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 TRIBUNALE DI ROMA: PRIMA SEZIONE CIVILE – SEPARAZIONI E DIVORZI –  INFO N°67

TRIBUNALE DI ROMA  1 SEZIONE CIVILE – SEPARAZIONI E DIVORZI

A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
Buongiorno colleghi,??
Nel ricordarvi il flashmob che si terrà domani –  venerdì 29 maggio 2020, alle ore 12 –  davanti alla Cassazione ( Piazza Cavour), al quale ci auguriamo intervengano tutti i colleghi che in questo momento stanno vivendo sulla propria pelle l’attuale situazione degli uffici giudiziari e della giustizia nel suo complesso, Vi informiamo che la prima sezione del Tribunale civile di Roma ha pubblicato  un nuovo provvedimento ad integrazione delle linee guida del 27 aprile u.s.
La lettura di questo documento permette di capire come mai in questo momento la giustizia sia ferma.
E’ evidente che in questo modo non si gestisce la situazione in un periodo di emergenza epidemiologica,  ma si blocca il funzionamento di un settore.
Comunque, riteniamo che ognuno di voi sia in grado di evidenziarne le criticità, cosa che avrebbe dovuto fare – in primis – il COA, cercando di evitare che ciò accadesse.
Così non è stato.
Nel riportarvi il testo dell’ultimo provvedimento, Vi alleghiamo anche il testo delle linee guida del 27 aprile e il protocollo sottoscritto con l’Ordine degli Psicologi del Lazio per regolamentare l’attività dell’ausiliario del giudice .
Rimaniamo a vostra disposizione per ogni chiarimento, anche telefonicamente al numero 3358238762.
Con l’impegno di sempre.
I CONSIGLIERI COA ROMA
Avv. Roberto NICODEMI e Avv. Giorgia CELLETTI
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – PRIMA SEZIONE CIVILE –
Al Signor Presidente del Tribunale Ai magistrati della prima sezione civile Al Direttore di Cancelleria della prima sezione civile Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma SEDE
Il Presidente
– visto l’art. 83, commi 5 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; – visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, ed in particolare l’articolo 36, comma 1, che ha prorogato la sospensione delle udienze e dei termini fino al giorno 11 maggio 2020;  – visto la legge 27/2020 con la quale è stato convertito in legge il d.l. 18/2020; visto il d.l. 28/2020 con il quale, tra l’altro, è stato prorogato al 31 luglio 2020 in periodo oggetto della disciplina di cui all’articolo 83 del d.l. 18/2020;  – vista la delibera adottata il 26 marzo 2020 dal Consiglio Superiore della Magistratura nella pratica n. 186/VV/2020 recante “Linee-guida agli Uffici giudiziari in ordine all’emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte”;  – visto il decreto del Presidente ff. del Tribunale n. 4300 in data 20 marzo 2020 – visto il decreto del Presidente del Tribunale di Roma in data 20 aprile 2020 con il quale sono state prorogate le disposizioni del precedente provvedimento fino all’11 maggio 2020 e sono state indicate le modalità di trattazione dei procedimenti relativamente al periodo 12 maggio – 30 giugno 2020; viste le proprie linee guida in data 27 aprile 2020 con cui, fissato il numero massimo di cause da trattare, sono state indicate le modalità di trattazione fino al 30 giugno 2020 e fissati  i criteri al fine di individuare i procedimenti la cui trattazione appaia opportuna; vista la nota del Presidente del tribunale n. 1659 INT del 5 maggio 2020 con la quale si chiede di contenere il numero massimo di aule in cui si tenga udienza con le presenza di avvocati o parti nella misura massima di due per sezione e con un numero massimo di procedimenti non superiore a cinque al fine di garantire il distanziamento sociale e di evitare la contemporanea presenza di più persone in aula o nei pressi dell’aula;
