CONSIGLIO DI STATO : PROTOCOLLO SVOLGIMENTO UDIENZE 16 SETTEMBRE / 15 OTTOBRE 2020 –  INFO N°133 –

PROTOCOLLO SVOLGIMENTO UDIENZE CONSIGLIO DI STATO

A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti

Buongiorno colleghi,??
Vi informiamo che  il C.O.A. ROMA ha sottoscritto un protocollo per regolamentare lo svolgimento delle udienze avanti le sezioni giurisdizionali del  CONSIGLIO DI SATO.
Al fine di facilitare la conoscenza del suddetto documento, vi riportiamo il suo contenuto.
PROTOCOLLO D’INTESA SULLO SVOGLIMENTO DELLE UDIENZE
PRESSO LE SEZIONI GIURISDIZIONALI DEL CONSIGLIO DI STATO E PRESSO IL
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2020
Il presente Protocollo di intesa tra la Giustizia amministrativa, nella persona
del Presidente del Consiglio di Stato, l’Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale
Forense, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni
specialistiche degli avvocati amministrativisti, d’ora in poi anche “Parti”, fa seguito
ai precedenti Protocolli sottoscritti il 25/26 maggio 2020 e il 24 luglio 2020 e, nello
stesso spirito di collaborazione tra tutte le componenti della Giustizia amministrativa,
si conforma ai principi di cooperazione e lealtà processuale, nell’ambito di un
percorso teso a stimolare le migliori pratiche e a ricercare soluzioni organizzative di
buon senso, in uno sforzo comune che consenta di affrontare al meglio lo svolgimento
delle udienze, presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso il
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), sentito il
Presidente del CGARS, dal 16 settembre al 15 ottobre 2020, attuale termine finale
dello stato di emergenza.
In relazione a tale periodo occorre, pertanto, stabilire alcune regole compatibili
con l’osservanza delle prescrizioni a tutela della salute, stante la perdurante epidemia
da Covid-19.
A questi fini le Parti, in relazione alle udienze, pubbliche o cautelari, che si
celebreranno dal 16 settembre al 15 ottobre 2020, sono d’intesa che:
1) sono soppresse le chiamate preliminari.
2) Al fine di limitare le presenze dei difensori nelle sale di attesa e nelle aule
di udienza, con richiesta sottoscritta da tutte le parti costituite, anche con atti
distinti, è possibile richiedere il passaggio in decisione della causa, senza la
preventiva discussione; le parti che intendano avvalersi di tale facoltà in
relazione ad affari cautelari depositano la richiesta fino alle ore 12 del giorno
libero antecedente a quello della camera di consiglio.
3) Le richieste di passaggio in decisione senza discussione di affari da trattare
in udienza pubblica possono essere depositate entro tre giorni liberi prima
dell’udienza; in tal caso, sull’accordo delle parti da manifestare nella stessa
richiesta di passaggio in decisione – in aggiunta agli altri atti difensivi da
presentare nei termini previsti dal codice del processo amministrativo –
potranno essere depositate, almeno due giorni liberi prima dell’udienza,
eventuali note, contenute in non più di cinque pagine.
4) In mancanza della richiesta di passaggio della causa in decisione, come
disciplinata nei precedenti punti 2) e 3), le discussioni si svolgono secondo
quanto previsto dal codice del processo amministrativo e non può essere
limitato il diritto dei difensori alla discussione. In nessun caso, inoltre, il
deposito della richiesta di passaggio in decisione della causa può costituire
integrazione dei presupposti per l’applicazione dell’art. 60 c.p.a.
5) Durante le discussioni in udienza pubblica gli avvocati sono esonerati
dall’obbligo di indossare la toga e non utilizzano i microfoni. Il presidente
del collegio è autorizzato ad utilizzare il microfono.
6) Le cause, per le quali non sia pervenuta alcuna richiesta di passaggio in
decisione senza discussione, sono chiamate in fasce orarie differenziate; in
relazione a ogni fascia, ciascuna della durata di un’ora, i presidenti dei
collegi possono modulare il numero di affari da trattare, tra un minimo di 8
affari e un massimo di 15 affari, fatte salve le situazioni particolari per le
quali si renda opportuna una differente modulazione; nella determinazione
del numero degli affari da inserire in ciascuna fascia si terrà conto, ove
possibile, della loro verosimile durata, avuto riguardo alla tipologia e alla
complessità della questione, nonché al numero delle parti coinvolte.
