comunicazioni, in particolar modo sulla rete telematica oggi identificata come Internet. Lo stesso art. 21 della Costituzione al comma 5 recita: La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Gli aiuti economici in favore dell’attività editoriale si distinguono in diretti e indiretti
Gli aiuti diretti hanno una storia che inizia già negli anni trenta, con l’istituzione dell’Ente Nazionale Cellulosa e Carta, con la legge n.416/1981 è stato limitato questo tipo di aiuti, riservandoli a categorie più specifiche d’imprese.
– imprese editrici di particolare valore
– stampa italiana all’estero.
Gli aiuti indiretti si riassumono in tre tipologie:
– riduzioni tariffarie (telefoniche e postali)
– agevolazioni fiscali (riduzione della base imponibile per il calcolo dell’IVA)
– finanziamenti agevolati (legge 62/2001) con l’istituzione di un Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese editoriali, per progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva di durata massima di 10 anni
La legge 7marzo 2001, n.62, stabilisce che per “prodotto editoriale”, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazione presso il pubblico.
Stando alla lettera di tale norma, vi è una corrente di pensiero che ritiene che il mondo web rientra pienamente nella norma con una vasta applicazione del principio di una larga concezione di che cosa sia un “giornale on-line”, con l’importante conseguenza che ogni sito avrebbe dovuto avere un direttore iscritto all’albo dei giornalisti o dei pubblicisti.
On. le colleghe/ e colleghi,
alle grandi testate oggi vengono erogati finanziamenti che se valutati in rapporto agli altri paesi europei ci sembrano un assurdità, perché le stesse, il riferimento è alle grande testate, hanno nei loro consigli di amministrazione banche/assicurazioni/ grande industria, le quali rispetto alle piccole e medie aziende, inclusi i giornali on-line con diffusione tra i connazionali all’estero, possono permettersi investimenti che altri sul mercato non hanno. Con le modifiche qui proposte, si tenta di venire in aiuto a quel settore che generalmente si ritiene essere la nuova frontiera dell’informazione (internet), e potrà in futuro essere il mercato per l’occupazione giornalistica.
In questa ottica è auspicabile, se non urgente, anche sulla scorta di utili indicazioni in materia che vengono da molti Paesi della Comunità Europea, procedere a quelli aggiustamenti degli aiuti sull’editoria, che potranno essere destinati alla nuova frontiera dell’informazione che possiamo definire soggetti deboli sotto il profilo della raccolta pubblicitaria, oppure legati ad un progetto determinato, oppure misti cioè, che combinano più elementi.
Nessuno a finora calcolato i costi sostenuti dalla collettività in riferimento alle leggi sul editoria dal 1948/8 feb legge n.48, successive modifiche legge n.46 5 agosto 1981, e non ultima la legge n.62 del 7 marzo 2001 in particolare agli aiuti finanziari alle grande testate, le quali a fronte della precarietà dei tanti giornalisti, non hanno inteso regolarizzare il rapporto di lavoro.
Una riforma della disciplina dell’editoria, alla luce delle innovazioni informatiche è auspicabile/necessaria.
Disposizioni Generali
Art.1
1.Per “prodotto editoriale” ai fini della presente legge, si intende in modo rilevante: supporto informatico ed elettronico, quali i giornali pubblicati on-line.
Art.2
(Disposizioni sulla proprietà delle imprese editrici ed in materia di trasparenza)
L’art.1 della legge 5 agosto 1981, n.416 e sue successive modifiche, restano inalterati nei seguenti comma a) b) c) d)
comma 3.- Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con regolare periodicità e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’art. 5 medesima legge n.47 del 1948
Art.3
L’esercizio dell’impresa editrice di giornali on-line è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l’attività editoriale esercitata prevalentemente con mezzo e supporto elettronico. Resta in essere anche per le società editrice di giornali on-line l’art 2359 del codice civile
Art.4
(Modalità di erogazione delle provvidenze in favore
dei quotidiani on-line per l’informazione agli italiani
all’estero)
1.A decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e modificazioni, si rende disponibile un importo di 10.000.000 di euro previsti per i contributi di cui all’art 26, primo comma, alla legge 5 agosto 1981,n. 416, che vengono destinati a quei soli giornali italiani che via internet, contribuiscono a diffondere nel mondo, le notizie politiche, economiche, culturali e di turismo del nostro paese.
Capo II
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
DEL SETTORE EDITORIA
Art.5
(Tipologie di interventi nel settore Editoriale)
1.Alle imprese operanti nel settore editoriale/ quotidiani on-line con chiara linea imprenditoriale rivolta in modo inequivocabile, verso le comunità italiane all’estero, vengano riconosciuti aiuti economici come da art.4 comma 1, e da legge 5 agosto 1981 n. 416 art.4.
Art.6
(Fondo per le agevolazioni di credito alle Imprese del settore editoriale)
L’art.5 della precedente legge, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, dove è istituito il “Fondo” finalizzato alla concessione di contributi, istituito presso la Presidenza del Consiglio, deve cosi intendersi: Il “Fondo” per le agevolazioni di credito sia della Presidenza del Consiglio che dello stesso MAE alle imprese del settore editoriale siano esso cartaceo che via internet, vengono gestito dalle presidenze delle commissioni cultura di Camera e Senato in modo paritario da maggioranza e opposizione.
Art.7
(Criteri di valutazioni per accedere al credito)
1. Resta inteso che al Fondo affluiscono le risorse finanziarie come da precedenti disposizioni di legge stanziate nel bilancio dello Stato, vedi legge 5 agosto 1981 n.416 e successive modificazioni , la parte riguardante le agevolazioni per i quotidiani on-line con diffusione via internet che già svolgono servizio di informazione per la comunità degli italiani all’estero, sentiti i pareri della commissioni cultura di Camera e Senato, non che dello stesso CGIE in rappresentanza dei nostri connazionali, valutati i criteri di qualità ed equità dell’informazione, stabiliscono gli opportuni criteri di valutazioni per accedere al credito che saranno successivamente pubblicati sulla G.U.
Art.8
( Procedura automatica)
L’ammontare del contributo deve essere almeno pari e non inferiore al 50% dell’importo medesimo, calcolato al tasso di riferimento fissato con decreto dal ministero dell’economia.
L’approvazione dell’ammontare del contributo, deve essere concordato con le commissioni cultura di Camera Senato e CGIE, le quali stabiliscono sulla base del art.7 “criteri di valutazioni” la somma da erogare.
Art.9
Alla concessione dei contributi prevista dalla procedura delle commissioni cultura di Camera e Senato e CGIE, si accede mediante procedura automatica, durante e dopo presentazione del progetto del giornale on-line, fatto salvo per tutti quei giornali che operano nel settore e sono già reperibili attraverso i siti internet, gli stessi potranno usufruire dei contributi come da legge 5 agosto 1981, n.416, mediante normale domanda di ammissione.
Sulla Gazzetta Ufficiale, sono comunicati i termini previsti che non potranno essere inferiore a novanta giorni di presentazione delle domande, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell’impresa proponente, sulla cui base verrà effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo.
Art.10
Procedura valutativa
L’ammissione al contributo, è disposta sulla base della deliberazione della commissione cultura congiunte di Camera e Senato e CGIE, l’emanazione del contributo deve avvenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del parere della commissione.
I requisiti valutativi devono tener prevedere la seguente normativa:
a) registrazione del giornale on-line presso il tribunale di competenza territoriale anche estera di sola lingua italiana.
b) il contributo in base alle visite uniche ricevute che sarà stimato in base a sistemi statistici certificati
c) il giornale on-line deve essere in regola con la vigente legge italiana sul editoria