DISPONE
Le indicazioni contenute nelle Linee Guida della prima sezione civile del 27/4/2020 sono prorogate fino al 31/7/2020. In modifica ed integrazione di tali disposizioni, a decorrere dal mese di giugno 2020 i giudici potranno tenere udienza in Tribunale un giorno a settimana trattando un numero di cause non superiore a cinque e privilegiando le udienze presidenziali di separazione e divorzio e le prime comparizioni per l’affidamento dei figli di coppie di fatto, da selezionare secondo i criteri già indicati nelle linee guida del 27/4/2020. A questo numero possono essere aggiunti i procedimenti, presidenziali e camerali, per i quali sia utilizzata la forma della trattazione scritta in un numero non superiore a cinque e tutte le separazioni consensuali da trattare sempre cartolarmente.  L’udienza da remoto – tenuto conto che la stessa deve avvenire dall’ufficio – deve essere limitata egualmente ad una sola udienza la settimana al fine di evitare la contemporanea presenza di tutti i giudici nei limiti delle stanze disponibili.  Si richiamano le linee guida del 27/4/2020 per quanto riguarda la trattazione delle udienze istruttorie. Le udienze saranno tenute nell’aula per le udienze presidenziali sita al piano terra e nell’aula collegiale al piano della sezione prima secondo il seguente calendario:
LUNEDI’
– dott.ssa Stefania Ciani dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (aula collegiale al secondo piano) – dott. Vincenzo Vitalone dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (aula per le udienze presidenziali al pian terreno)  – dott.ssa Maria Vittoria Caprara dalle ore 14.00 in poi (aula per le udienze presidenziali al pian terreno)
MARTEDI’
– dott.ssa Daniela D’Auria dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (aula collegiale al secondo piano) – dott.ssa Simona Rossi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (aula per le udienze presidenziali al pian terreno)  – dott.ssa Marzia Cruciani dalle ore 14.00 in poi (aula per le udienze presidenziali al pian terreno)
MERCOLEDI’
– dott.ssa Francesca Cosentino dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (aula per le udienze presidenziali al pian terreno)  – dott.ssa Cristina Cambi dalle ore 14.00 in poi (aula per le udienze presidenziali al pian terreno)
GIOVEDI’
– dott.ssa Annamaria Di Giulio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (aula per le udienze presidenziali al pian terreno) nelle settimane pari e dott.ssa Valeria Chirico nelle settimane dispari – dott.ssa Valeria Chirico dalle ore 14.00 in poi (aula per le udienze presidenziali al pian terreno) nelle settimane pari e dott.ssa Annamaria Di Giulio nelle settimane dispari
Il dott. Vitalone, su sua richiesta, terrà udienza anche nella giornata del venerdì sempre con i limiti di trattazione sopra indicati.
Al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti               ravvicinati tra le persone, s’invitano i giudici a fissare le udienze a non meno di quarantacinque minuti di distanza l’una dall’altra.
Le presenti disposizioni hanno validità fino al 31 luglio 2020 e per quanto non modificato continuano a trovare applicazione le indicazioni contenute nel provvedimento del Presidente del Tribunale in data 20 aprile 2020 e nel mio provvedimento in data 27 aprile 2020.
