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SFRATTO PER MOROSITA’: CONVALIDA NEGATA PER LA MOROSITA’ MATURATA SOTTO LOCKDOWN.

 

Il dilemma mondiale dell’anno, ai tempi di COVID 19, è la scelta tra la salvaguardia dell’economia o della salute. Naturale conseguenza del sopra enunciato dibattito, è la propensione alle ragioni del creditore o a quelle del debitore. Una recente pronuncia di merito ha decisamente simpatizzato per la seconda ipotesi. Con ordinanza n°5480 del 28 luglio 2020, il Tribunale di Venezia ha negato infatti la convalida di uno sfratto per morosità, motivandolo con l’impossibilità parziale di far fronte alle obbligazioni del conduttore, a causa della imposta chiusura forzata della sua attività produttiva. Il Tribunale meneghino, in particolare, precisando che il conduttore era stato precedentemente sempre regolare nei pagamenti, che aveva subito una impossibilità parziale di godimento dell’immobile, che dunque si era trovato in situazione impossibilità parziale temporanea, tale da giustificare il recesso o la riduzione della controprestazione dovuta ai sensi degli artt. (1256, 1258 e 1464 c.c.), ha assegnato alle parti 15 giorni per procedere alla mediazione obbligatoria disponendo, in caso di esito negativo della stessa, la concessione di un termine per integrare gli atti ai fini della prosecuzione del procedimento nelle forme del rito locatizio.

Di diverso avviso sia il Tribunale di Roma (ord. n. 23871 del 31 luglio 2020) che il Tribunale di Frosinone (ord. n. 9130/2020 del 7 agosto 2020), i quali hanno privilegiato il principio della concessione della posticipazione dei pagamenti, piuttosto che quello della riduzione dei canoni, sul fondato presupposto che la crisi di liquidità è un rischio che tradizionalmente grava comunque sul debitore.

In proposito, è in effetti il caso di ricordare che, ai sensi dell’art 91 del decreto Cura Italia n. 18/2020: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto e’ sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”

Il che vale a dire, a stretta norma di legge, oltrechè per modesto parere di chi scrive, che, in totale assenza di tutela a favore del proprietario / locatore, nessuna riduzione di canone è ammissibile in favore conduttore / debitore il quale, dunque, deve essere sì legittimamente tenuto indenne da giustificabili ritardi, ma non dal rispetto dell’obbligo contrattualmente assunto di corrispondere, ad emergenza cessata, tutti ed integralmente i canoni arretrati dovuti.

Avv. Carlo Totino

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