(20 luglio 2020) – “Recentemente ho scritto al Ministro della Salute, Roberto Speranza, per rappresentargli la situazione degli iscritti all’Aire per quanto concerne l’assistenza sanitaria italiana. Gli ho chiesto di permettere a chi è iscritto all’Aire di attivare l’iscrizione temporanea al Sistema Sanitario Nazionale presso la Sede ASL di competenza per il comune di iscrizione Aire, dando priorità ai pensionati italiani residenti in Paesi che non hanno stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni fiscali con l’Italia. A tale lettera ha risposto, su indicazione del Ministro Speranza, il Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, Luca Monteferrante. Una risposta che apre spiragli di riforma delle regole attuali ma che non ritengo soddisfacente, in quanto molto vaga e non accoglie le esigenze, che sono, poi, un diritto dei pensionati italiani all’estero! Per chiarezza allego, di seguito, il testo integrale della risposta:
Gent.ma On. Fitzgerald,
su indicazione del Ministro Speranza, con riguardo alla questione in oggetto, Le rappresento quanto segue. Ho letto con attenzione la Sua lettera relativa all’assistenza sanitaria prestata ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) durante i periodi di rientro in Italia.Come Lei saprà, questo Ministero è da sempre attento alle istanze relative ai propri cittadini residenti all’estero. Tuttavia, i cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia, perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco, che mantengono il diritto all’assistenza sanitaria in Italia e all’estero.L’iscrizione all’AIRE o il diritto di voto in Italia, infatti, non implicano il diritto all’assistenza sanitaria in Italia. In ogni caso, proprio per tutelare i cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, il DM 1° febbraio 1996 ha riconosciuto l’erogazione, a titolo gratuito, delle prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Peraltro, tale decreto costituisce l’attuazione della norma primaria di cui all’art.19 della legge 833/1978, che dispone il diritto degli emigrati, che rientrano temporaneamente in patria, di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si trovano. Invece, le altre categorie di cittadini italiani iscritti all’AIRE possono sì accedere a tali prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, ma dietro corresponsione delle tariffe previste dai nomenclatori regionali. In ogni caso, oltre il dato normativo, sarà cura di questo Ministero tenere in debita considerazione le istanze da Lei puntualmente rappresentate, in particolare per quanto concerne i pensionati titolari di pensione erogata da enti previdenziali italiani, ma residenti in Paesi non convenzionati, laddove, per effetto dell’attuale normativa in materia fiscale, fossero ancora soggetti al pagamento delle imposte in Italia.
Cordiali saluti
Luca Monteferrante”.
Lo ha dichiarato l’On. Fucsia Fitzgerald Nissoli, deputata di Forza Italia eletta in Nord e Centro America.