Roma, 18 maggio 2020.                                                                                                                                                                                                       Il Presidente                 Marta Ienzi
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LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PRESIDENZIALI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO E PER LE UDIENZE CIVILI DELLA PRIMA SEZIONE CIVILE FINO ALLA DATA DEL 30 GUGNO 2020
IL PRESIDENTE
– Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18. “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese” connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l’art. 83 recante  “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”; – visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali”, in corso di conversione, e in particolare l’art. 36 che ha prorogato all’11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 indicato nelle previsioni dell’art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020, nonché differito al 12 maggio 2020 il termine iniziale del periodo di
– validità delle misure organizzative dei capi degli uffici giudiziari previsto dall’art. 83, comma 6, d.l. n. 18/2020; – visto il proprio provvedimento organizzativo in data 18/3/2020 ;  – vista la delibera adottata il 26 marzo 2020 dal Consiglio Superiore della Magistratura nella pratica n. 186/VV/2020 recante “Linee-guida agli Uffici giudiziari in ordine all’emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte”; – visto il provvedimento organizzativo DGSIA ex d.l. n. 18/2020 in data 20 marzo 2020 “Collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e penali e i sistemi telematici per le notificazioni relative ai procedimenti penali”;  – richiamati il “Protocollo fra il Tribunale ordinario di Roma e il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma per lo svolgimento delle udienze civili tramite collegamento da remoto e tramite trattazione scritta, ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. f) e lett. h), decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “ in data  9.4.2020 nonché le linee guida del Presidente del Tribunale di Roma in data 20/4/2020; evidenziata la peculiarità della  Prima Sezione civile, che tratta cause che prevedono la presenza delle parti nonchè di soggetti diversi dai difensori e dalle parti ed a carattere d’urgenza ;  ritenuto che tra queste ultime vadano ricomprese non solo i procedimenti cautelari in senso stretto, ma anche tutti quei procedimenti in cui, per specifiche ragioni risultanti dagli atti, possa derivare dal ritardo un grave pregiudizio per le parti ( ed in particolare le udienze presidenziali di separazione ove il giudice debba dare i provvedimenti provvisori relativi all’assegno e all’affidamento dei minori, oppure nei procedimenti riguardanti le coppie di fatto con figli e risulti che uno dei due coniugi o genitori non abbia alcuna fonte di sostentamento per sé e per la prole e dal ritardo della trattazione, e quindi dal differimento della pronuncia del provvedimento, possa in concreto derivare un grave pregiudizio a una delle parti o ai minori); considerato che, allo stato, il personale amministrativo in servizio presso gli uffici del Tribunale non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e, pertanto, può gestire soltanto dall’ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze che, in quanto indifferibili vengono comunque svolte, nonché all’accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica;    tenuto conto pertanto della riduzione del personale di cancelleria con la conseguente impossibilità di fare fronte a tutti gli adempimenti necessari a supporto dell’attività del giudice; ritenuto conseguentemente che debba essere fissato un numero di cause da trattare, scelte tra quelle urgenti , rinviando le altre a date successive al 30 giugno;
–                     ritenuto che, in linea con quanto disposto dal Presidente del Tribunale nelle linee guida del 20/4/2020 in relazione ad una graduale ripresa dell’attività, si possano iniziare a trattare le cause , previa dichiarazione d’urgenza decisa dal giudice o richiesta dalle parti, a partire dall’11/5/2020 nel rispetto della concessione dei termini alle parti per consentire la corretta instaurazione del contraddittorio ;  ritenuto che si possa adottare la modalità della trattazione scritta ai sensi del comma 7, lett. h) dell’art. 83 del D.L. n. 18/2020, anche per le udienze presidenziali di separazione e divorzio che richiedono la presenza delle parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione;  ritenuto che tra le cause da trattare vadano privilegiate quelle in cui vi sia necessità dell’adozione di un provvedimento provvisorio ed urgente che dia un nuovo assetto alla situazione familiare, rinviando tutte quelle in cui tale provvedimento sia stato già emesso ( in particolare le cause di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio nonché di modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori di coppie di fatto) ; sentiti i giudici della sezione; emana le seguenti  LINEE GUIDA
– fino all’11 maggio 2020 valgono le disposizioni già rese con provvedimento del 18.3.2020; – per le cause successive all’11 maggio si stabilisce quanto segue:
–          le udienze presidenziali di separazione e divorzio e le udienze camerali di affidamento dei figli minori di coppie di fatto  potranno essere trattate in un numero complessivo di sei cause per giudice, scelte tra le udienze presidenziali di separazione e le cause di affidamento e mantenimento di figli minori di coppie di fatto che presentino aspetti di urgenza in base ai seguenti criteri:
–          esistenza di alta conflittualità tra le parti con violenze fisiche o psicologiche e risvolti particolarmente dannosi per i figli minori; b) quando risulti che uno dei due coniugi o genitori non abbia alcuna fonte di sostentamento per sé e per la prole;  c) necessità del ripristino della relazione con uno dei due genitori interrotta a causa ed a seguito della separazione .
