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Decollatura – La Corte dei Conti ha BOCCIATO il Piano di Riequilibrio anche per l’insufficienza ed inadeguatezza della documentazione e dei chiarimenti forniti

Gigi De Grazia

Capogruppo LISTA UNICA DECOLLATURA

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Decollatura – La Corte dei Conti ha bocciato il Piano di Riequilibrio anche per l’insufficienza ed inadeguatezza della documentazione e dei chiarimenti forniti

La Corte di Conti della Calabria – Sezione di Controllo – con delibera del 17 settembre 2020 ha respinto il Piano di Riequilibrio Finanziario proposto dal Comune di Decollatura ed ha assegnato un termine di 30 giorni per un eventuale ricorso alle Sezioni Riuniti, trascorso il quale il Prefetto assegnerà 20 giorni di tempo al Consiglio Comunale per dichiarare il Dissesto dell’Ente.

Da una sommaria lettura della delibera, della quale pubblichiamo solo la conclusione rimandando al link dal quale è scaricabile l’intero fascicolo di 72 pagine, si evince che il Piano è stato respinto, oltre che per le gravi e documentate violazioni delle norme perpetrate dall’anno 2015 ad oggi dalle amministrazioni Cardamone e Brigante, anche per l’insufficienza ed inadeguatezza della documentazione  trasmessa e dei chiarimenti forniti in data 3 luglio 2020 protocollo n. 3045 in risposta alla richiesta di ulteriori specifiche integrazioni documentali e istruttorie formulata con nota protocollo n. 7128 del 6 dicembre 2019.

 “Da quando nel 2016 siamo stati eletti nella minoranza – dichiarano i promotori di Lista Unica  Gigi De Grazia e Mario Perri – abbiamo sempre ripetuto in consiglio che i bilanci ed i rendiconti del Comune non erano attendibili e che bisognava stare attenti ai controlli che prima o poi avrebbe effettuato la Corte dei Conti.

Con l’avvento dell’amministrazione Brigante la situazione degli uffici è precipitata per il disordine e l’arroganza nel voler gestire il comune a proprio piacimento ed in spregio ad ogni regola: aver lasciato trascorrere 8 mesi per rispondere alla nota della corte dei Conti è l’ulteriore riprova dell’incompetenza e irresponsabilità del Sindaco Brigante, che alla data della richiesta ricopriva anche il ruolo di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune.

Più volte abbiamo sollecitato in Consiglio, e pubblicamente con articoli sul web, la  costituzione di una commissione consiliare per affrontare il problema dell’inattendibilità dei conti del Comune, ma la proposta è stata sempre respinta con la motivazione che loro erano la maggioranza e loro dovevano decidere.”

La deliberazione della Corte, della quale pubblichiamo solo la conclusione rimandando al link dal quale è scaricabile l’intero fascicolo di 72 pagine, contiene  precise e circostanziate contestazioni di violazioni delle normative che regolano l’attività gestionale del Comune e si conclude con un elenco di ben 15 elementi di criticità, ognuno dei quali sarebbe sufficiente a provocare la bocciatura del Piano.

Testo integrale della parte conclusiva della deliberazione n.171:

A conclusione dell’esame condotto, come dettagliatamente esposto in precedenza, la Sezione rileva che il PRF del Comune di DECOLLATURA (CZ), presenta diffusi elementi di criticità, molti di natura prettamente contabile, altri dovuti a disfunzioni gestionali, tutti ampiamente evidenziati nel testo del presente deliberato, e precisamente:

  1. Violazione del punto 9.3 del principio contabile All. 4/2 applicato alla contabilità finanziaria del D.Lgs 118/2011, riguardo le procedure di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015;
  2. Non corretta determinazione del FCDE in sede di rendiconto annuale del periodo 2015/2018. Sottostima dello stesso a fine esercizio per tutto il periodo di cui sopra, con conseguente impatto sulla corretta determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione (effetto migliorativo), e sull’effettiva sostenibilità del risanamento programmato con il PRF;
  3. Inattendibilità della massa passiva dovuta a:

    inesatta determinazione delle quote di disavanzo da ripianare derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui all’1 gennaio 2015;

    mancato accantonamento del fondo passività potenziale/fondo rischi, fondo indennità fine mandato e fondo perdite società partecipate nei risultati di amministrazione all’1 gennaio 2015, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 e parzialmente nel 2018;

    mancato inserimento delle quote di ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non applicate ai bilanci 2015/2016/2017, sebbene sotto stimate;

   non congrua determinazione e sottostima del FCDE negli esercizi 2015/2018; dubbia determinazione dei debiti fuori bilancio attesa la costante sottostima della spesa corrente;

   dubbia determinazione delle passività potenziali (debito verso la Regione Calabria per conferimento RSU);