L’elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, è pubblicato sul sito
istituzionale della Giustizia amministrativa nella Sezione del relativo Ufficio
giudiziario entro le ore 14:00 del giorno prima dell’udienza; la pubblicazione
dell’elenco sul sito sostituisce ogni altra comunicazione.
7) Il presidente del collegio, quando ricorrano particolari esigenze oppure in
previsione di un significativo afflusso di persone, può disporre, al momento
della pubblicazione dell’elenco delle cause di cui al punto precedente, il
rinvio in prosecuzione, al giorno successivo, della trattazione di parte degli
affari già fissati. In tal caso le segreterie, in aggiunta alla pubblicazione sul
sito istituzionale degli elenchi delle cause, avvisano gli avvocati, le cui cause
risultino rinviate al giorno successivo, con una email o un’altra forma di
comunicazione entro le ore 15:00 del giorno prima dell’udienza (qui
intendendosi come data dell’udienza quella originariamente fissata e non
quella in prosecuzione).
8) Le cause per le quali vi sia stata richiesta di passaggio in decisione senza
discussione sono comunque chiamate in coda alle altre, ossia dopo l’ultima
discussione, ed è dato atto a verbale dell’intervenuta presentazione della
richiesta di passaggio in decisione.
9) Nelle sale d’attesa e nelle aule di udienza i magistrati, gli avvocati e il
pubblico, se presente, rispettano scrupolosamente le regole sul
distanziamento sociale e indossano la mascherina.
10) Fatte salve le prerogative dei presidenti dei collegi nell’esercizio del
potere di direzione dell’udienza, il pubblico potrà assistere alle discussioni
in udienza pubblica compatibilmente con la possibilità di rispettare le regole
sul distanziamento sociale e, comunque, indossando la mascherina. Qualora
si renda necessario limitare l’accesso del pubblico alle aule d’udienza si
riconoscerà priorità d’ingresso a chi sia personalmente interessato a una
specifica discussione. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa e
il Segretario generale del CGARS, nell’ambito delle rispettive competenze,
adotteranno le misure necessarie per il tracciamento delle presenze alle
udienze pubbliche di persone diverse dai magistrati e dai difensori.
11) È consentita la partecipazione dei praticanti avvocati alle udienze
pubbliche e alle camere di consiglio, fermo restando il potere del presidente
del collegio di impedirne l’accesso all’aula o di disporne l’allontanamento,
là dove ricorrano esigenze di garanzia del distanziamento sociale tra i
presenti. Analogamente è rimessa al presidente del collegio ogni
determinazione in ordine alla partecipazione alle udienze e alle camere di
consiglio dei tirocinanti ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
12) In attesa della chiamata della causa o delle cause e non oltre la durata delle
relative fasce orarie, gli avvocati possono accedere ai cortili interni e ad altri
spazi comuni, nei limiti della capienza di tali spazi e aree.
Si è altresì d’intesa che il presente Protocollo, benché relativo alle sole udienze,
pubbliche o cautelari, da celebrare presso il Consiglio di Stato e presso il CGARS,
possa costituire una indicazione anche per i Presidenti dei Tribunali amministrativi
regionali, nell’ambito della loro autonomia decisionale.
Nell’eventualità di una proroga dello stato di emergenza sanitaria il presente
Protocollo si intenderà automaticamente prorogato per il periodo successivo al 15
ottobre 2020, fatte salve le eventuali modifiche ritenute opportune dalle Parti.
Consiglio di Stato ____________________________
Avvocatura Generale dello Stato ____________________________
Consiglio Nazionale Forense ____________________________
Organismo Congressuale Forense ____________________________
Ordine Avvocati di Roma ____________________________
Camera Amministrativa Romana ____________________________
Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti ____________________________
Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti ____________________________
Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici ____________________________
Associazione Giovani Amministrativisti __
Per ogni ulteriore chiarimento, rimaniamo a vostra disposizione , anche telefonicamente  al numero 3286928765,
Con l’impegno di sempre.
I CONSIGLIERI COA ROMA
Avv. Roberto NICODEMI e Avv. Giorgia CELLETTI

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