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IL DECRETO LEGGE N° 3 DEL 2021: PIGNORAMENTI E RISCOSSIONI PIGNORAMENTI E NOTICHE ATTI IMPOSITIVI: IL DECRETO LEGGE N° 3 DEL 2021 – INFO N° 194

A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti

Cari colleghi,
Vi rendiamo noto che il D.L. 3 DEL 2021 ha differito alcuni termini già contenuti del DECRETO RILANCIO e nel DECRETO CURA ITALIA.
In particolare, il suindicato provvedimento, entrato in vigore il 15 gennaio 2021 ha posticipato le seguenti scadenze:
PIGNORAMENTI: sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19 maggio 2020, aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro,  pensione, indennità in luogo delle pensioni o assegni di quiescenza.
NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI:  dal 1 febbraio 2021 al 31 gennaio 2022, verranno notificati  avvisi di accertamento, avvisi di accertamento, atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni; atti di recupero dei crediti di imposta; avvisi di liquidazione; avvisi di rettifica e liquidazione per i quali i  TERMINI DI DECADENZA
SCADONO DALL’8 MARZO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020, salvi i casi di urgenza ed indifferibilità.
NOTIFICA ATTI, COMUNICAZIONI ED INVITI ENTE IMPOSITORE: dal 1 febbraio 2021 al 31 gennaio comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatici in materia di imposte sui redditi (art. 36 bis del D.P.R. 600/1973)
1)     comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli formali in materia di imposte sui redditi (art. 36 ter del D.P.R. 600/1973);
2)     comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatici in materia di IVA (art. 54 bis del D.P.R. 633/1972);
3)     invito all’adempimento in caso di irregolarità nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21 bis del D.L. 78/2010);
4)     atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica (art. 23 D.L. 98/2011);
5)     atti di accertamento delle tasse automobilistiche (T.U. 39/1953 e art. 5 D.L. 953/1982);
6)     atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari (art. 21 della Tariffa, allegata al D.P.R. n. 641/1972);
Anche in tale ipotesi, sono esclusi i casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
NOTIFICA DELLE CARTELLE, PROROGA TERMINI DI DECADENZA: Sono prorogati i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, che viene portata a 13 mesi (anziché di 1 anno), in relazione alle seguenti dichiarazioni:
1)     dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione (artt. 36 bis D.P.R. 600/1973 e 54 bis D.P.R. 633/1972)
2)     dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 D.P.R. 917/1986;
3)     dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale (art. 36 ter D.P.R. 600/1973). Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
4)     Il d. l. 3/2021 modifica i termini indicati nell’art. 68 c. 1 del Decreto Cura Italia (d. l. 18/2020).
ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE:  sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 gennaio 2021 (anziché al 31 dicembre 2020), derivanti da:
1)     cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
2)     avvisi di accertamento e di addebito (artt. 29 e 30 d.l. 78/2010).
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
INTERESSI NON DOVUTI:  per tutti i precedenti atti, se notificati entro il 31 gennaio 2022 (anziché entro il 2021), non sono dovuti:
1)     gli interessi per il ritardato pagamento (di cui all’art. 6 D.M. 21.05.2009);
2)     e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all’art. 20 D.P.R. 602/1973)
per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso.
Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, al numero 3358238762.

Con l’impegno di sempre.
Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti🥰🥰

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