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Bonus pubblicità, le nuove FAQ relative all’anno 2020 sul sito del Dipartimento Editoria

Il DIE ha pubblicato sul proprio sito internet le domande e risposte più frequenti relative al credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali, aggiornate all’ 8 settembre 2020.

Il Dipartimento precisa che per i quesiti di carattere fiscale le risposte sono state elaborate con il supporto dell’Agenzia delle Entrate.

Scarica le FAQ

Novità introdotte dalla normativa recente alla disciplina del credito di imposta per l’anno 2020

1) Modifica della base e della percentuale di calcolo.

L’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’art. 186 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno introdotto, limitatamente al corrente anno 2020, importanti novità nella disciplina del bonus pubblicità, posticipando altresì la finestra temporale per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso” (cioè delle “prenotazioni”).

La citata normativa, infatti, ha stabilito che, per l’anno 2020, il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente.

In sostanza, le variazioni introdotte per l’anno 2020, riguardano esplicitamente due elementi:
– la base di calcolo del credito d’imposta, che non si identifica più con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato nel 2020 rispetto a quello effettuato nel 2019, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2020;
– la percentuale dell’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 50 per cento.

2) Precisazione e inclusione tra gli investimenti ammissibili degli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato

Il credito di imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (e, solo per l’anno 2020, anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato), iscritte al ROC , e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Pertanto, le risorse stanziate per l’agevolazione per l’anno 2020 sono state in parte destinate agli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e in parte agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Modalità di presentazione delle domande e nuova finestra temporale per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso” al credito di imposta per l’anno 2020

Per accedere al bonus pubblicità, anche per l’anno 2020, è necessario inviare la domanda telematicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso un’apposita procedura nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per l’ammissione all’agevolazione, la normale procedura prevede la presentazione telematica, dal 1°al 31 marzo dell’anno per il quale si richiede l’agevolazione, di una “comunicazione per l’accesso”, che è una sorta di “prenotazione” delle risorse, nella quale debbono essere indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare).
Il “decreto Cura Italia” e il “decreto Rilancio”, che hanno introdotto, limitatamente al corrente anno 2020, importanti novità nella disciplina del bonus pubblicità, hanno altresì posticipato la finestra temporale per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso” (cioè delle “prenotazioni”).

Ai sensi della citata recente normativa, pertanto, solo limitatamente all’anno 2020, la “comunicazione per l’accesso” potrà essere presentata telematicamente dal 1° al 30 settembre 2020, con le stesse modalità previste dal vigente Regolamento.
Le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta richiesto sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni normative, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.

Sul sito istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, sono disponibili il modello telematico e le relative istruzioni per la compilazione, che sono state opportunamente adeguate alla nuova normativa.

Si precisa, infine, che, anche per l’anno 2020, la “prenotazione” deve essere confermata con la presentazione di una “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti realizzati, da effettuarsi sempre telematicamente, dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si richiede l’agevolazione (per l’anno 2020 la dichiarazione sostitutiva deve essere inviata dal 1° al 31 gennaio 2021).

Validità delle comunicazioni per l’accesso presentate dal 1° al 31 marzo 2020: nuovo criterio di calcolo e rideterminazione del “credito richiesto” per l’anno 2020

L’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/4/2020, e l’art. 186 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, limitatamente al corrente anno 2020, hanno introdotto importanti novità nella disciplina del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari.

In particolare, limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta non è più parametrato agli importi degli “investimenti incrementali”, ma è calcolato nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati nell’anno agevolato,
In considerazione delle novità introdotte è stata differita la finestra temporale che consente la comunicazione per l’accesso al beneficio (la “prenotazione”), che potrà essere presentata telematicamente dal 1° al 30 settembre 2020, con le stesse modalità previste dal vigente Regolamento.

Le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano assolutamente valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta richiesto sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni normative, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.

Al riguardo si precisa che nell’area dedicata del servizio online dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “attestazioni”, in corrispondenza della comunicazione inviata nel periodo dal 1° al 31 marzo 2020 e della relativa attestazione, sarà visibile l’importo del “credito richiesto” ricalcolato in base alla nuova normativa.