–          Qualora sia ravvisabile l’esistenza dei criteri indicati in un numero superiore a sei cause, le stesse saranno fissate in ordine di anzianità, rinviando le altre.
–          Ogni giudice, previo studio delle udienze, fisserà quelle da trattare in base ai criteri sopra delineati, provvedendo a rinviare tutte le altre a data successiva al 30.6.2020.
–          Ogni giudice potrà scegliere, a seconda della particolarità di ogni singola causa, se disporre la trattazione scritta delle udienze o la trattazione da remoto e, solo in ultima analisi, la fissazione dell’udienza in Tribunale.
–          Può essere disposta la trattazione scritta delle udienze presidenziali di separazione e divorzio con le seguenti modalità:
–          entro otto giorni giorni prima dell’udienza alle parti verrà comunicata la trattazione scritta dell’udienza, unitamente alla richiesta di far pervenire una dichiarazione congiunta, da redigere alla presenza del difensore, che pure ne dovrà dare atto, in cui attestano che non intendono riconciliarsi e che pertanto rinunciano alla comparizione personale alle parti ;  – entro le ore 12,00 del giorno prima di quello fissato per l’udienza le parti faranno pervenire note scritte, redatte preferibilmente per punti, contenenti le sole istanze e conclusioni ; – senza redigere verbale, ma dando atto delle note depositate, il giudice provvede ad emettere i provvedimenti provvisori ed urgenti ; – se le parti non faranno pervenire entro il termine fissato le loro note di trattazione scritta-che tengono luogo del verbale- si produrranno gli effetti previsti dal codice per la mancata comparizione di entrambe le parti all’udienza;  – rimane l’obbligo delle parti di depositare telematicamente tutta la documentazione a corredo del ricorso e della comparsa di costituzione; – qualora all’udienza presidenziale sia necessario disporre in via d’urgenza una CTU, può essere conferito l’incarico in via telematica con ordinanza con cui si assegnano i termini e si liquida l’acconto, previa acquisizione di una dichiarazione di giuramento ed accettazione dell’incarico da parte del ctu da allegare al fascicolo telematico ;
–          Qualora il giudice lo ritenga potrà essere disposta la trattazione dell’udienza presidenziale attraverso il collegamento da remoto secondo le seguenti modalità :
–          le parti dovranno recarsi presso lo studio del proprio difensore da cui avverrà il collegamento con il Giudice
–          il Presidente convocherà separatamente ricorrente e resistente in orari differenti per ascoltarli. Convocherà poi ad un terzo orario l’udienza con la presenza di tutte le parti.   Il verbale della trattazione congiunta verrà sottoposto alle parti ed ai rispettivi legali con la modalità di Teams “condividi schermo” e ciò corrisponderà alla sottoscrizione dello stesso.
–          L’ascolto del minore, se ritenuto indispensabile per la decisione, dovrà svolgersi necessariamente in Tribunale e non secondo una delle forme previste dalle lettere f) o h) dell’art. 83 , comma 7°.  Eccezionalmente, solo per i casi di estrema urgenza  e in presenza di minori di età di almeno 14 anni, qualora non possa essere effettuato in Tribunale, potrà essere adottata la modalità del collegamento da remoto, individuandosi caso per caso l’ambiente più adatto ad effettuare il collegamento per una maggior serenità e spontaneità del minore, richiedendo se del caso l’ausilio dei  Servizi sociali di zona.