  1. Bassa percentuale di riscossione delle entrate di parte corrente (c/competenza e c/residui), con conseguente aumento della massa residuale attiva da riportare. La medesima al 31 dicembre 2018 risulta pari a € 2.565.889,89, più 232,38% circa rispetto alla massa residuale attiva registrata al 31 dicembre 2017 (€ 771.978,15), ma ancor di più rispetto alla massa residuale attiva al 31 dicembre 2015, più 555% circa;
  2. Mancato raggiungimento dell’obbiettivo programmata con il PRF nell’esercizio 2018 per mancati incassi relativi all’IMU; sovrastima degli accertamenti;
  3. Mancato raggiungimento dell’obiettivo programmato dal PRF nell’esercizio 2018 per mancatiti incassi relativi all’addizionale comunale all’IRPEF;
  4. Mancato o insufficiente recupero dell’evasione tributaria, con evidente rischio di perdita dei crediti per prescrizione o decadenza;
  5. Sottostima delle previsioni di spesa corrente con conseguente costante produzione di contenziosi e debiti fuori bilancio;
  6. Mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
  7. Assenza degli accordi con i creditori in ordine alla rateizzazione dei pagamenti dei debiti fuori bilancio. Mancato rispetto della tempistica prevista dal PRF in merito al pagamento degli stessi;
  8. Risparmi di spesa conseguenti al pensionamento del personale dipendente che non possono essere considerati effettivi alla luce delle nuove assunzioni effettuate dall’Ente;
  9. Non esatta indicazione, nella programmazione del PRF, della quota annuale per rimborso prestiti, di cui al titolo IV della spesa e mancata indicazione della quota annuale di ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, ancorché sottostimata;
  10. Sovrastima delle previsioni e degli accertamenti delle entrate correnti e sottostima delle previsioni e degli impegni delle spese correnti;
  11. Concreti dubbi sugli obiettivi del PRF raggiunti nell’esercizio 2018;
  12. Mancato raggiungimento degli obiettivi del PRF nell’esercizio 2019.

Tutto ciò considerato, la Sezione rammenta che l’obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario deve individuarsi nell’attuazione di un graduale percorso di risanamento dell’Ente, atto a superare gli squilibri strutturali di bilancio che possono condurre allo stato di dissesto; pertanto, al momento dell’adesione alla procedura di riequilibrio, particolarmente attenta deve essere la rappresentazione della situazione economico-finanziaria dell’Ente in osservanza del principio di veridicità e nel pieno rispetto del principio di attendibilità.

In particolare, la corretta applicazione del principio di veridicità – che richiede anche l’enunciazione degli altri postulati di bilancio dell’attendibilità, della correttezza e della comprensibilità – impone di valutare le singole poste secondo una rigorosa analisi di controllo atta ad evitare sottovalutazioni e/o sopravalutazioni delle stesse.

Come evidenziato dalle stesse Sezioni Riunite di questa Corte, l’incertezza nella quantificazione del reale disavanzo in cui versa l’Ente rende di per sé incerta la 71 rappresentazione della sua situazione economico-finanziaria; la non corretta stima del reale disavanzo dell’Ente, per conseguenza, è “già da sola idonea a minare in radice la sostenibilità del piano programmato” (cfr. sentenza n. 20/2017/EL; in termini analoghi, SS.RR. n. 38/2015/EL, n. 19/2018/EL).

Oltre la appena menzionata inattendibilità della determinazione della massa passiva, la Sezione rileva, in ordine ai debiti fuori bilancio: il loro mancato riconoscimento; la assenza degli accordi con i creditori; nonché, il mancato pagamento degli stessi.

La Sezione ritiene che ognuno dei profili sopra evidenziati già da solo sia idoneo a rendere inattendibile e non congruo il PRF oggetto di esame. Pertanto, pur avendo presente il tendenziale favor che connota il ricorso alla procedura di riequilibrio – ribadito in più occasioni dalle Sezioni Riunite di questa Corte (cfr., ad esempio, SS.RR. 17 luglio 2014, n. 26/2014/EL; 22 ottobre 2014, n. 34/2014/EL; 11 novembre 2014, n. 37/2014/EL; 19 marzo 2015, n. 10/2015/EL) – tuttavia, nel caso di specie, le ottimistiche e sovrastimate proiezioni di entrata contenute nel piano, smentite poi dalla scarsa capacità di realizzo delle stesse, e di contro, le proiezioni di spese correnti sottostimate con il conseguente e costante emergere di consistenti debiti fuori bilancio certi e potenziali, sono insufficienti a garantire un minimale riequilibrio.

Infatti, l’Ente non lo raggiunge nel 2019 e su quello del 2018 insistono concreti dubbi sulla sua effettività. Per tutto quanto in precedenza esposto, si ritiene conclusivamente che il PRF oggetto di esame non possa essere approvato.

Ciò rende necessario trasmettere la presente delibera al Ministero dell’Interno e al Prefetto di Catanzaro per l’applicazione dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 149/2011 come richiamato dall’art. 243 quater, comma 7 del TUEL, fermo restando quanto previsto dall’art. 243 quater, comma 5, del TUEL.

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, richiamate le osservazioni svolte in parte motiva, ai sensi dell’art. 243 quater, comma 3, TUEL.

DELIBERA

di non approvare il piano di riequilibrio finanziario approvato dal Comune di Decollatura (CZ) con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 16 del 5 giugno 2018.

DISPONE

la sospensione degli adempimenti di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. 149/2011 quale richiamato dal citato art. 243 quater, comma 7, TUEL, per il termine di trenta giorni decorrenti dal deposito della presente deliberazione ovvero, in caso di ricorso alle Sezioni riunite in speciale composizione, fino ad intervenuta comunicazione dell’esito dell’impugnazione, secondo l’orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2013;

ORDINA che la presente deliberazione sia:

trasmessa, a mezzo PEC, a cura della Segreteria:

pubblicata, dall’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deliberato, nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2020.

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