Le ragioni della Riforma : La presente Proposta di Legge, di iniziativa popolare, nasce alla scopo di modificare solo in parte l’art. 106 Cost. nella parte in cui afferma che “Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso” chiedendo l’accesso per concorso per titoli e maturata esperienza.
La seguente proposta è totale COSTO ZERO!
La stessa comporterebbe una significativa riduzione dei costi della spesa pubblica attraverso l’eliminazione di milionari Concorsi pubblici, e di tante “ dubbie” Scuole private di Formazione, per l’accesso dei giovani candidati ai concorsi indetti; La seguente proposta comporterebbe anche una significativa riduzione dei costi della spesa pubblica con l’attribuzione a tutti i Giudici Civili, Penali ed Amministrativi, oltre una base minima stipendiale mensile [ in luogo degli elevati Stipendi attuali] di un riconoscimento a cottimo sulla effettiva produzione lavorativa in base ai tempi e qualità del lavoro, come sperimentata per oltre 15 anni dai Giudici di Pace in Italia che hanno reso possibile di evitare gravi condanne per gli atavici e noti ritardi registrati in anni di Magistratura Ordinaria;
La seguente proposta comporterebbe ancor più un apporto immediato ed Altamente qualificato alla Giustizia con Magistrati provenienti dall’Avvocatura Specializzata e con comprovata esperienza pluriennale, con obbligo di cancellazione dai relativi Ordini Forensi, con rispetto di ogni più ampia incompatibilità professionale e con eventuali incarichi Fuori Regione di residenza;
OCCORRE:LA REVOCA del Decreto Legislativo recante la Riforma organica della Magistratura Onoraria ed altre disposizioni sui Giudici di Pace, nonché la Disciplina Transitoria relativa ai Magistrati Onorari in Servizio, a norma della legge del 28 aprile 2016, n. 57;
RISULTA ALL’UOPO: ACQUISITO il parere del Comitato Europeo dei diritti sociali che ha denunciato e sancito che le motivazioni dello Stato Italiano sui giudici di Pace “riguardano mere modalità di organizzazione di lavoro e non costituiscono una giustificazione oggettiva e ragionevole per la discriminazione e il trattamento differenziato con la magistratura professionale” condannando l’Italia per violazione della carta sociale;
INOLTRE RISULTA ACQUISITO il parere della Presidente della Commissione Europa Cecilia Wikstrom con nota inviata nel marzo 2017 al Ministro Orlando ammonendolo dell’illecito trattamento riservato ai giudici di pace ( e quindi di tutti i magistrati onorari) in quanto “Il Giudice di Pace riveste un ruolo centrale ed insostituibile per garantire ad ogni cittadino italiano e comunitario il diritto a un ricorso effettivo davanti a un giudice imparziale e lo svolgimento di un processo entro un limite ragionevole”, e minacciando l’Italia della sicura apertura della procedura di infrazione con conseguente applicazione di una pesante sanzione pecuniaria che, purtroppo, sarà a carico dei cittadini italiani;
STRUTTURA PROPOSTA NORMATIVA –
(Requisiti per il conferimento dell’incarico di magistrato civile e di magistrato amministrativo) Alla magistratura civile, penale ed amministrativa possono accedere i giudici onorari (G.O.T, Giudici di Pace e VPO) che abbiano maturato almeno otto anni di effettivo servizio, nonché gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori con almeno dodici anni di effettivo e comprovato esercizio della professione senza aver riportato condanne penali, disciplinari e con riserva all’atto dell’incarico di cancellazione dall’Ordine Forense di Appartenenza;
Possono accedere altresì i professori Universitari Ordinari in materie giuridiche [ destinati nelle materie specifiche di loro competenza ] ed i notai [ destinati nelle sezioni fallimentari o esecuzioni immobiliari o di volontaria giurisdizione ].
In seguito alla graduale scomparsa della figura dei giudici onorari, progressivamente assorbiti nei ranghi della magistratura togata per effetto della presente riforma, l’accesso sarà riservato ai soli avvocati ed ai professori universitari ordinari in materie giuridiche ed i notai.