–          I procedimenti camerali relativi all’ affidamento dei figli minori di coppie di fatto fissati per la prima udienza, previa revoca del provvedimento di comparizione personale delle parti, verranno trattati in via cartolare o con udienze da remoto, secondo le modalità già previste per le udienze presidenziali di separazione e divorzio ; in particolare entro otto giorni prima dell’udienza alle parti sarà comunicata la trattazione scritta della causa, con invito espresso, anche in ragione della eccezionalità del momento, a far pervenire proposte congiunte ; entro le ore 12,00 del giorno prima di quello fissato per l’udienza le parti faranno pervenire note scritte, redatte preferibilmente per punti, contenenti le sole istanze e conclusioni  ; i ricorsi congiunti  camerali saranno trattati senza fissazione di udienza sulla base delle richieste contenute nel ricorso depositato. Verranno trattate le separazioni consensuali con le modalità già previste per le udienze presidenziali di separazione giudiziali (rinuncia a comparire per il tentativo di conciliazione e note congiunte di precisazione delle rispettive istanze da far pervenire entro le ore 12.00 del giorno prima) invitando gli avvocati a depositare il ricorso in via telematica anche nelle cause già fissate in cui è stato depositato cartolarmente.  I procedimenti camerali di modifica delle condizioni di separazione e divorzio o delle condizioni di affidamento dei figli minori di coppie di fatto, nonché i ricorsi di divorzio giudiziale  e di separazione giudiziale non urgenti verranno rinviati ad una data successiva al 30 giugno 2020 salvo eccezionali ragioni di urgenza, che impongano l’adozione di provvedimenti interinali, riscontrate dal giudice o rappresentate dalle parti secondo le modalità già precisate nel precedente provvedimento del 18.3.2020.
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–          Le udienze presidenziali fissate per i divorzi congiunti verranno rinviate a date successive al 30 giugno.
Le udienze istruttorie verranno trattate in numero complessivo non superiore a dieci dando preferenza alle:
a) udienze con  istanze di modifica dei provvedimenti presidenziali ed ex art 709 ter cpc ; b) udienze con richieste di provvedimenti cautelari ed urgenti ;  c) cause già fissate per la precisazione delle conclusioni privilegiando quelle più vecchie come numero di ruolo;  d) cause ritenute urgenti dai giudici previo studio dell’udienza in cui, per specifiche ragioni risultanti dagli atti, possa derivare dal ritardo un grave pregiudizio per le parti.
Rimane nella discrezionalità del giudice disporre la trattazione scritta o da remoto delle cause, salvo la possibilità di far comparire personalmente le parti ove assolutamente indispensabile.
Nei procedimenti cautelari e nelle istanze di modifica dei provvedimenti presidenziali ed ex art 709 ter cpc per i quali sarà disposta la trattazione scritta, il giudice, vista l’istanza depositata in via telematica, assegnerà un termine alla controparte per il deposito telematico delle proprie controdeduzioni sull’istanza, riservando all’esito ogni provvedimento, senza fissazione di udienza.
L’udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni si svolgerà con le seguenti modalità: quindici giorni prima il Giudice comunicherà alle parti con ordinanza la trattazione cartolare dell’udienza, invitandole, entro le 12 del giorno prima di quello fissato per l’udienza, a far pervenire foglio di precisazione delle conclusioni, avvisandole che all’esito la causa verrà trattenuta in decisione con i termini di cui all’art 190 cpc.; qualora le parti non depositino le note scritte che tengono luogo del verbale entro le ore 12.00 del giorno prima di quello fissato per l’udienza il giudice adotterà il provvedimento previsto dall’art. 309 c.p.c.
Qualora le parti trovino un accordo nel corso del giudizio, potranno depositare in via telematica note di precisazione congiunte. Il giudice riserverà la decisione senza fissazione di udienza.
Saranno rinviate tutte le udienze già fissate per l’escussione dei testi.
Si richiamano per il resto le linee guida del Presidente del Tribunale di Roma in data 20/4/2020 nonché il protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in data 9/4/2020 con riferimento alla trattazione cartolare e da remoto delle cause civili.
Si dispone che, in attuazione del principio di sinteticità, il numero massimo di pagine per le memorie o istanze depositate non sia superiore a 4 ( in formato A4, spazio 1,5, carattere 12).
