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Da rivedere il limite annuo delle compensazioni fiscali

L’art. 34, comma 1, della Legge 388/2000, stabilisce che i crediti fiscali e contributivi pagabili con modello F24, possono essere compensati fino all’importo annuo massimo di euro 700 mila.

L’articolo 147, del D.L. 34/2020, conosciuto come Decreto Rilancio, ha disposto, solo per il periodo d’imposta 2020, l’innalzamento del limite da 700 mila a 1 milione di euro.

Come precisato dalla Relazione illustrativa del Decreto Rilancio, la modifica era finalizzata ad incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti d’imposta e contributivi attraverso l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del D. Lgs. 241/1997.

Il limite di un milione, non è stato però riproposto per l’anno in corso, per cui vige nuovamente quello di 700 mila euro, che decorre dall’anno 2014.

Ora, premesso che sia l’art. 1243, comma 1, del codice civile, così come l’art. 56 della legge fallimentare, trattando la compensazione fra due debiti della stessa natura che rispettano i requisiti di liquidità ed esigibilità, non pongono limiti, sembra opportuno, se non proprio eliminare, perlomeno rivedere al rialzo il tetto dei 700 mila euro, anche in considerazione dei seguenti elementi:

– l’emergenza Covid-19 è ancora in corso, le aziende come scritto nella Relazione illustrativa hanno necessità di incrementare la liquidità utilizzando i crediti d’imposta e contributivi con la compensazione;

– l’Agenzia delle Entrate, sulla base del quadro normativo vigente, opera controlli preventivi sui modelli F24 che presentino compensazioni di crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro annui;

– l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi sui crediti d’imposta di natura agevolativa riconosciuti alle imprese (quadro RU del modello Redditi);

– l’Agenzia delle Entrate può bloccare le compensazioni considerate a rischio;

– per la compensazione di crediti per imposte dirette ed IVA di importi rilevanti, è necessario il visto di conformità;

– dall’anno 2020 i crediti per imposte dirette superiori ad euro 5 mila sono compensabili dal decimo giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione.

L’esistenza dei controlli preventivi richiamati e, quindi, la certezza dell’impossibilità di usi distorti delle compensazioni, potrebbe permettere, se non di eliminare, di alzare l’attuale soglia annuale di euro 700 mila, rendendola strutturale ad euro 1 milione.

In questo modo il contribuente avrebbe a disposizione (in ossequio alla relazione illustrativa del Decreto Rilancio) una maggiore liquidità da utilizzare in nuovi investimenti e/o assunzioni di personale dipendente.

Senza dimenticare che così facendo il nuovo limite sarebbe allineato a quello di un milione previsto per i subappaltatori in edilizia che applicano il reverse charge per almeno l’80% del fatturato.

Livorno, 18.02.2021

FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

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