Per il conferimento dell’incarico è richiesto il possesso dei seguenti, ulteriori requisiti: 1. cittadinanza italiana; 2. godimento dei diritti civili e politici; 3. condotta incensurabile; 4. idoneità fisica e psichica; 5. assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso; 6. assenza di misure di prevenzione o di sicurezza personali; 7. assenza di sanzioni disciplinari.
(Incompatibilità) -I Candidati dovranno impegnarsi all’atto dell’accettazione dell’incarico di cessare immediatamente da ogni altra attività professionale, ed in particolare dall’esercizio delle attività forensi, legali, previa cancellazione dal proprio Albo professionale. Sarà Cura del Consiglio Superiore della Magistratura vigilare e controllare ogni eventuale incompatibilità a tal riguardo, in forza dei poteri di legge.
(Modalità di espletamento delle selezioni e copertura costante della carenza di organico previo scorrimento graduatoria) – Il Consiglio Superiore della Magistratura provvede all’emanazione del bando di concorso, per soli titoli, ogni qual volta riscontri una carenza di organico nella misura del 10%, anche su segnalazione dei magistrati in carica, degli uffici di cancelleria e dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati locali. Nei tre anni successivi all’espletamento del concorso, qualora permanga lo stato di carenza, il CSM procede allo scorrimento della graduatoria, per ottenere l’integrale copertura dei posti rimasti vacanti.
(Domande di partecipazione) – Le domande di partecipazione devono pervenire al Presidente della Corte di Appello entro il termine indicato nel bando e secondo le modalità di invio prescritte, cartacee e/o telematiche. Nella domanda, ciascun candidato deve preliminarmente dichiarare il possesso dei requisiti generali, richiesti per l’accesso alla pubblica amministrazione. Deve altresì provvedere a indicare i titoli posseduti, con riserva di produrli in originale all’esito di un’eventuale assunzione. In particolare il candidato dovrà produrre idonea documentazione comprovante l’esperienza maturata in riferimento alla specifica materia, nell’ambito della quale ha perfezionato la sua preparazione. In virtù anche del decreto legislativo, che verrà contestualmente abrogato all’atto di approvazione della presente riforma, di cui alla legge del 28.4.2016 n. 57 recante la riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace in servizio, ex art. 14 CAPO V è riconosciuta preferenza a parità di merito ai giudici di pace in servizio, a norma dell’art.5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9.5.1994 n. 487, nel detto concorso come in altri indetti dalla Amministrazioni dello Stato.
(Nomina e ammissione al tirocinio) – La nomina dei Giudici ammessi avviene con delibera del CSM sulla base della graduatoria precedentemente stilata, dandone altresì comunicazione ai consigli degli ordini degli avvocati e al Ministero della Giustizia. La graduatoria sarà successivamente pubblicata sul sito istituzionale degli enti e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Gli istanti ammessi dovranno partecipare a un tirocinio retribuito della durata di sei mesi, presso la sezione giudiziaria del Tribunale destinata a trattare le materie di specifica competenza del candidato.
(Tirocinio e conferimento dell’incarico) – Il tirocinio è organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e dalla Scuola superiore della Magistratura. Il CSM, sentito il comitato direttivo della Scuola, delibera la data di inizio e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari. In seguito al superamento del relativo periodo, il Ministro della Giustizia conferisce l’incarico con decreto.Saranno esonerati da tale Tirocinio i soli ex Giudici di Pace ammessi in Sezioni destinate a materie già di loro specifica competenza ed acquisita professionalità. Gli ex Giudici di Pace ammessi, già esercenti anche la professione di avvocato in altra specifica materia e che abbiano acquisito in merito un’elevata competenza, possono chiedere di concorrere, in sostituzione, al periodo di tirocinio di cui all’articolo precedente III Comma.
(Delle funzioni e dei compiti della nuova magistratura civile, penale e amministrativa) – I candidati, selezionati secondo queste nuove modalità, andranno a svolgere le medesime funzioni un tempo attribuite ai magistrati togati in ambito civile, penale e amministrativo, in riferimento alla specifica materia di loro comprovata competenza. Coloro che, prima della riforma, sono stati assunti e immessi in ruolo in seguito al superamento del vecchio concorso per uditori giudiziari, non subiranno alcuna modifica nel loro status economico e professionale e continueranno a svolgere il proprio incarico, fino alla data di collocamento a riposo.