INVITA
– i Signori Avvocati:
a) a depositare qualsiasi atto (compresi quelli di cui all’art. 16-bis, comma 1-bis, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 esclusivamente in via dicembre 2012, n. 221 (atti introduttivi del giudizio) telematica, oltre che a provvedere all’assolvimento con sistema telematico del contributo unificato e dell’anticipazione forfetaria di cui agli artt. 14 e 30 d.P.R. evitando l’accesso alle cancellerie; 30 maggio 2002,  b) a rivolgersi alle cancellerie per informazioni solo relativamente a procedimenti già instaurati, che rivestano carattere di urgenza, privilegiando comunque la modalità di comunicazione telefonica o di posta elettronica all’indirizzo istituzionale (nome.cognome@giustizia.it);  c) a formulare eventuali istanze di interlocuzione con i Giudici solo con riferimento a procedimenti urgenti, inoltrandole mediante invio nel relativo fascicolo telematico;
– Giudici, Personale amministrativo, Avvocati, Professionisti e Utenti:
d) a rispettare, con rigore, le misure sanitarie di prevenzione indicate nelle raccomandazioni del Ministero della salute, che tra l’altro consigliano di evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro, evitare strette di mano e abbracci, coprire la bocca e il naso con un fazzoletto quando si starnutisce e si tossisce o altrimenti usare la piega del gomito.
Roma, lì  27  aprile 2020.
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                DOCUMENTO CONGIUNTO TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO
Al fine di rendere l’attività peritale svolta nel periodo dell’emergenza COVID-19, adeguata quanto più possibile all’attuale normativa dell’emergenza, è necessario procedere con cautela e in maniera condivisa dal Giudice e dal suo ausiliario. La Sezione I – Tribunale Ordinario di Roma, presieduta dalla dott.ssa Marta Ienzi, la Corte d’Appello di Roma etc. e l’Ordine degli Psicologi del Lazio nella persona del Presidente dott. Federico Conte, con l’obiettivo di stabilire criteri generali che garantiscano il corretto svolgimento dell’attività peritale, convengono su quanto segue.
Art. 1) L’incarico dovrà riguardare preferibilmente: · casi caratterizzati da alta conflittualità tra le parti;  · contenziosi caratterizzati dalla presenza anche di procedimenti penali; ·  casi in cui il figlio/i figli non ha/hanno accesso a un genitore; · ogni altra situazione in cui si ravvisi un pregiudizio per i minori.
Art. 2) L’incarico Il Magistrato, stante l’attuale emergenza sanitaria da COVID-19, che impone l’adozione di modalità di espletamento delle attività giudiziarie tali da limitare al massimo le occasioni di contagio, considera la possibilità di trattazione cartolare delle udienze civili e, nel caso di tale scelta, potrà inviare con modalità telematiche, a mezzo Pec, il documento contenente l’ordinanza di nomina del consulente tecnico e i quesiti che a lui si pongono; documento che da quest’ultimo sarà restituito, con le stesse modalità telematiche, sottoscritto per accettazione e relativo giuramento. Con indicazione, anche, della data di inizio delle operazioni peritali.
Art.3) Devono ritenersi sospesi i termini per le operazioni peritali ed il deposito delle relazioni nel periodo 9 marzo – 11 maggio salva espressa autorizzazione e dichiarazione di urgenza concessa dal giudice a seguito di segnalazione del CTU .
Art. 4) Valutazione caso per caso e interlocuzione con il Giudice
Ogni singolo/a professionista, nell’assumere o nel proseguire (ove la CTU sia stata disposta in periodo precedente alla normativa dell’emergenza) l’incarico di Consulenza, è opportuno che valuti le necessità specifiche del caso e faccia sempre riferimento al Giudice da cui ha ricevuto l’incarico per eventuali richieste di differimento, sospensione o proroga delle attività.
