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CASSA FORENSE : LA PRESTAZIONE CONTRIBUTIVA PER I PENSIONATI DI VECCHIAIA –  INFO N°145 –

CASSA FORENSE: I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI PENSIONATI DI VECCHIAIA

A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti

Buongiorno colleghi,??
vi informiamo che nei giorni scorsi sul sito della Cassa Forense News.it, è stato pubblicato un interessante articolo del collega  Giuseppe Sgarioto, delegato della Cassa Forense, sulla prestazione contributiva per i pensionati di vecchiaia.
Nel contributo offerto, il collega Sgarioto ha spiegato quali siano i vincoli contributivi a cui sono soggetti tutti quei colleghi che avendo raggiunto la pensione di vecchiaia ( normalmente ai 65 anni circa), seguitano a svolgere l’attività professionale e quali dirritti vantano nel momento in cui si cancellano dall’Albo.
Ritenendo tale documento utile a molti colleghi, ci permettiamo di riportarlo, così come presente sul sito istituzionale del nostro ente previdenziale.

La prestazione contributiva per i pensionati di vecchiaia

L’art.13 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali di Cassa Forense prevede, a decorrere dal 2013, la parziale valorizzazione della contribuzione soggettiva versata dagli iscritti che, dopo il pensionamento di vecchiaia, abbiano proseguito l’attività lavorativa.
La normativa previdenziale forense prevede, infatti, per i pensionati di vecchiaia, sia retributiva sia contributiva, che continuino nell’esercizio della professione, l’obbligo di versare, dal primo anno successivo alla maturazione del diritto a pensione o dell’ultimo supplemento ove previsto, la contribuzione soggettiva sul reddito professionale netto.
La misura della contribuzione è pari al 50% di quella prevista per gli iscritti non pensionati (quindi il 7,25% per l’anno 2020, il 7,50% a dal 2021) fino al previsto tetto reddituale, oltre al 3% sulla parte di reddito eccedente il tetto.
L’istituto disciplinato dall’art.13 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali (riproposto dall’art. 59 del Regolamento Unico che entrerà in vigore dal 01.01.2021) dispone che agli avvocati che godono di pensione di vecchiaia, venga riconosciuto al momento della cancellazione da tutti gli albi professionali, il diritto a una speciale indennità una tantum, la c.d. “Prestazione contributiva”, che consiste nella “restituzione” di una parte della contribuzione soggettiva versata entro il “tetto” e dopo il pensionamento.
L’indennità è determinata rivalutando (con il metodo di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335/1995) i contributi soggettivi versati, dall’anno successivo a quello di pensionamento, sul reddito professionale dichiarato entro il “tetto reddituale”; la quota “retrocessa”  è pari al 2% per gli anni dal 2013 al 2016, al 2,25% per gli anni dal 2017 al 2020 e al 2,50% dall’anno 2021 in poi.
La restante percentuale del 5%, così come  quella del 3% versata sul reddito oltre il “tetto” e dopo il pensionamento a titolo di contributo soggettivo, resta invece destinata a solidarietà.
La prestazione, che sarà liquidata in unica soluzione, dovrà essere richiesta dall’iscritto dopo la cancellazione da tutti gli Albi professionali o, in caso di premorienza, dagli eredi.
Avv. Giuseppe Sgarioto – Delegato Cassa Forense
Per ogni ulteriore chiarimento, rimaniamo a vostra disposizione , anche telefonicamente  al numero 3286928765,
Con l’impegno di sempre.
I CONSIGLIERI COA ROMA
Avv. Roberto NICODEMI e Avv. Giorgia CELLETTI

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