di Dott. Giuseppe Gorga, socio AIDR
Con il diffondersi della pandemia nel nostro paese, scoppiata a maggio di quest’anno, l’Italia ha dovuto affrontare una delle crisi sanitarie più dure della sua storia.
Diversi settori hanno rilevato ingenti danni economici e anche la formazione professionale è stato duramente colpita.
In risposta a tale emergenza la formazione ha dovuto rivoluzionare il proprio modo di fare didattica, e riguardo a ciò, fondamentale è stato l’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici e piattaforme telematiche.
Il Piano Colao, progetto di rilancio per l’economia Italiana post-covid, si e impegnato per rilanciare i vari settori colpiti e nello specifico sul tema della formazione, ha riservato ben 5 schede introduttive per futuri progetti di riforma.
La scheda 78, ad esempio, tratta la necessita di creare una spinta rilevante nel tema formazione, per il settore del digitale.
Questo progetto, di fatto, da il via, ad un grande piano di riforma strutturale, che modernizza il tema formazione digitale in Italia.
Nello specifico, la scheda disciplina come lanciare un programma didattico sperimentale e colmare quindi il gap di competenze e skill critiche (capacità digitali, STEM, problem-solving, finanziarie di
base) che ha fatto balzare il nostro paese al 26º posto fra i 28 Stati membri dell’UE.
Il progetto Colao tenta di rispondere alla crisi della formazione sottolineando come esistano gia diverse aziende italiane pronte ad offrire un lavoro a 469 mila lavoratori STEM nei prossimi 5 anni. Il dilemma è che in base a questa grande richiesta di lavoro, solo il 33% della professionalità tecnica richiesta dalle aziende risulta “non rintracciabile”.
Il progetto si struttura nello specifico in ben 4 fasi articolate nel:
- Disegno di percorsi didattici sperimentali su competenze e skill critiche differenziati per complessità e pensati per un utilizzo combinato di lezioni in aula e su
piattaforma digitale;
- Sperimentazione dei percorsi formativi disegnati su una selezione di classi con gli insegnati che hanno aderito al pilota e partecipato alla realizzazione dei corsi;
- Lancio a scala tenendo conto dei diversi bisogni dei destinatari e del contesto, unitamente all’analisi dei fabbisogni formativi degli insegnanti (ad esempio attraverso
questionari ad hoc) e dei livelli di competenza degli studenti (analisi multilivello dei dati Invalsi);
- Monitoraggio e miglioramento continuo dell’offerta didattica sulla base di feedback e risultati nei test standardizzati internazionali;
Ma lo strumento online di formazione per le scuole non può rilevarsi un pericolo per la privacy degli studenti? A questa domanda ha riposto il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, all’Ansa, l’11 giugno 2020.
Nello specifico la problematica sorta, riguardava la pubblicazione dei voti degli studenti in modalità online sulla loro ammissione o non ammissione nell’albo privato dell’istituto, tramite piattaforme telematiche accessibili a tutti. E quindi una invasiva violazione della loro privacy.
In relazione alla questione, l’Autorità garante chiarisce che a ”differenza delle tradizionali forme di pubblicità degli scrutini – che oltre ad avere una base normativa consentono la tutela dei dati personali dei ragazzi – la pubblicazione online dei voti costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva, e non coerente con la più recente normativa sulla privacy”. Per questo sostanzialmente il Garante è d’accordo, con la linea del Miur di indicare l’ammissione degli studenti soltanto sul registro elettronico.
Una volta esposti, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all’ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi.
La necessaria pubblicità agli esiti scolastici – conclude il Garante – può essere peraltro realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull’albo on line, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati”.
Questo ci da una idea chiara di come la formazione online utilizzata per la formazione deve avere i suoi limiti o rischia di creare più danni di quelli che può agevolare. In conclusione possiamo dire che solo seguendo tali disposizioni si potrà realmente attuare una contromisura utile in tema di formazione professionale e aumentare nuovi posti di lavoro nel settore formazione.