(Si indica di seguito il percorso da seguire per poter visualizzare le comunicazioni inviate e le relative attestazioni:
Dopo aver effettuato l’accesso al servizio on line dell’Agenzia, il contribuente (o il consulente/intermediario) deve seguire il percorso “servizi per>comunicare> credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali” e cliccare su “visualizza e stampa attestazioni” nella sezione “attestazioni” ed inserire, successivamente, il Codice Fiscale del beneficiario. Se però chi accede è un intermediario diverso da quello che ha effettuato l’invio della precedente comunicazione, per poter visualizzare i documenti dovrà indicare, accanto al codice fiscale del beneficiario, anche il protocollo della precedente comunicazione.
A questo punto si avrà a disposizione l’elenco degli invii effettuati per il codice fiscale indicato e si potrà visualizzare, in corrispondenza dell’attestazione e della comunicazione presentata il nuovo importo di “credito richiesto”)
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Insussistenza del requisito dell’incrementalità per l’anno 2020: importi da indicare nelle comunicazioni telematiche

L’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’art. 186 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno introdotto, limitatamente al corrente anno 2020, importanti novità nella disciplina del bonus pubblicità, posticipando altresì la finestra temporale per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso” (cioè delle “prenotazioni”).

La citata normativa, infatti, ha stabilito che, per l’anno 2020, il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente.

L’espresso riferimento al “valore degli investimenti pubblicitari effettuati”, in assenza di un qualsivoglia richiamo al loro valore incrementale, fa venir meno, per l’anno 2020, il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.

Ciò comporta che, limitatamente all’anno 2020, possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, i soggetti che nell’anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.
Sempre limitatamente all’anno 2020, pertanto, nella “comunicazione per l’accesso” deve essere indicato soltanto l’importo dell’investimento che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (cioè l’investimento già effettuato e/o da effettuare nel 2020) e non anche l’importo dell’investimento effettuato nell’anno precedente.
Sul sito istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, sono disponibili il modello telematico e le relative istruzioni per la compilazione, che sono state opportunamente adeguate alla nuova normativa.

Applicazione, anche per l’anno 2020, del riparto percentuale in caso di insufficienza delle risorse

La normativa che disciplina il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali ha previsto che l’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto, che costituisce “limite di spesa”. (cfr. l’articolo 57-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e il Regolamento adottato con DPCM 16 maggio 2018, n. 90).

Ai sensi della vigente normativa, pertanto, anche nell’anno 2020, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si dovrà procedere alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

Al riguardo si specifica che le risorse destinate all’agevolazione per l’anno 2020, già incrementate a 60 milioni di euro dall’art. 186 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state, ai sensi dell’art. 96 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, attualmente (alla data di pubblicazione dell’aggiornamento delle FAQ) in corso di conversione, ulteriormente aumentate a 85 milioni di euro (di cui 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato).

Persistenza, anche per l’anno 2020, del limite dei massimali “de minimis” di cui ai regolamenti europei

Anche per l’anno 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è soggetto al limite degli aiuti “de minimis” di cui ai regolamenti dell’Unione europea richiamati nella norma istitutiva (art. 57 bis del D.L. 24/04/2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21/06/2017, n. 96, come peraltro confermato dal “decreto cura Italia” (art. 98 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24/04/2020, n. 27) e dal “decreto rilancio” (art. 186 del D.L. 19/05/2020, n. 34 , convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

L’agevolazione in oggetto, pertanto, non rientra tra gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (2020/C 91 I/01).

Si precisa, inoltre, che, per la corretta fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, tutti gli importi degli aiuti ottenuti – previsti nell’ambito del citato “quadro temporaneo” – debbono essere considerati ai fini del calcolo del massimale di cui ai regolamenti europei sugli aiuti “de minimis”.

Guarda anche:

Quesito USPI sugli investimenti pubblicitari sulle testate digitali

Altre FAQ: (Modalità di accesso al bonus – comunicazione telematica; – Invio della comunicazione telematica; – Presentazione della rinuncia alla richiesta; – Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia; – Precisazione sugli analoghi investimenti effettuati sugli “stessi mezzi di informazione” nell’anno precedente; – Costi pubblicitari rilevanti; -Concessione del bonus in caso di insufficienza delle risorse disponibili; – Documentazione a sostegno della domanda; – Modalità di pagamento delle fatture; – Trattamento fiscale del bonus; – Alternatività e non cumulabilità del bonus; – Attestazione sull’effettuazione delle spese)

Bonus pubblicità 2020, l’Agenzia delle Entrate pubblica una circolare interpretativa

Bonus pubblicità 2020, il DIE ricorda i termini della “comunicazione” per l’accesso al credito di imposta

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