(Durata e natura dell’ufficio) L’incarico è conferito a tempo indeterminato fino all’ età pensionabile. I candidati ammessi assumono il ruolo di togati e sono sottoposti al medesimo regime originariamente prescritto per i magistrati civili, penali e amministrativi assunti tramite il vecchio concorso, senza alcuna eccezione o deroga. Parimenti identiche sono le ipotesi di astensione e ricusazione. I candidati, che hanno ricevuto la nomina, devono esercitare le proprie funzioni con imparzialità, correttezza, diligenza, riserbo ed equilibrio, in quanto organi super partes e arbitri terzi.
(Conferma) – L’incarico di magistrato civile, penale e amministrativo deve essere confermato ogni quattro anni, mediante delibera del Consiglio Superiore della Magistratura. Al CSM spetta vigilare sul mantenimento dei requisiti richiesti e la mancanza di sopravvenute cause di incompatibilità, pena l’immediata pronuncia di decadenza dall’incarico. Il CSM delibera altresì l’eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari, nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite dalla previgente normativa.Nel compiere la valutazione, che è alla base della suddetta delibera, il CSM dovrà accertare le violazioni contestate, in contradittorio con il soggetto sottoposto al giudizio di conferma, e fornire adeguata motivazione. Il giudice non verrà confermato, se ritenuto colpevole di violazione di uno o più dei criteri di cui al comma IV-art. 8.
(Formazione) -Restano fermi gli obblighi in materia di formazione e aggiornamento. In particolare i giudici, nominati secondo le modalità di cui alla presente legge, hanno l’obbligo di aggiornare annualmente la propria preparazione mediante la frequenza obbligatorio di corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, in riferimento alle specifiche materie di loro competenza e a quelle attinenti sezioni, alle quali sono stati destinati. Tutti i giudici inoltre dovranno sottoporsi annualmente a una verifica relativa al possesso delle attitudini psico-fisiche, richieste per il corretto espletamento dell’incarico, al fine di accertare l’eventuale presenza di sintomi e/disturbi inibenti o inficianti l’esercizio delle funzioni. Detta verifica sarà effettuata presso un struttura sanitaria pubblica, da individuare presso ogni capoluogo di regione ove è presente l’ufficio giudiziario.
(Trattamento economico) – I magistrati civili, penali e amministrativi ricevono il medesimo trattamento retributivo stabilito dalla previgente normativa, con la modifica che segue: A tale trattamento limitato ad uno stipendio fisso non inferiore ad euro 5.000,00 in base ai ruoli ed anzianità di servizio, vanno ad aggiungersi premi di produzione in base alle sentenze ed ordinanze definitive emesse, ai giorni di udienza effettivamente svolti, alla durata dei rinvii delle cause, ed al numero delle udienze celebrate, finalizzati al recupero dell’efficienza e tempestività dell’azione giudiziaria e tenuto conto della valente e comprovata esperienza dei Giudici di Pace nell’ultimo decennio, come dimostrata dalle note statistiche Giudiziarie. In ogni caso è facoltà dei Giudicanti già in servizio attivo, entrati con concorso, di poter optare e chiedere l’applicazione del nuovo trattamento economico previsto dalla presente riforma, se ritenuto più favorevole. La dichiarata ed espressa richiesta diventa irrevocabile.
(disposizione transitoria. finanziaria e finale ) Si rimanda all’esito ad ogni ulteriore disposizione transitoria, finanziaria e finale ed abrogazione di ogni altro disposto legislativo emesso, contrario e non assorbente. Circa l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente proposta si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un procedimento a totale costo zero.
Il Movimento dei Missionari Forensi – Sede Nazionale Napoli
” Che il signore Ci Conservi nella Giustizia, Ci dia la Forza di DifenserLa e la Saggezza di ApprezzarLa”