Da intitolare solo strade e piazze nuove e dopo dieci anni dal decesso
” Nei giorni scorsi – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione del Vomero – la commissione toponomastica del Comune di Napoli ha espresso parere favorevole alla proposta d’intitolare un breve tratto, posto quasi in mezzeria, di via Cimarosa, nel quartiere Vomero, strada che notoriamente si estende dall’incrocio con via Michetti fino a quello con via Aniello Falcone, al filosofo e politico Aldo Masullo, deceduto poco più di un mese fa, tratto che inoltre cambierebbe anche la denominazione da “via” a “piazza” “.
” Non appena si è diffusa la notizia – aggiunge Capodanno – è subito comparsa un’altra analoga richiesta, quella d’intitolare al filosofo “più pop” Luciano De Crescenzo, deceduto meno di un anno fa, “vico Belledonne”, proposta che vede la giusta opposizione di residenti legati alla storia dei luoghi, richiamata segnatamente dall’attuale toponimo “.
” Dunque – sottolinea Capodanno – si palesa il rischio che, nel capoluogo partenopeo, sull’onda emotiva della morte di ogni personaggio illustre, la deroga, prevista dalla norma solo “in casi eccezionali”, agli almeno dieci anni dal decesso che la legge 1188/1927 indica per l’intitolazione di una strada o di una piazza pubblica, diventi invece la regola. Un’eccezione peraltro che è stata già fatta di recente, a tempi di record, per l’artista Pino Daniele “.
” Ma – continua Capodanno -, pure volendo prescindere dal breve lasso di tempo trascorso dalla morte dei due illustri personaggi succitati, restano da evidenziare alcuni aspetti che, in linea generale, non dovrebbero consentire, se non raramente e con giustificate riconosciute motivazioni, i cambi di denominazione ma solo l’intitolazione di nuove strade o piazze “.
” Al riguardo – puntualizza Capodanno -, il vigente regolamento comunale per la toponomastica e numerazione civica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Napoli n. 42 del 03.12.2012, all’art. 11, punto2, lettera d. prescrive: “Non vengono apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, allo scopo di non variare l’assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non arrecare disagi ai cittadini e danni economici alle attività ivi insediate, fatti salvi casi eccezionali ampiamente motivati “. Orbene, nel caso del cambio di denominazione del tratto di via Cimarosa, posto tra le scale di collegamento con via Morghen e piazza Fuga, a fronte dei disagi alle numerose famiglie residenti e dei presumibili danni economici alle attività presenti, lasciando inoltre i tratti a monte e a valle separati e con l’attuale toponimo, la motivazione sembrerebbe quella che il filosofo Masullo frequentasse una libreria, aperta da pochi anni, sita in quel tratto di strada, libreria dalla quale sarebbe poi partita la proposta. Invero non sembra affatto che questa circostanza possa configurarsi come “caso eccezionale ampiamente motivato” “.
” Un altro aspetto da evidenziare – sottolinea Capodanno – sono le caratteristiche geometriche e architettoniche che deve avere un luogo per poter essere individuato come piazza. Innanzitutto deve trovarsi all’incrocio di due o più strade. Inoltre deve avere un’ampiezza maggiore e una forma diversa delle strade che in essa confluiscono, con l’abbellimento di giardini, aiuole, fontane o accessi a edifici pubblici. Un esempio di tali caratteristiche lo si ha nella limitrofa piazza Vanvitelli, sempre al Vomero, che si trova appunto all’incrocio tra due strade, le vie Scarlatti e Bernini, ha una forma circolare con al centro una’aiuola e, ai lati, quattro edifici storici. Caratteristiche che mancano tutte nel tratto di strada la cui denominazione si vorrebbe cambiare da “via” a “piazza”. Difatti non solo non vi sono incroci, ma l’ampiezza è la stessa degli altri tratti stradali posti, in continuità, a monte e a valle né si riscontra la presenza di aiuole, giardini, fontane o edifici pubblici “.
” E’ auspicabile – conclude Capodanno – che il Prefetto di Napoli, al quale compete per legge tale facoltà, non autorizzi il cambio di denominazione in questione “.