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UDIENZA TRIBUNALE: COME SARA’ LA “ TRATTAZIONE SCRITTA” – INFO N° 25

LA ” TRATTAZIONE SCRITTA” DELLE UDIENZE AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
Buongiorno colleghi,??
Per contrastare l’emergenza epidemiologica COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, le udienze fissate – dal 9 marzo all’11 maggio 2020 – sono state rinviate d’ufficio, ad eccezione di quelle nelle materie previste dall’art.83, co 3, D.L. 18\2020.
Dall’11 maggio fino al 30 giugno i capi degli uffici giudiziari sono stati invitati ad adottare le misure organizzative per evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati con le persone.
Per lo svolgimento delle udienze civili sono state previste tre modalità: a) tramite collegamento da remoto ( videoconferenza); b) mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte ( trattazione scritta); c) rinvio udienza a data successiva al 30 giugno 2020.
Il 9 aprile 2020 il COA Roma ed il Tribunale di Roma hanno sottoscritto un protocollo per regolamentare la preparazione e lo svolgimento delle udienze “ da remoto” e con “trattazione scritta”.
Al fine di facilitarne la comprensione, e salvo eventuali errori – sempre compiuti in buona fede – ci permettiamo di indicartene i caratteri salienti.
In questa prima comunicazione ci occuperemo del procedimento relativo alla “ trattazione scritta “ dell’udienza.
I passaggi da seguire saranno i seguenti:
1. entro la data dell’udienza fissata il giudice – in alternativa al semplice rinvio per gli stessi incombenti – emetterà un provvedimento con il quale assegnerà un termine per note ed eventuali repliche;
2. la cancelleria comunicherà il provvedimento alle parti costituite ed annoterà nel fascicolo d’ufficio la terminologia “ trattazione scritta”;
3. poi i procuratori delle parti depositeranno telematicamente, nel termine indicato dal magistrato ( termine perentorio) le “ note di trattazione scritta” ( con gli allegati) ed eventuali repliche;
4. nel caso in cui fosse necessario svolgere delle contestazioni o dichiarazioni ulteriori, a seguite delle note scritte, i difensori delle parti potranno richiedere la comparizione in udienza, la fissazione di un’udienza con svolgimento da “ remoto” ovvero un termine per il deposito di nuove note ( brevissime);
5. i documenti cartacei e gli atti non presenti nel fascicolo dovranno essere depositati telematicamente;
6. nel caso di prima udienza, le parti avranno la facoltà di richiedere la fissazione di una normale udienza per la convocazione della parte per un tentativo di conciliazione o per l’interrogatorio libero;
7. nel caso di ammissione di mezzi istruttori, il giudice con successivo provvedimento comunicherà le prove ammesse e l’udienza di svolgimento;
8. nel caso di precisazione delle conclusioni, la causa verrà trattenuta in decisione, contestualmente alla concessione dei termini.
Rimaniamo a tua disposizione per ogni ulteriore informazione anche tramite numero telefonico mobile al 3358238762.
Con l’impegno di sempre
I consiglieri Coa Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti

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