Art. 5) Definizione del metodo e dell’utilizzo di strumenti non tradizionali Sebbene il/la singolo/a professionista sia per definizione autonomo riguardo alla scelta delle modalità di svolgimento dell’incarico peritale, appare auspicabile, nelle attuali circostanze eccezionali, un colloquio preliminare tra professionisti1 (Ctu – Ccttpp), al fine di condividere – nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti – la metodologia del percorso peritale. Si ritiene opportuno che tali scelte siano poi sottoposte al consenso scritto (ratifica) delle parti e dei rispettivi legali. In tutte le eventualità nelle quali vi siano eccezioni o pareri discordanti, è consigliabile rimettere la decisione al Giudice sull’opportunità di una specifica scelta.  Il Ctu, con l’accordo espresso dai CCttpp e i legali, potrà alternativamente disporre: 1. lo svolgimento delle attività da remoto, in modalità on line;  2. lo svolgimento delle attività presso il proprio studio, qualora gli spazi lo consentano2, e il CTU si possa impegnare a garantire: a) la pulizia e l’igiene ambientale del suo studio professionale; b) il distanziamento interpersonale nel corso degli incontri con le parti processuali; c) adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria nel ripetuto studio; d) accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; e) utilizzo di mascherine filtranti antivirus3; f) utilizzo dei guanti in lattice monouso. Nel caso in cui si scelga di svolgere l’attività presso lo studio, si può valutare la possibilità che i Ccttpp, qualora vi fosse accordo tra di loro, possano seguire l’incontro da remoto.
Art. 6) Ascolto della persona di minore età
1  Nel caso in cui le parti non nominino propri Ctp, tale incontro potrà essere svolto con i difensori.
2 Anche se le indicazioni Ministeriali generali sono di tenere 1 metro di distanziamento, per criterio maggiormente prudenziale rispetto al rischio “droplets” durante la prolungata interazione in ambiente chiuso – secondo le definizioni ECDC e MinSalute, i contatti stretti sono quelli in ambiente chiuso per oltre 15 minuti a meno di 2 metri di distanza – è opportuno tenere una distanza di almeno 2 metri durante i colloqui.
3 Valutare la forte opportunità d’uso di mascherine chirurgiche per entrambi ogni qual volta sia possibile; lavorando in studio/ambiente chiuso (“luogo confinato aperto al pubblico”) l’uso delle mascherine antivirus diventa obbligatorio, tranne poche eccezioni: il DPCM 26 aprile (art. 3 comma 2) prevede espressamente: “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”
È decisamente raccomandato effettuare de visu i colloqui con il minore, ma, in ogni caso, sarà il CTU a decidere cosa a suo avviso e, sotto la sua diretta responsabilità, sia meglio fare caso per caso.  Nel corso dell’incontro con la persona minorenne dovrà essere sempre garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dall’emergenza Covid-19 e su riportate nell’Art. 4, secondo comma, punto 2.
Eccezionalmente, solo per i casi di estrema urgenza e/o nei casi di impossibilità a raggiungere lo studio del Ctu, laddove il  minore avesse almeno 14 anni di età, potrà essere effettuato il colloquio con il minore tramite collegamento da remoto.
Art. 7) Formazione del verbale nel caso in cui gli incontri di consulenza siano effettuati da remoto Nelle attività peritali svolte presso lo studio del Ctu la formazione del verbale seguirà le consuete regole procedurali. Nel caso, per converso, di attività peritale svolta on line, si raccomanda al Ctu di redigere il verbale contestualmente allo svolgimento dell’incontro e di darne lettura prima della conclusione dell’incontro stesso; successivamente inviandolo a mezzo PEC a ciascuna delle parti, affinché possa sottoscriverlo per ratifica/approvazione in calce, rinviandolo al CTU, sempre a mezzo PEC, entro la fine dell’incontro peritale.
Art. 8) Consenso informato
Si raccomanda al Ctu di richiedere alle parti la sottoscrizione di specifici moduli contenenti il “Consenso informato”:  a) all’utilizzo della modalità di lavoro da remoto.  b) in caso di attività svolta in studio, alla presa visione e conseguente accettazione, delle misure cautelative in vigore con l’emergenza COVID-19 (su riportate nel presente atto, nell’Art. 4, secondo comma punto 2), poste in essere correttamente dal CTU.  Esemplificazioni di tali strumenti sono presenti sul sito dell’Ordine degli Psicologi del Lazio (www.ordinepsicologilazio.it/psicologi/raccomandazioni-attivita-peritale).  L’informativa sulle misure igienico sanitarie adottate dal Ctu, potrà essere inviata alle parti direttamente in occasione della convocazione del primo incontro peritale.

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